Domande formulate alla Banca d'Italia dalla Commissione di Inchiesta del Consiglio Regionale - Regione Toscanain merito alla Fondazione Monte dei Paschi di Siena e alla Banca Monte dei Paschi di Siena e ai rapporti con la Regione Toscana

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I principali interventi di vigilanza condotti sul gruppo sino al maggio 2013 e le procedure sanzionatorie avviate nei confronti della banca sono riepilogati in un documento reperibile sul sito della Banca d’Italia (https://www.bancaditalia.it/media/approfondimenti/2013/interventi-gruppo-mps0513/index.html). La situazione tecnica di Monte dei Paschi di Siena (MPS) è all’attenzione della Banca Centrale Europea e della Banca d’Italia: dal 4 novembre 2014 la supervisione su tale gruppo fa capo al Meccanismo di Vigilanza Unico.

Perché nella comunicazione datata 25 giugno 2012 (Banca d'Italia, n. prot. 0551378/12) con la quale Banca d'Italia attivava la procedura degli Aiuti di Stato a Monte dei Paschi di Siena, [si dichiarava] che il deficit di capitale per il quale venivano chiesti gli aiuti era riconducibile "alle valutazioni ai prezzi di mercato dei Titoli di Stato italiani detenuti in portafoglio", nonostante Banca d'Italia avesse dimostrato di sapere dal 17 aprile 2012 che tale deficit si doveva a "derivati nascosti" nel bilancio?

Con il termine di “derivati nascosti” codesta Commissione intende riferirsi alle ormai note operazioni in repo strutturati concluse da MPS rispettivamente nel 2008 e nel 2009 con Deutsche Bank e Nomura (denominate per semplicità rispettivamente “Santorini” e “Alexandria”).

Come noto, con delibera dell’11 dicembre 2015, n. 19459, la Consob ha accertato la non conformità del bilancio d’esercizio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2014 e della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2015 e richiesto la pubblicazione di informazioni supplementari, ai sensi dell’art. 154-ter, comma 7, d.lgs. 58/1998. Detto accertamento è effettuato alla luce della documentazione emersa nel corso delle recenti indagini svolte dalla Procura di Milano. Nella delibera si legge che “la documentazione trasmessa dalla Procura di Milano rappresenta un rilevante elemento di novità che comporta una rilettura dell’intero quadro informativo concernente i contratti in esame e porta a una diversa valutazione della sussistenza degli indicatori previsti dai princìpi contabili di riferimento per procedere a una registrazione a saldi aperti delle diverse transazioni. Il mancato acquisto dei BTP 2034 da parte di Nomura, con il consenso e secondo le indicazioni del pro tempore management di BMPS, è, infatti, un elemento rilevante ai fini del substantive business purpose delle transazioni sinora rappresentato da BMPS”. Sulla scorta di tale premessa, viene altresì precisato che “è stato possibile superare i profili di incertezza in ordine al corretto trattamento contabile solo alla luce dei nuovi elementi informativi acquisiti per il tramite della Procura di Milano nel corso del 2015, che hanno consentito di valutare la reale volontà negoziale delle parti”. Va precisato che la Consob, a fronte di detto accertamento, ha imposto di diffondere un comunicato stampa contenente: una descrizione dei princìpi contabili internazionali applicabili e delle violazioni accertate; un’illustrazione delle criticità e carenze rilevate dalla Consob; un’informativa idonea a rappresentare gli effetti dell’applicazione dello IAS 8 con riferimento agli errori connessi con la rilevazione, la valutazione e la presentazione delle transazioni concluse con Nomura, fornendo una rappresentazione contabile dell’operazione a saldi chiusi con l’iscrizione di un derivato creditizio in conformità alla definizione data dal paragrafo 9 dello IAS 39.

Con comunicato stampa del 16 dicembre 2015 MPS ha ottemperato alla richiesta della Consob, “pur confermando la validità delle scelte contabili effettuate in occasione del restatement del 2012 e negli esercizi successivi, stante il quadro informativo pro tempore disponibile”; e, ciò, “preso atto, da un lato, della valutazione cui è pervenuta l’Autorità di vigilanza a esito della propria interpretazione del materiale emerso recentemente dalle indagini penali e, dall’altro lato, del fatto che l’operazione Alexandria, come detto, è stata chiusa nel corso del 2015 (sicché la rappresentazione contabile come derivato non produce effetti sulla situazione reddituale prospettica della Banca) e considerata altresì la controvertibilità di un’interpretazione, quale quella sulla “reale volontà delle parti” nella definizione di un negozio giuridico”.

