N. 2 - Moneta

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di Francesco Carbonettidicembre 1985

Prima che al mondo del diritto, la moneta appartiene a quello della realtà: è un fenomeno sociale cui la legge si limita a fare riferimento, senza tentarne una ridefinizione.

In numerosissime norme del codice e delle altre leggi civili il danaro è indicato espressamente come elemento della fattispecie; ma esso è elemento implicito anche di alcuni concetti giuridici di grande rilievo: cosi quello di prezzo, che è appunto il corrispettivo in danaro, e quello di valore, che è sempre il valore pecuniario; cosi ancora quelli di interesse, di conguaglio, di liquidazione, di bilancio e cosi via. L'importanza del danaro nel diritto privato è, naturalmente, il riflesso della sua centralità nell'economia, specie nell'economia capitalistica.

Quando il riferimento normativo è esplicito, la locuzione normalmente usata è somma di danaro o anche, e indifferentemente, somma e danaro (per fare solo qualcuno dei tanti possibili esempi: artt. 1182, 1224, 1282, 1834, 2004; artt. 745, 1852, 1 1. ass., 1 1. camb.; artt. 751, 1209, 2342); ma nell'unico complesso organico di norme che il codice dedica al fenomeno - la disciplina delle obbligazioni pecuniarie, e cioè dei debiti di somma di danaro (artt. 1277-1284) - ricorre il termine moneta. Nel linguaggio del codice, la moneta è il danaro riguardato nelle sue concrete funzioni di determinazione della prestazione dovuta ("se la somma dovuta è determinata in una moneta" art. 1278) e di mezzo di adempimento dell'obbligazione ("i debiti pecuniari si estinguono con moneta ..." : art. 1277).

A differenza del termine danaro, quello moneta tollera ed anzi richiede specificazioni: la moneta può avere o non avere corso legale (artt. 1277, 1278, 1279, 1280); può avere o non avere valore intrinseco (art. 1280), ma ha sempre un valore nominale (art. 1277); può essere nazionale o estera (art. 47 1. camb., art. 39 1. ass.); vi sono diverse specie di moneta (art. 1280). Sulle due accennate funzioni e sul significato di queste formule torneremo più avanti.

Il codice civile non ci offre ulteriori informazioni: esso non soltanto evita, come abbiamo già detto, una definizione della nozione di danaro, ma neanche indica quali siano le monete. Quest'ultima è materia, piuttosto, delle leggi speciali, le quali regolano i modi di creazione e le caratteristiche delle varie specie monetarie. Tuttavia, il complesso delle monete individuato dalle leggi speciali non esaurisce il genus, ma solo una categoria, per quanto importante, di esso: la moneta legale, e cioè quella creata dallo Stato o per concessione dello Stato in conformità delle procedure delineate dalla legge italiana. Che accanto alla moneta legale esistano altri beni qualificabili come moneta è dimostrato, oltre che dalla storia e dall'esperienza attuale, dalle stesse norme del codice (artt. 1278 e 1279) che disciplinano, nell'ambito delle obbligazioni pecuniarie, il debito espresso e pagabile in "monete non aventi corso legale" (il concetto di moneta a corso legale, su cui v. infra § 5, coincide, al momento dell'emanazione del codice e ancor oggi, con quello di moneta legale). Neppure dalle leggi speciali è, dunque, possibile dedurre in via di sintesi una nozione generale di moneta.

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