Chiarimenti sugli impatti della nuova definizione di default sulla Centrale dei Rischi

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La Centrale dei rischi (CR) della Banca d'Italia è una banca dati che da oltre cinquant'anni fornisce una fotografia d'insieme dei debiti di famiglie e imprese verso il sistema bancario e finanziario.

Grazie a queste informazioni, i clienti che hanno una buona "storia creditizia" possono ottenere un finanziamento più facilmente e a condizioni migliori; vi è una stretta analogia con chi non ha incidenti d'auto e per questo paga un premio più basso per la sua assicurazione RC. Senza i dati della CR, le banche o le società finanziarie potrebbero essere restie a concedere un finanziamento, o potrebbero farlo a un tasso d'interesse più alto, anche a molti soggetti che sono pienamente in grado di onorare gli impegni presi. La base dati, infatti, non contiene solo le informazioni "negative" relative alle difficoltà finanziarie più o meno gravi dei clienti, ma include soprattutto le informazioni "positive" sulla regolarità dei pagamenti e dell'estinzione del debito. Queste informazioni sono altrettanto preziose per gli intermediari nella valutazione del "merito di credito" e consentono migliori condizioni di accesso al credito per gran parte delle famiglie e imprese.

La base dati è anche fondamentale per la Banca d'Italia per il perseguimento di importanti finalità istituzionali (vigilanza e stabilità finanziaria), nell'interesse della collettività.

La definizione di default prevista dall'articolo 178 del Regolamento europeo relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento n. 575/2013 è stata integrata da ulteriori regole emanate in sede europea e applicabili dal 1° gennaio 20211. Sul loro impatto si sono diffuse notizie non sempre accurate: per quanto riguarda le segnalazioni in CR, va ribadito che la nuova definizione di default non modifica nella sostanza i criteri ad esse sottostanti.

La CR raccoglie informazioni sui finanziamenti e sulle garanzie pari o superiori a 30.000 euro. La soglia scende a 250 euro quando il cliente viene classificato "a sofferenza"2; ciò avviene se l'intermediario finanziatore ritiene che il cliente abbia gravi difficoltà, non temporanee, a restituire il proprio debito, dopo aver condotto una valutazione della sua situazione finanziaria complessiva come espressamente richiesto dalla normativa della Banca d'Italia; inoltre, tale valutazione non deve basarsi esclusivamente su singoli eventi, quali ad esempio uno o più ritardi nel pagamento del debito. A seguito dell'adozione della nuova definizione di default a partire da gennaio 2021 gli intermediari che fanno parte di un gruppo bancario o finanziario devono considerare tutte le informazioni - positive e negative - a disposizione del gruppo stesso. Si parla di "sofferenza di gruppo" proprio perché la classificazione è applicata uniformemente in tutto il perimetro del gruppo bancario o finanziario. Tale requisito non era richiesto formalmente in precedenza ma era verosimilmente già attuato dalle banche appartenenti a gruppi. Le modifiche alla definizione di default relative alle cc.dd. "soglie di rilevanza" non hanno, invece, alcun impatto sulla classificazione a sofferenza. Gli intermediari infatti dovranno continuare a segnalare un cliente "in sofferenza" sulla base dei criteri sopra descritti (valutando dunque la situazione di grave difficoltà non temporanea e non basandosi su un mero ritardo nei pagamenti) e non devono applicare alcun automatismo tra la classificazione a default e la segnalazione a sofferenza in CR.

Per le altre categorie di crediti diversi dalle sofferenze, nella CR si distingue tra:

  • finanziamenti con rimborso regolare;
  • finanziamenti con scaduti/sconfinamenti "non persistenti" (ovvero inferiori a 90 giorni);
  • "inadempimenti persistenti", cioè i crediti scaduti o sconfinanti in via continuativa, per i quali si distinguono due casi: (i) da oltre 90 giorni e fino a 180 giorni; (ii) da oltre 180 giorni.

La classificazione tra gli "inadempimenti persistenti" segue il criterio "oggettivo" della durata dello scaduto o dello sconfinamento; il conteggio dei giorni di ritardo è pertanto legato alla scadenza dei rimborsi prevista dal contratto di finanziamento e non tiene conto dell'ammontare dello scaduto/sconfinamento né della sua rilevanza rispetto all'esposizione complessiva del debitore o dell'ammontare del finanziamento ("soglie di rilevanza"). Le modifiche alla definizione di default relative alle "soglie di rilevanza" non hanno pertanto impatto su questa classificazione che in CR continua a "fotografare" in maniera oggettiva le esposizioni creditizie dei clienti a prescindere dalle definizioni adottate per finalità di vigilanza.

In Italia esistono altre banche dati creditizie gestite da soggetti privati e alle quali gli intermediari partecipano su base volontaria, i Sistemi di Informazione Creditizia (SIC), tra cui Crif Eurisc, Experian, CTC e Assilea. I SIC non sono soggetti né alla regolamentazione né alla supervisione della Banca d'Italia.



[1] Cfr. le Linee Guida EBA sull'applicazione della definizione di default (EBA/GL/2016/07) e il Regolamento Delegato (UE) n. 171/2018 della Commissione europea del 19 ottobre 2017, che individua la soglia di rilevanza delle obbligazioni in arretrato.

[2] Le sofferenze costituiscono una categoria di anomalia dei finanziamenti storicamente adottata nel nostro paese e mantenuta anche con l'introduzione della definizione di default armonizzata a livello europeo.