Domande e risposte sulla crisi della Banca Popolare di Bari (BPB)

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Su queste tematiche cfr. anche l'intervista rilasciata dal Governatore della Banca d'Italia, I. Visco, al Corriere della Sera il 23 dicembre 2019, e l'Audizione di Alessandra Perrazzelli alla Camera dei Deputati nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2302.

1) È vero che la Banca d'Italia costrinse la BPB ad acquistare la Tercas?

No. Le banche sono imprese e come tali sono trattate dalla Vigilanza, nel pieno rispetto della loro autonomia. Decisioni come quella di effettuare un'operazione di acquisizione sono di esclusiva competenza e responsabilità degli organi di vertice delle banche. Nei casi di difficoltà di un intermediario, qualora non sia possibile effettuare una ricapitalizzazione sul mercato o non sussistano le condizioni per un'autonoma azione di rilancio, è prassi delle autorità di vigilanza esplorare la possibilità di un acquisto da parte di altre banche, in quanto le operazioni di consolidamento possono creare sinergie e risparmi di costi, salvaguardando la continuità aziendale della banca in difficoltà e irrobustendo il sistema bancario.

Nel caso in questione, nell'estate del 2013 la vigilanza ricevette una manifestazione di interesse per Tercas da parte di un'altra banca, che poi rinunciò nell'ottobre 2013. Alla fine dello stesso mese venne considerata la manifestazione di interesse dei vertici della BPB, che poi decisero di realizzare l'operazione in base a una autonoma valutazione, negoziando e ottenendo dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD) il contributo ritenuto necessario per l'acquisizione. Quest'ultimo, inizialmente stimato in €280 mln, venne successivamente portato a €330 mln in esito a una specifica due diligence e a una contrattazione tra la BPB e il FITD.

2) Perché nel 2014 la Banca d'Italia rimuove i provvedimenti restrittivi in precedenza imposti alla Bari e autorizza l'acquisizione di Tercas?

Per rispondere a questa domanda occorre richiamare alcune decisioni che la Vigilanza aveva assunto nei confronti della BPB negli anni precedenti.

Nell'aprile 2009 la Vigilanza rappresentò alla BPB l'esigenza di astenersi da iniziative di sviluppo, tenuto conto della necessità per la banca, dopo l'acquisizione della Cassa di Risparmio di Orvieto, di irrobustire il proprio assetto organizzativo e di controllo. Nel dicembre 2010 si conclusero accertamenti ispettivi con un giudizio di media problematicità, che evidenziarono la necessità di incisivi interventi di riorganizzazione; venne confermata la richiesta di astenersi da iniziative di sviluppo sino al pieno recepimento delle prescrizioni della Vigilanza e in ogni caso per un periodo di 24 mesi.

Considerati il quadro emerso dagli accertamenti ispettivi, il carattere insoddisfacente delle risposte della banca ai rilievi ispettivi, il fatto che la banca stessa dichiarasse di non ritenersi vincolata da questa indicazione della Vigilanza, nel luglio 2011 venne imposto alla BPB, ai sensi dell'art. 53 del Testo Unico Bancario, il divieto alla crescita per linee interne ed esterne nonché un requisito patrimoniale specifico per i rischi operativi. Venne chiarito che la rimozione di questi provvedimenti era condizionata all'eliminazione delle criticità che all'epoca caratterizzavano la situazione aziendale.
Per effetto del vincolo all'espansione non ebbero esito un progetto di integrazione della BPB con un'altra popolare (per il quale nel 2010 il consiglio di amministrazione della Bari conferì mandato esplorativo al Presidente e all'Amministratore delegato) e l'acquisizione di una partecipazione qualificata in una finanziaria, per la quale la BPB fece istanza nel marzo 2011.

Nel giugno 2012 la BPB approvò il piano industriale 2012-16. In esso era previsto che il gruppo si dotasse di nuovi mezzi patrimoniali per complessivi €500 milioni, al fine di assicurare l'allineamento dei coefficienti patrimoniali agli standard di Basilea 3 e di rendere possibile una strategia di crescita.
Nel 2013 la BPB venne assoggettata a un accertamento ispettivo in tema di rettifiche su crediti e a uno successivo mirato sul rischio di credito, sulla governance aziendale, sul sistema dei controlli interni e sulle tematiche di compliance. Quest'ultimo accertamento evidenziò progressi nella rimozione delle principali aree di criticità riscontrate nel 2010, con particolare riferimento al parziale ricambio dell'organo amministrativo, alla riconfigurazione della Direzione Generale e all'irrobustimento delle funzioni di controllo. Riscontrò peraltro il permanere di altre aree di debolezza; con riferimento solo al requisito patrimoniale specifico sul rischio operativo imposto dalla Vigilanza, evidenziò che la sua rimozione presupponeva ulteriori sforzi volti a sviluppare idonee metodologie di gestione e controllo del rischio stesso ed elevare la qualità delle risorse dedicate.