La Consob, dunque, ha reputato decisivi ai fini dell'accertamento da ultimo effettuato gli elementi informativi emersi dalle indagini della Procura di Milano, "nuovi" rispetto a quelli già in possesso dell'Autorità di vigilanza.

Fatta questa premessa, torniamo indietro, alla data del 25 giugno 2012, in cui il quadro informativo a disposizione dell'Autorità di vigilanza era ben più limitato.

Il 25 giugno 2012, come ricordato nella domanda, la Banca d’Italia ha trasmesso al Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) una comunicazione in merito alla richiesta di adozione di una misura di backstop pubblico, così come previsto dalla Dichiarazione dei Capi di Stato o di Governo dell’UE del 26 ottobre 2011.

A quella data MPS contabilizzava le operazioni di cui ora si tratta a saldi aperti, ovvero considerando separatamente le singole componenti contrattuali. Nella citata comunicazione al MEF del giugno 2012, si è assunto questo come dato. Detta comunicazione è stata infatti redatta sulla base del quadro informativo allora disponibile, che non consentiva di opporre a MPS una diversa qualificazione delle operazioni di cui si tratta. La domanda di codesta Commissione, per come formulata, presuppone viceversa che da metà aprile 2012 la Banca d’Italia sapesse con certezza che le operazioni in parola fossero da ricondurre a derivati e disponesse altresì di elementi talmente solidi in tal senso da poter opporre a MPS, per i profili di competenza, la loro riclassificazione.

Così non è.

Ad aprile 2012 si era appena conclusa un'ispezione della Banca d’Italia nei confronti di MPS (accertamenti condotti nel periodo 27 novembre 2011 – 9 marzo 2012). Come ormai noto, in quella occasione gli ispettori della Banca d’Italia hanno sottoposto ad analisi la (sola) operazione strutturata Alexandria, esprimendo forti riserve in ordine alle scelte contabili di MPS, nel presupposto che l’operazione fosse piuttosto assimilabile a un derivato creditizio (Credit Default Swap - CDS). La cura e la profondità dell'analisi degli ispettori si sono scontrate tuttavia con l'opacità di MPS, che non ha consentito loro di disporre di tutti gli elementi informativi e documentali rilevanti. È noto che l’occultamento del mandate agreement relativo all’operazione Alexandria è oggetto di un procedimento penale a carico di alcuni degli ex esponenti aziendali di MPS: con sentenza del 31 ottobre 2014 – per la quale è pendente l’appello – il Tribunale penale di Siena ha condannato l’allora Presidente Mussari, il Direttore Generale Vigni e il responsabile dell’area finanza Baldassarri, alla pena di 3 anni e 6 mesi di reclusione e interdetto gli imputati dai pubblici uffici per la durata di 5 anni per il reato di ostacolo all’attività di vigilanza della Banca d’Italia. In mancanza di tutti i necessari elementi, il rapporto ispettivo rappresenta pertanto il frutto di sforzi ricostruttivi importanti ma inevitabilmente non supportati adeguatamente a livello documentale e, comunque, connotati da margini di opinabilità. L’analisi ispettiva faceva parte di una più ampia sezione di riferimenti richiesti dalla Consob, alla quale fu tempestivamente inviata per le valutazioni di competenza. Il rapporto fu altresì immediatamente messo a disposizione anche dei magistrati inquirenti per i profili di possibile interesse.

Proprio alla luce degli elementi di incertezza interpretativa emersi in particolare a seguito del confronto con la Consob – tenuto altresì conto dei criteri di contabilizzazione normalmente usati dalle banche, con l’avallo delle società di revisione – veniva pubblicato il Documento congiunto Banca d’Italia/Consob/IVASS n. 6 dell’8 marzo 2013, relativo appunto al trattamento contabile delle operazioni di “repo strutturati a lungo termine”. In tale documento si prescrive che il bilancio contenga la descrizione delle caratteristiche contrattuali delle operazioni e l’evidenza dell’impatto sul medesimo di un’eventuale riqualificazione (come derivati) delle operazioni stesse. In sostanza, quale che sia la scelta contabile effettuata, i destinatari dell’informativa contenuta nel bilancio sono messi nelle condizioni di valutare la portata e l’impatto delle operazioni della specie. In applicazione di quanto richiesto nel documento del tavolo tecnico, nel bilancio al 31 dicembre 2012 e nei bilanci successivi MPS ha fornito gli effetti pro-forma connessi alla considerazione delle summenzionate operazioni come derivati sintetici.

