N. 4 - Governo del credito e Regioni a statuto speciale: il quadro istituzionale

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di Giuseppe Carrieroaprile 1986

È nota la rilevanza delle autonomie locali nel vigente ordinamento giuridico. Ad esse è dedicato l'intero titolo V della Costituzione della Repubblica che, con i suoi 20 articoli, offre concreta testimonianza dell'interesse dello Stato alla realizzazione di quelle forme di decentramento alle quali il previgente Statuto Albertino dedicava un solo articolo (il 74), riferentesi ai Comuni ed alle Province, al solo scopo di stabilire, rispetto al loro ordinamento, una riserva di legge.

Nell'ambito di tali disposizioni, che si richiamano ai princìpi fondamentali della Repubblica in materia di autonomia e decentramento di cui all'art. 5 Cost., particolare importanza è conferita alle cinque Regioni a statuto speciale, alle quali "sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia, secondo statuti speciali adottati con leggi costituzionali" (art. 116), che si differenziano dalle Regioni ordinarie, in quanto per queste è la stessa Costituzione ad elencare all'art. 117 le materie oggetto di potestà legislativa. Non rientra tra tali materie quella concernente il credito ed il risparmio che, per converso, è attribuita alle Regioni speciali in quanto ricompresa nei relativi statuti, integrati da successive norme di attuazione emanate con decreto del Presidente della Repubblica in base ad apposito conferimento di poteri contenuto negli statuti stessi (salvo che per la Valle d'Aosta, ove non si riscontra tale previsione), aventi valore di legge sostanziale. Solo per tre delle cinque Regioni a statuto speciale è stata promulgata una compiuta disciplina di attuazione delle disposizioni statutarie tesa a coordinare i poteri normativi statali e regionali in materia di credito e di risparmio. Infatti, mentre per la Valle d'Aosta è prevista una disciplina attuativa dello statuto solo in ordine alla istituzione di enti di credito a carattere locale, per la Sardegna permane tuttora una assoluta carenza di disposizioni di attuazione in materia.

Già da ciò risulta di tutta evidenza la diversificazione esistente tra le cinque Regioni a statuto speciale in materia di credito.

Differenti evoluzioni delle forme di autonomia in concomitanza ed a seguito degli ultimi eventi bellici che hanno interessato il nostro paese, particolari connotazioni etniche e politiche di ciascun ente territoriale e, non da ultimo, sommaria attenzione del costituente per i singoli statuti regionali sono forse alla base tanto della insoddisfatta esigenza di coordinamento tra norme costituzionali e statutarie, quanto della diversa ampiezza della potestà legislativa in materia creditizia, "senza peraltro che risulti in nessun modo se e perché tali diversità siano state volute o rilevate dai legislatori".

Sta di fatto che, nell'ambito della principale caratteristica dell'autonomia regionale, che è appunto la potestà legislativa, oltre ad assistersi ad una tripartizione della stessa sussumibile nei consolidati schemi della potestà esclusiva, concorrente ed integrativa rispetto alla legislazione dello Stato - con conferimento delle prime due alle Regioni speciali e della mera potestà integrativa a quelle ordinarie - si rilevano all'interno degli stessi statuti speciali differenze di non poco momento. Alla Sicilia viene così attribuita la potestà esclusiva e la concorrente, alla Sardegna, al Trentino-Alto Adige ed al Friuli-Venezia Giulia tutte e tre, alla Valle d'Aosta la potestà esclusiva e quella integrativa.

Quanto poi alle specifiche competenze in materia creditizia, si passa da forme di autonomia piena a competenze limitate sia riguardo alle categorie di aziende di credito che all'attività, attraverso momenti intermedi di non facile collocazione sistematica.

Che fossero previste e volute dallo stesso costituente differenze nell'ampiezza dei poteri di ciascuna Regione tanto da un punto di vista quantitativo (cioè delle "materie") quanto qualitativo (cioè della specie delle potestà legislative) è cosa assai probabile e condivisibile; ciò che viceversa appare discutibile è la tecnica legislativa adoperata, atteso che dalla assenza di sistematicità sono, particolarmente nella materia di che trattasi, derivate difficoltà di interpretazione, incongruenze e contrasti tra Governo ed enti territoriali. Concreta testimonianza di ciò è offerta dalle numerose circostanze in cui la Corte Costituzionale è dovuta intervenire per precisare i modi attraverso i quali delle singole disposizioni statutarie si potesse fornire interpretazione conforme al dettato della carta repubblicana.

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