Il rapporto ispettivo venne consegnato alla BPB il 23 ottobre del 2013. In risposta ai rilievi la banca illustrò le iniziative correttive programmate e la relativa tempistica. A fine ottobre la BPB manifestò formalmente alla Vigilanza l'interesse ad acquisire la Tercas. Tale comunicazione seguiva l'annuncio, ai primi di ottobre, della rinuncia all'acquisizione di Tercas da parte di un'altra banca. Nel manifestare il proprio interesse per Tercas la BPB richiese la disponibilità del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD) a un intervento di sostegno all'operazione, che quantificò inizialmente in €280 mln.

Nel novembre del 2013 la Banca d'Italia rilasciò l'autorizzazione al FITD, ma non alla BPB, per una prima ipotesi di intervento su Tercas prospettata dal FITD stesso in aiuto della BPB; l'intervento non venne peraltro attuato; la BPB avviò una contrattazione con il FITD in merito alla congruità dell'intervento.

Nel febbraio del 2014 la Vigilanza richiese un aggiornamento sull'attuazione delle iniziative programmate dalla BPB per porre rimedio alle carenze emerse in sede ispettiva, unitamente a una specifica verifica alla funzione di Internal Audit e al Collegio Sindacale della banca sulla idoneità di tali iniziative a superare le debolezze individuate in sede ispettiva. Le risposte aziendali dell’aprile 2014, inclusive di una "quality assessment review" sulla funzione di Internal Audit condotta da una società di consulenza, evidenziarono la sostanziale idoneità delle misure adottate dalla banca nonché il rispetto della tempistica programmata. In considerazione delle risultanze ispettive, degli interventi posti in essere dalla banca e delle relazioni fornite dall'Internal Audit e dal Collegio Sindacale, nel giugno 2014 vennero rimossi i provvedimenti restrittivi adottati in precedenza.

Nel luglio 2014 la Banca d'Italia, valutata la sostenibilità dell'operazione, autorizzò l'acquisizione della Tercas e le iniziative di rafforzamento patrimoniale, alcune delle quali da realizzare prima dell'acquisizione in modo da mantenere una posizione patrimoniale adeguata. L'autorizzazione venne accompagnata da prescrizioni sul piano tecnico, organizzativo e di governance, tra le quali la nomina in tempi brevi di un Amministratore delegato. La struttura finale dell'operazione prevedeva un contributo del FITD per €330 mln., rivisto al rialzo rispetto agli €280 mln iniziali in esito a una specifica due diligence e a una contrattazione tra la BPB e il FITD.

3) È vero che la Banca d'Italia ha autorizzato l'operazione perché doveva rientrare da un prestito erogato alla Tercas, scaricandone sulla Bari i rischi?

No. La Banca d'Italia aveva concesso a Tercas un prestito a titolo di liquidità di emergenza (ELA - emergency liquidity assistance) il 20 dicembre 2012 in base alle norme italiane ed europee. Questo tipo di finanziamento, di competenza delle Banche centrali nazionali ma sottoposto a valutazioni del Consiglio direttivo della BCE, deve essere assistito da adeguate garanzie, che rendono il rischio per le banche centrali nullo o al più trascurabile. L'ELA a Tercas, scesa a 480 milioni (dai 660 iniziali), fu interamente rimborsata il 5 novembre 2013, contestualmente all'erogazione di un finanziamento da BPB a Tercas per lo stesso importo; i titoli precedentemente a garanzia dell'ELA (principalmente obbligazioni bancarie garantite dallo Stato e ABS, per un valore cauzionale di 500 mln) vennero trasferiti al nuovo creditore BPB. La BPB subentrò nel finanziamento, senza modifiche alla rischiosità del prestito.

4) Che impatti ha avuto la decisione della Commissione Europea sul caso Tercas?

