N. 16 - Il credito documentario: nozione, fondamento, problematica

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di Carlo Taglientisettembre 1987

"L'originalité des conditions du commerce international tien à une double sèrie de facteurs, les uns de nature technique, les autres d'ordre politique et juridique. Alors que l'importance des premiers, en raison du progrés scientifìque, tend à s’atténuer largement, les seconds exercent une influence de plus en plus considérable, à peine tempérée au cours des derniérs années, par les efforts de certains organismes internationaux".

La frase, scritta negli anni cinquanta, da uno dei maggiori studiosi del credito documentario manifesta, anche per la lucidità dell'analisi, tutta la sua attualità: infatti ai nostri giorni lo sviluppo scientifico, sia nel campo dei trasporti sia delle telecomunicazioni, ha reso possibile il superamento di notevoli problemi tecnici nel commercio internazionale, evidenziando però l'esistenza della difficoltà di fondo insita nei rapporti giuridico-politici tra operatori commerciali di diverse Nazioni, costituita dall'assoluta mancanza di omogeneità dei vari ordinamenti interessati, con conseguenti problemi, facilmente intuibili, nella disciplina e nella certezza dei rapporti stessi.

Tale difficoltà di fondo viene affrontata ed in parte superata, come di seguito si vedrà, da una organizzazione internazionale nata per iniziativa delle associazioni nazionali delle categorie interessate al commercio internazionale, costituitasi subito dopo la fine della prima guerra mondiale, alla ripresa delle attività produttive: ad Atlantic City infatti, nel 1919 viene costituita la Camera di commercio internazionale, libera associazione tra Camere di commercio, associazioni di categoria e imprese, che fin dalla metà degli anni venti inizia lo studio di una disciplina unitaria per le transazioni internazionali, con particolare riguardo alle problematiche finanziarie, sostanzialmente risolte con l'intervento sistematico delle banche.

La rilevanza che le "Norme ed usi uniformi relativi ai crediti documentari", redatte appunto ed aggiornate periodicamente dalla Camera di commercio internazionale, ha oggi assunto in tutti i Paesi interessati ai traffici internazionali di merci, ed il riconoscimento, piu o meno accentuato, attribuito ad esse nell'ambito dei vari ordinamenti giuridici, compresi numerosi Paesi dell'est, consentono oggi una visione più ottimistica di quella espressa da Stoufflet nella frase sopra riportata, circa le possibilità di superamento delle differenze giuridiche tra i vari ordinamenti interessati, anche laddove profonde differenze politiche hanno inciso sulla organizzazione economico-sociale del Paese.

Venendo quindi ora a trattare dell'istituto del credito documentario, si osserva come esso tragga origine dalla prassi del commercio internazionale ed in particolare nell'ambito di quei contratti stipulati tra soggetti assai distanti nei quali è impossibile la contemporaneità delle reciproche prestazioni. Ed infatti, verso la fine dello scorso secolo cominciò a sperimentarsi il sistema per cui il venditore di merci le quali, ad esempio, dovevano pervenire ad un acquirente oltreoceano, chiedeva al compratore di incaricare una banca di assumere l'impegno di pagarlo all'atto della presentazione di determinati documenti, di volta in volta pattuiti, senza dover attendere l'arrivo delle merci a destinazione.

Pertanto il credito documentario può definirsi come quell'istituto in base al quale una banca, spesso tramite l'intervento di altra banca corrispondente, assume l'impegno, su richiesta di un suo cliente (ordinante), di pagare (o di accettare una tratta su di essa spiccata) una determinata somma di denaro ad un terzo (beneficiario), previa presentazione da parte di questo di determinati documenti, in genere rappresentativi della merce oggetto del negozio sottostante tra ordinante e beneficiario. Tale negozio è normalmente, ma non necessariamente, una compravendita su documenti in senso proprio, ovvero su documenti quali titoli impropri di legittimazione. In ogni caso requisito primario dell'istituto è la sua assoluta indipendenza dal negozio sottostante, come di seguito meglio si vedrà, talché non rileva, ai fini che qui ci occupano, l'individuazione di detto negozio.

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