Inoltre, e sempre in ragione della necessità di superare le incertezze sul piano interpretativo, pur a seguito della pubblicazione di tale documento la Consob, d’intesa con la Banca d’Italia e l’IVASS, ha sottoposto all’Organismo Italiano di Contabilità, per il successivo inoltro all’International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC), un quesito in merito ai criteri che devono essere considerati per la contabilizzazione delle operazioni in questione. All’IFRIC è stato chiesto di chiarire, tra l’altro, come applicare il paragrafo IG B6 delle linee guida fornite dallo IAS 39 nelle Guidance on Implementing; il paragrafo, cioè, che contiene gli indicatori da tenere presenti per valutare la sostanza economica dell’operazione. Al riguardo, l’IFRIC, nella propria decisione finale del 25 marzo 2014, specifica in particolare quanto segue: “The Interpretations Committee noted that application of the guidance in paragraph IG B6 of IAS 39 requires judgement”, nonché: “the Interpretations Committee noted that providing additional guidance would result in the Interpretations Committee attempting to specify the accounting for a specific transaction, and that this would not be appropriate”. In altri termini, l’IFRIC ha affermato come l’utilizzo degli indicatori di cui al paragrafo IG B6 dello IAS 39 per stabilire se una serie di contratti vadano rilevati separatamente o come un unico derivato richieda una valutazione di tipo discrezionale (judgement). Al contempo, esso non ha ritenuto di fornire linee guida per l’applicazione dei princìpi contabili internazionali, perché ciò avrebbe significato chiarire il trattamento contabile di una specifica transazione, il che non risponde al dettato del loro due process. Lo stato degli approfondimenti anche in sede internazionale ha formato oggetto di specifica informativa da parte della Banca d’Italia all’EBA e alla BCE.

In tale contesto, in un quadro informativo certamente arricchito rispetto a quello del giugno 2012, anche se non tale da superare le predette incertezze interpretative, ai fini del comprehensive assessment (novembre 2014) l’operazione con Nomura è stata trattata come un derivato. Nella comunicazione dei risultati è stato peraltro evidenziato che: “the ECB also notes that the impact of this derivative accounting treatment is regularly disclosed in the published financial statements of MPS”.

Alla data del 25 giugno 2012, tuttavia, l’ispezione si era appena conclusa e la riflessione appena avviata.

In aggiunta, la necessità di ricorrere ad aiuti di Stato non sarebbe venuta meno anche qualora le operazioni in parola fossero state contabilizzate come derivati. Infatti, le stesse avrebbero comunque concorso ad alimentare lo shortfall rispetto agli obiettivi di patrimonializzazione richiesti dall’EBA; in tal caso lo shortfall si sarebbe determinato, non più tramite l’incremento della riserva negativa su titoli detenuti nel portafoglio AFS, bensì attraverso la riduzione del Core tier 1 – a seguito della contabilizzazione a conto economico delle perdite conseguenti alla rilevazione al fair value del derivato – e l’incremento dei requisiti sul rischio di mercato e controparte. Si sarebbe pertanto posta in ogni caso l’esigenza di un intervento statale di sostegno, avuto presente che in base a quanto contenuto nella Raccomandazione EBA dell’8 dicembre 2011 e nella Dichiarazione dei Capi di Stato o di Governo dell’UE del 26 ottobre 2011, la necessità di un intervento statale a sostegno degli intermediari che presentavano uno shortfall di capitale rispetto agli obiettivi fissati per le banche aventi rilevanza sistemica – obiettivi ben più stringenti di quelli previsti in via generale dalla normativa – rescindeva dalle cause all’origine del deficit patrimoniale.

Perché [è stato] secretato il parere favorevole (previsto dall'art. 23-novies del d.l. 95/2012) trasmesso con nota n. 0090223/13 del 26 gennaio 2013 al Parlamento cui era subordinato in modo vincolante il rilascio degli aiuti a Monte dei Paschi di Siena? E nel caso è possibile desecretare tale atto dandocene copia affinché sia posto agli atti della nostra commissione?

Il parere reso dalla Banca d’Italia non è stato osteso in quanto contiene “notizie, informazioni e dati” conosciuti dalla Banca d’Italia in ragione della sua attività di vigilanza, come tali coperti da segreto d’ufficio, ai sensi dell’art. 7 del Testo Unico Bancario (D. Lgs. 385/1993).