L'intervento di 330 milioni erogato dal FITD a favore della BPB nell'ambito dell'operazione di acquisizione della Tercas venne ritenuto dalla Commissione Europea un aiuto di stato. I primi pronunciamenti informali in tal senso risalgono alla primavera del 2015, mentre la formalizzazione del parere della Commissione è del dicembre di quell'anno. Per questo motivo l'operazione venne completata solo quando l'intervento del Fondo venne realizzato con il cosiddetto "Schema Volontario", per un ammontare corrispondente a quello erogato in precedenza. Ciò ritardò l'integrazione nella BPB di Tercas, che venne incorporata solo nel luglio del 2016, anziché entro il 2015 come originariamente previsto, generando incertezze e con oneri certamente maggiori.

Rilevanti furono gli impatti sulla raccolta dalla clientela, che persistettero nel 2016 anche per i timori, crescenti tra i risparmiatori delle banche medio-piccole, di applicazione del burden sharing, applicato nel novembre del 2015 per la risoluzione delle "quattro banche" (Banca delle Marche, Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio, Cassa di Risparmio di Ferrara, Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti): nel biennio 2015-2016 la raccolta da clientela di Tercas si ridusse di oltre un quinto; il buffer di liquidità del gruppo bancario barese scese da €2 mld a poco più di €1 mld.

5) È vero che il forte deterioramento della qualità del credito della BPB e in definitiva la sua crisi è dovuto all'acquisizione di Banca Tercas?

Nel corso del 2014 l'NPL ratio lordo della BPB registrò un aumento di 7 punti percentuali (dal 14,8 al 21,8 per cento); circa i due terzi di tale incremento erano da attribuire all'acquisizione della Tercas. I crediti deteriorati ereditati da quest'ultima, tuttavia, erano stati già ampiamente svalutati dagli amministratori straordinari: il loro tasso di copertura era pari al 51 per cento, valore superiore sia a quello della BPB (42 per cento) sia alla media registrata quell'anno dal sistema bancario italiano (44 per cento). Il ratio al netto delle rettifiche aumentò di 3,3 punti (dal 9,5 al 13,1 per cento) e l'incremento era da attribuire solo per metà agli effetti dell'acquisizione. Inoltre il 70 per cento degli NPL di Tercas era assistito da garanzia reale, a fronte del 37 per cento della BPB e del 49 per cento della media del sistema; ciò si è tradotto, negli anni successivi all'acquisizione, in tassi di recupero strutturalmente più elevati per le posizioni in sofferenza ereditate dalla Tercas (38 per cento), rispetto a quelle originate dalla capogruppo (29 per cento).

Inoltre, nel quadriennio 2015-2018 il tasso di deterioramento dei crediti in bonis in essere alla fine del 2014 (cioè poco dopo il perfezionamento dell'acquisizione) è stato pari al 15,6 per cento per le posizioni originate da Tercas e Caripe, contro 21,3 per cento per quelle precedentemente nel portafoglio della Bari. Nel complesso, nel quadriennio anzidetto sono stati classificati in default dal gruppo BPB circa 1 miliardo di crediti, di cui solo il 27% è attribuibile a posizioni acquisite da Tercas e Caripe.

6) Perché la Banca d'Italia non è intervenuta già nel 2016 dopo l'ispezione? Perché si è fatto ricorso solo ora al commissariamento?

La Banca d'Italia è intervenuta nei confronti della BPB utilizzando tutti gli strumenti di vigilanza disponibili in relazione alle problematiche riscontrate dall'accertamento ispettivo del 2016 e all'evoluzione della situazione aziendale. Furono sollecitate di volta in volta le azioni necessarie al rafforzamento dei principali profili tecnici e ad assicurare l'adeguata funzionalità della governance. Non era invece possibile procedere al commissariamento, mancandone i presupposti normativi. L'amministrazione straordinaria rappresenta un intervento di vigilanza particolarmente forte, con il quale si destituiscono gli organi amministrativi scelti dagli azionisti, limitando in maniera incisiva i diritti di questi ultimi. Essa può pertanto essere adottata solo quando ne ricorrano i presupposti definiti con precisione dalla legge: gravi violazioni di disposizioni legislative, regolamentari o statutarie; gravi irregolarità nell'amministrazione o gravi perdite patrimoniali. Il commissariamento della BPB è stato disposto quando le perdite hanno ridotto i livelli di capitale al di sotto dei minimi stabiliti dalle regole prudenziali, situazione che è emersa solo a seguito dell'ultimo accertamento ispettivo avviato a giugno 2019 dalla Banca d'Italia, che ha evidenziato anche gravi anomalie nella gestione del credito oltre alla incapacità di portare avanti un serio piano di risanamento.

