N. 19 - Il controllo della Banca d'Italia sulle emissioni di titoli atipici

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di Francesco Carbonettiottobre 1988

La tecnica utilizzata dall'art. 11 della legge 23 marzo 1983, n. 77 per individuare la fattispecie oggetto del controllo è quella di una previsione latissima e di una elencazione delle ipotesi escluse. La norma si presenta quindi, apparentemente, come una disciplina generale di controllo sull'emissione di valori mobiliari; peraltro, le ipotesi escluse sono tanto numerose e tanto praticamente rilevanti che la disciplina in esame si appalesa - almeno per quanto riguarda i valori mobiliari italiani - piuttosto come residuale.

Siffatta tecnica è funzionale all'obiettivo che il legislatore - come chiaramente risulta dai lavori preparatori - si era posto: e cioè quello di assoggettare a controllo un fenomeno, quello dei c.d. titoli atipici, che per sua natura è insuscettibile di una definizione in positivo e che pertanto deve essere ricondotto a una categoria residuale.

Questa prima conclusione è importante sotto un profilo sistematico: essa legittima infatti l'interpretazione non solo estensiva, ma anche analogica delle disposizioni di esclusione, che sarebbe invece preclusa, ai sensi dell'art. 14 delle preleggi, qualora esse venissero riguardate come norme che fanno eccezione a regole generali (per alcune importanti fattispecie da ritenersi in via analogica sottratte al controllo, cfr. infra, par. 4).

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