Si precisa che, al citato parere favorevole (previsto dall’art.23-novies del D.L. 95/2012) trasmesso con nota del 26 gennaio 2013 al MEF, e non al Parlamento, hanno fatto seguito ulteriori comunicazioni al MEF contenenti elementi di valutazione in merito agli aggiornamenti del Piano di Ristrutturazione via via predisposti da MPS, nelle quali è anche trattata la questione relativa alla eventuale diversa contabilizzazione delle operazioni con Nomura e Deutsche Bank.

L’insieme di questi elementi, messi a disposizione della Commissione Europea (CE) nell’ambito dell’attività di interlocuzione con la stessa, sono confluiti nella Decisione della CE. La Decisione è consultabile sul sito della Commissione nella sua versione non riservata, così come previsto dagli artt. 24 e 25 Regolamento (CE) N. 659/1999 del 22 marzo 1999 in applicazione dell’art. 93 del Trattato CE, concernenti la non diffusione di informazioni coperte dal segreto professionale. Il processo di approvazione del Piano di Ristrutturazione si è svolto nell’ambito di un normale processo di negoziazione tra CE, MEF e Banca MPS.

Perché Banca d'Italia non commissariò Monte dei Paschi di Siena ai sensi dell'art. 70 comma 1 lett. a) e b) del Testo Unico Bancario per gravi irregolarità nell'amministrazione e gravi violazioni normative nonché per gravi perdite patrimoniali, dal momento che il 6 febbraio 2013 la Banca ha riconosciuto "errori contabili" e il 16 dicembre 2015 ne sono stati riconosciuti altri da cui si deduce che tutti i bilanci approvati nel lasso di tempo in cui furono commessi tali errori sono falsi e in particolare Monte dei Paschi di Siena ha registrato perdite per 10 miliardi di euro dal 2012 al 2014?

La Banca d’Italia non propose l’amministrazione straordinaria di MPS in quanto non sussistevano i presupposti per l’adozione di tale provvedimento.

Si fa innanzitutto presente che la Banca d’Italia aveva promosso – man mano che le evidenze cartolari e ispettive avevano posto in luce la debolezza di taluni profili tecnici, significative carenze organizzative e un assetto manageriale inadeguato – interventi di crescente intensità. In particolare, in data 15 novembre 2011 il Direttorio della Banca d’Italia aveva convocato i massimi vertici di MPS e della Fondazione al fine di metterli di fronte alle proprie responsabilità e richiedere a MPS una rapida e netta discontinuità nella gestione aziendale. Successivamente MPS risolse il rapporto con il Direttore Generale, dr. Vigni. Il 12 gennaio 2012 il dr. Viola fu nominato DG. In occasione dell’assemblea del 27 aprile 2012 la maggior parte dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale furono sostituiti. L’avvocato Mussari non ripresentò la candidatura per il ruolo di Presidente.

Quanto a un eventuale provvedimento di amministrazione straordinaria, per quel che concerne la situazione patrimoniale di MPS, i coefficienti patrimoniali della banca erano ben al di sopra dei minimi regolamentari tempo per tempo vigenti.

Si soggiunge che – al fine di conseguire i più elevati standard patrimoniali previsti dalla già citata raccomandazione dell’EBA – nel novembre 2012 MPS ha presentato un Piano di Ristrutturazione, i cui profili di compatibilità con la normativa europea in materia di aiuti di Stato sono stati oggetto di confronto tra la CE, la banca, il MEF e la Banca d’Italia. A gennaio 2013 la Banca d’Italia ha espresso la propria valutazione in ordine all’emissione da parte di MPS di 4,1 miliardi di Nuovi Strumenti Finanziari (NSF), sottoscritti dal MEF (cd. Monti bonds), computabili nel patrimonio di vigilanza, di cui 1,9 miliardi a fronte del contestuale rimborso dei cd. Tremonti bond emessi nel 2009. In data 28 febbraio 2013 MPS ha completato l’emissione degli NSF, sottoscritti dal MEF, per un ammontare complessivo di 4,1 miliardi. Il 27 novembre 2013 la CE ha approvato il Piano di Ristrutturazione presentato da MPS.

Nell’ambito del procedimento per l’approvazione del Piano di Ristrutturazione del gruppo senese e su richiesta della CE, sono state elaborate anche stime analitiche degli impatti di un’eventuale contabilizzazione come derivati delle operazioni effettuate con Nomura e Deutsche Bank. Come evidenziato nella decisione della CE del 27 novembre 2013, da queste proiezioni emergeva che i ratios patrimoniali, stimati nell’ambito del framework Basilea 3, anche nell’ipotesi di rappresentazione delle operazioni come CDS (anziché a saldi aperti), si sarebbero mantenuti, nell’intero arco di piano (2013-2017), al di sopra dei minimi regolamentari (cfr. par. 137 C-2013/8427 della Decisione della CE).