7) È vero che la Banca d'Italia ha sottostimato gli NPL in bilancio della BPB, che i tassi di copertura degli NPL erano bassi e che se la BPB avesse svalutato correttamente i crediti in bilancio, già dal 2016 i coefficienti patrimoniali sarebbero scesi sotto i limiti normativi?

A giugno del 2016 la BPB presentava tassi di copertura superiori a quelli di sistema (totale deteriorati: 48,8% vs 46,8%; di cui sofferenze: 63,9% vs 59,3% e inadempienze probabili: 30,6% vs 28,5%). La minore copertura sui crediti scaduti (9,7%, contro 19,8%) è da ricondurre all'ampia incidenza di posizioni assistite da garanzie reali (il 66,8% del totale, in gran parte mutui, contro 56,9% in media per il sistema).

Durante l'ispezione del 2016 l'esame della qualità del portafoglio creditizio venne condotto, come di consueto, su base campionaria. Ricordiamo che il campione individuato in sede ispettiva non è rappresentativo dell'intero portafoglio. Di norma sono esaminate le posizioni maggiormente rischiose. Il rapporto ispettivo certificò 1,6 mld di previsioni di perdita; diversamente da quanto riportato recentemente da fonti di stampa, questo ammontare non era indicativo di un "buco" nei conti della banca, in quanto rappresentava per la quasi totalità rettifiche su crediti già spesate in anni precedenti. Furono anche individuate sofferenze e inadempienze probabili aggiuntive rispetto al dato delle segnalazioni di vigilanza per €27 mln e 170 mln; anch'esse furono integralmente recepite dalla banca e le relative posizioni furono correttamente contabilizzate. Nel complesso, le rettifiche aggiuntive individuate dall'ispezione ammontarono a €38 mln (corrispondenti all'epoca a circa 40 punti base in termini di CET1 ratio), che vennero integralmente recepite dalla banca nel bilancio per il 2016.

Negli anni successivi all'ispezione del 2016 i livelli di copertura diminuirono progressivamente, a seguito delle cessioni di sofferenze (la componente di NPL che assorbe le svalutazioni maggiori) effettuate ricorrendo allo schema GACS (€1,5 mld il controvalore lordo nel triennio 2016-2018). Analisi specifiche sul portafoglio creditizio vennero effettuate dalla società Price Waterhouse Coopers (PWC) nell'ambito delle attività di revisione del bilancio di esercizio, certificato senza rilievi fino all'anno 2017 compreso. Nel 2018 le analisi svolte dalla stessa PWC, in collaborazione con la banca, hanno fatto emergere la necessità di maggiori accantonamenti. Va ricordato che la Banca d'Italia non svolge compiti di certificazione dei bilanci.

Infine, articoli di stampa si sono soffermati su alcune percentuali di errore di classificazione citate nel rapporto ispettivo ("errori nel 20% dei casi esaminati, con punte del 30% per le posizioni garantite da immobili"), interpretandole come esigenze di riclassificazione dei crediti da bonis a deteriorati. Una lettura più attenta del rapporto evidenzia che questa interpretazione è errata: questa specifica analisi determinò un aumento del tutto marginale del requisito patrimoniale (€1,2 mln).

8) La Banca d'Italia ha fatto verifiche sugli aumenti di capitale della BPB del 2014 e 2015? È vero che la BPB ha finanziato l'acquisto delle proprie azioni come altre Popolari?

Nel biennio 2014-2015 la BPB ha realizzato un'operazione di rafforzamento patrimoniale di complessivi €553 mln, tra emissioni di nuove azioni e collocamento di obbligazioni subordinate. Per queste ultime, fu ribadita all'intermediario la necessità di assicurare in sede di collocamento il rispetto delle vigenti disposizioni stabilite da altre Autorità. A seguito di tali operazioni il numero dei soci aumentò dai 61.000 del 2013 a oltre 69.000 del 2015.

