Il 24 novembre 2021 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato la Direttiva (UE) 2021/2167 (c.d. Secondary Market Directive o SMD) relativa ai gestori e agli acquirenti di crediti deteriorati.
In base alla nuova disciplina, l'attività di acquisto di crediti in sofferenza viene liberalizzata, mentre la "gestione di crediti in sofferenza" viene riservata alle banche, agli intermediari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 TUB, nonché ai "gestori di crediti in sofferenza" autorizzati ai sensi dell'articolo 114.6 del TUB e ai gestori di crediti dell'Unione europea operanti nel territorio della Repubblica ai sensi dell'articolo 114.9 del TUB.
L'autorità competente a livello nazionale per il rilascio dell'autorizzazione ad operare come gestori di crediti in sofferenza è la Banca d'Italia.
Il processo per l'adozione delle disposizioni attuative di competenza della Banca d'Italia è attualmente in corso (a questo link è disponibile la pagina dedicata alla consultazione pubblica avviata dalla Banca d'Italia relativa alle disposizioni attuative della Direttiva SMD); la Banca d'Italia potrà ricevere le istanze di autorizzazione degli operatori solo successivamente all'entrata in vigore di tali disposizioni.
Con l'obiettivo di favorire un ordinato avvio del nuovo regime, in attesa del completamento del processo di adozione della normativa nazionale, la Banca d'Italia si rende disponibile a intrattenere interlocuzioni informali per orientare gli operatori interessati alla futura presentazione delle domande di autorizzazione, fornendo anche chiarimenti e, se del caso, preliminari considerazioni, sugli elementi informativi e documentali da allegare alle istanze. I soggetti interessati sono pertanto invitati a compilare il modulo allegato e a trasmetterlo quanto prima alla Banca d'Italia all'indirizzo e-mail RIV.Costituzioni@bancaditalia.it