N. 22 - Le sanzioni amministrative bancarie e la giurisprudenza della Corte d'Appello di Roma

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di Marcello Condemiaprile 1991

La Banca d'Italia per effetto dell'art. 2 del d.l.c.p.s. 17 luglio 1947, n. 691, risulta istituzionalmente investita delle "funzioni del cessato Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito", apposito organo, come lo definisce la legge, incardinato presso il Ministero del Tesoro.

Ad essa, in pratica, già titolare della funzione dell'emissione e responsabile della politica monetaria, è affidato il compito ed il correlativo potere di tutela del pubblico risparmio e di disciplina dell'attività creditizia. Un compito alquanto complesso che la legge suole definire atecnicamente come "controllo", ma che nella normativa bancaria si atteggia in modo variegato e con contenuti che travalicano la significazione giuridica propria di tale termine, atteso che esso designa nelle scienze giuridiche un aspetto dell'agire umano di verificazione di regolarità di una funzione propria o aliena.

Nel linguaggio giuridico, in realtà, il termine controllo non sempre viene adoperato in modo proprio. Nella realtà fenomenologica, infatti, si possono rintracciare casi nei quali la cennata espressione, anziché essere correlata alla verificazione della regolarità di funzioni, appare volta, talora, ad indicare attività amministrative di manovra di particolari fenomeni, come nelle ipotesi di "controllo dei cambi" ovvero in quelle di "controllo dei prezzi", talaltra ad indicare una potestà di direzione, come nel caso dell'attività di "controllo bancario".

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