Nei primi mesi del 2016 la Banca d'Italia richiese all'Internal Audit della BPB, per i profili di sana e prudente gestione, di svolgere una verifica sulle eventuali connessioni tra finanziamenti e sottoscrizioni delle suddette nuove azioni e obbligazioni (il fenomeno delle cosiddette "operazioni baciate"). La verifica condusse all'individuazione di operazioni della specie per €18 mln, che vennero dedotte dai fondi propri (pari al 31.12.2015 a 1.281 mln). Un ulteriore approfondimento in merito venne effettuato dalla Vigilanza nell'ambito degli accertamenti ispettivi condotti tra giugno e novembre 2016, senza individuare ulteriori significative operazioni di questo tipo (vennero richieste alla BPB ulteriori deduzioni dai fondi propri per soli €2,5 mln).

Nell'ambito della collaborazione istituzionale con la Consob ai sensi del TUF, nel 2016 l'ispezione esaminò alcuni aspetti relativi all'attività svolta dalla BPB in materia di servizi di investimento. Vennero riscontrate irregolarità negli investimenti della clientela (ad esempio in materia di adeguata profilatura della clientela). Anche sulla base dei riferimenti inviati dalla Banca d'Italia la Consob ha irrogato sanzioni amministrative alla BPB e a esponenti ed ex esponenti aziendali. Su ricorso della banca le sanzioni sono state sospese dalla Corte di Appello di Bari, che si è poi pronunciata confermandone la legittimità nel luglio del 2019.

9) Perché la Banca d'Italia non è intervenuta con riguardo alla determinazione del prezzo delle azioni della BPB?

Le responsabilità in materia di determinazione del prezzo delle azioni di una popolare non quotata sono attribuite dalla legge (Codice civile, art. 2528) agli organi aziendali, cioè al consiglio di amministrazione e all'assemblea. La Banca d'Italia non ha poteri diretti sulla determinazione del prezzo e non può quindi valutarne nel merito la congruità. I controlli di competenza della vigilanza, focalizzati sul piano organizzativo e delle procedure, possono ridurre il rischio di valutazioni distorte ma non sindacare il prezzo delle azioni come determinato dagli organi aziendali.

Nell'ambito dell'ispezione del 2016 venne richiesto all'Internal Audit della BPB una verifica sulla metodologia di determinazione del prezzo degli strumenti di capitale emessi dalla banca. Emerse che nell'aprile 2014 il Cda, in vista della proposta di prezzo da sottoporre all'assemblea per la determinazione del prezzo delle azioni, fece ricorso per la prima volta al supporto di una perizia esterna e di una metodologia redatte da una primaria società di revisione contabile (fino al 2014 era stato utilizzato un metodo basato sulla valutazione delle riserve patrimoniali). Venne proposto di confermare il prezzo di €9,53.

Nel giugno 2017 la BPB avviò le negoziazioni delle proprie azioni sul sistema multilaterale di negoziazione Hi-mtf. Il prezzo di avvio (€ 7,50) venne confermato dal parere rilasciato dalla stessa società di revisione. L'ultimo prezzo quotato sul sistema Hi-mtf prima della sospensione delle quotazioni ordinata di recente dalla Consob il prezzo era di €2,38.

10) È possibile ipotizzare forme di ristoro per gli azionisti?

Si dovrà tenere conto dell'esigenza di individuare forme di ristoro per i casi di collocamento scorretto di strumenti di capitale. Nel 2016 la Banca d'Italia ha svolto verifiche su richiesta della Consob riscontrando violazioni normative poste in essere nella prestazione dei servizi di investimento; a fronte di queste irregolarità la Consob ha irrogato sanzioni alla Banca Popolare di Bari e ai suoi esponenti. Le valutazioni sui ristori e le decisioni circa la definizione di accordi transattivi faranno capo ai commissari straordinari. Per coloro che ritengano di essere stati vittima di collocamenti scorretti sono ovviamente disponibili gli strumenti di tutela giudiziale e stragiudiziale previsti dall'ordinamento.

Il tema delle misure a favore degli attuali soci della BPB (volte, tra l'altro, a incentivare la partecipazione dei soci all'assemblea che dovrà deliberare la trasformazione in SpA) è oggetto di uno specifico articolo dell'Accordo quadro stipulato il 31 dicembre scorso dalla BPB con il FITD e il Mediocredito Centrale (MCC). Gli effetti di queste misure sul complessivo fabbisogno patrimoniale stimato dipenderebbero dalle modalità individuate: il pagamento in contanti aumenterebbe le esigenze patrimoniali della banca, mentre il pagamento tramite strumenti patrimoniali computabili nei fondi propri (es. azioni) resterebbe sostanzialmente neutrale ai fini prudenziali.

11) È vero che la Banca d'Italia non ha mosso obiezioni all'accordo con cui AVIVA si impegnava ad acquistare azioni di BPB "con i soldi dei correntisti"?

All'inizio del 2016 BPB sottoscrisse con Aviva un accordo di distribuzione che impegnava la banca al collocamento di prodotti assicurativi del gruppo inglese e quest'ultimo ad acquistare azioni BPB sul mercato secondario per un controvalore di 50 milioni entro la data di approvazione del bilancio 2015 della BPB. Successivamente si instaurò un contenzioso legale tra le due parti, risolto nell'ottobre del 2016 con una transazione. Aviva acquistò le azioni della BPB con risorse proprie e non con fondi dei soci o dei correntisti della BPB.

12) Come mai la Banca d'Italia non ha contrastato il rientro al Vertice esecutivo della Popolare dell'ing. De Bustis?

La scelta dei componenti degli organi sociali è di esclusiva responsabilità dell'azienda; la Banca d'Italia verifica la sussistenza in capo ai singoli esponenti dei requisiti previsti dalla legge.
Le disposizioni in vigore (Regolamento del Ministro del Tesoro del 18 marzo 1998, n. 161, attuativo dell'art. 26 del Testo unico bancario) prevedono ipotesi tassative per la determinazione della mancanza di tali requisiti. Il nuovo regime europeo sui requisiti degli amministratori bancari - che concede discrezionalità alle autorità di vigilanza - è stato recepito nell'ordinamento italiano, ma entrerà in vigore solo dopo l'emanazione delle norme attuative da parte del ministero dell'Economia e delle Finanze. La Banca d'Italia ha segnalato - pubblicamente e ripetutamente - l'importanza di questa materia. Va peraltro sottolineato che anche nei Paesi dove la normativa europea è già applicabile non sono affatto frequenti i casi di esercizio coercitivo dei poteri in materia di fit and proper nei confronti di esponenti di banche. Ciò in quanto decisioni negative in questo campo sono fortemente lesive dei diritti individuali; provvedimenti di natura prettamente discrezionale si prestano ad essere contrastati in giudizio con successo, con ricadute negative sulla certezza del quadro regolamentare, sulla reputazione dell'autorità di vigilanza e in ultima analisi sull'efficacia della sua azione.

La Vigilanza può ricorrere alla moral suasion e nel caso della BPB ha espresso chiaramente al Presidente del Consiglio di amministrazione le proprie perplessità sull'opportunità del rientro dell'ing. De Bustis tre anni dopo che aveva lasciato la banca.

13) Perché la Banca d'Italia non ha utilizzato il potere di rimuovere i vertici aziendali della BPB nonostante abbia tale potere dal 2015?

Il potere di rimozione di uno o più esponenti aziendali è stato introdotto nel quadro normativo nazionale nel 2015 con il recepimento della CRD4 (cfr. art. 53-bis, comma 1, lett. e) del TUB). Questo potere può essere esercitato anche nei confronti di esponenti che soddisfino i requisiti di idoneità previsti dalla normativa (articolo 26 del TUB). Devono tuttavia sussistere evidenze oggettive, idonee a provare che la permanenza in carica dell'esponente sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione della banca. Nel caso della BPB non vi erano i presupposti per l'utilizzo di questo strumento.

Nell'aprile 2019 i profili di governance si sono aggravati per conflittualità tra il Presidente Jacobini e il Consigliere delegato De Bustis. Il rientro in azienda di quest'ultimo, alla fine del 2018, era stato fortemente voluto dallo stesso Jacobini, nonostante la Vigilanza gli avesse espresso chiaramente le proprie perplessità sull'opportunità di tale rientro tre anni dopo che De Bustis aveva lasciato la banca. Sono restati inascoltati i ripetuti inviti della Vigilanza a preservare la coesione interna in una fase particolarmente delicata per la banca. In vista dell'assemblea la Banca d'Italia ha esercitato una azione di moral suasion sul Presidente perché lasciasse la carica e ha poi formalmente chiesto al Collegio sindacale e al Consiglio di Amministrazione della BPB di inserire all'interno di quest'ultimo elementi dotati di autorevolezza, reputazione e adeguati requisiti di esperienza (il CdA registra un parziale rinnovo a fine luglio 2019). Il Presidente Jacobini è stato rieletto nell'assemblea del 20 luglio ma si è dimesso il 24 luglio.