Il riportato dato di perdite cumulate dal 2012 al 2014, ascrivibili a vari fattori tra cui anche l’elevata rischiosità creditizia, non ha intaccato – tempo per tempo – la situazione patrimoniale della banca al punto di comportare una violazione dei minimi regolamentari, considerati anche gli interventi di ricapitalizzazione realizzati sia per corrispondere agli impegni assunti con la CE nel Piano di Ristrutturazione, sia per fronteggiare le nuove esigenze patrimoniali emerse a seguito del comprehensive assessment. Nel Piano di Ristrutturazione approvato dalla CE, avente orizzonte temporale 2013-2017, si prevedeva un ritorno all’utile solo a partire dal 2015.

Quanto, invece, alle gravi irregolarità e violazioni, va tenuto presente che il 6 febbraio 2013 è stato il nuovo management, a seguito del ritrovamento di un documento fino a quel momento occultato anche alla Banca d’Italia, a disporre la correzione dell'errore contabile. Quindi, prescindendo da qualsiasi altra considerazione, è evidentemente da escludere che l'emersione di questo errore potesse comportare il commissariamento di MPS e lo scioglimento degli organi che consegue all’avvio di tale procedura.

Infine, nessun elemento ai fini del commissariamento può essere tratto dal comunicato stampa di MPS del 16 dicembre 2015, sul quale si è riferito al precedente punto 1. Come ricordato, infatti, il provvedimento Consob che ne è alla base è fondato su "fatti nuovi".

È da notare peraltro che MPS ha comunque nel tempo fornito al mercato anche informazioni sugli effetti di una diversa contabilizzazione, riepilogati in appositi prospetti pro-forma consolidati a partire dal bilancio di esercizio e consolidato 2012 (cfr. risposta n. 1). Inoltre, in data 10 dicembre 2013 - in esito all’esame del bilancio 2012 e anche alla luce di quanto previsto dal Documento congiunto Banca d’Italia/Consob/IVASS dell’8 marzo 2013 relativo al Trattamento contabile di operazioni di “repo strutturati a lungo termine” - Consob ha richiesto a MPS di fornire, a partire dalla successiva relazione finanziaria pubblicata ai sensi dell’art. 154-ter del D. Lgs. 58/98, una illustrazione degli effetti delle rettifiche e delle riclassificazioni sul conto economico, sul patrimonio netto e sulla redditività complessiva, derivanti dalla rappresentazione come derivato sintetico delle operazioni rilevanti di term structured repo in essere.

Perché nel 2013 Banca d'Italia non ha informato la Commissione Europea che gli aiuti di Stato a Monte dei Paschi di Siena servivano per ripianare un deficit di capitale causato da derivati nascosti in bilancio?

La CE, nell’ambito del processo di approvazione del Piano di Ristrutturazione, ha assunto la decisione del 27 novembre 2013 disponendo di un quadro conoscitivo completo, sulla base di tutti gli elementi informativi allora noti. Si rammenta che solo di recente sono emersi, nell’ambito delle indagini penali condotte dalla Procura di Milano, fatti che hanno consentito alle autorità competenti di superare i profili di incertezza interpretativa connessi alla contabilizzazione delle operazioni (cfr. risposta n. 1).

In ogni caso, come già menzionato, nell’ambito del procedimento per l’approvazione del Piano di Ristrutturazione del gruppo senese e su richiesta della CE, sono state compiute anche stime analitiche degli impatti di un’eventuale diversa contabilizzazione delle operazioni di structured long term repo con Nomura e Deutsche Bank. In particolare, si fa presente che un intero paragrafo (cfr. 3.6) della decisione della CE del 27 novembre 2013 (disponibile sotto il numero SA.36175 nel Registro degli aiuti di Stato, sul sito internet della direzione generale della Concorrenza della CE) tratta proprio l’impatto in termini di profittabilità e adeguatezza patrimoniale della eventuale contabilizzazione delle operazioni strutturate con Nomura e Deutsche Bank come CDS.

In particolare, nella cennata decisione, la CE affronta in modo circostanziato il tema dell’impatto di un differente trattamento contabile delle operazioni che interessano, sia sul risultato netto di esercizio che sul capitale regolamentare (paragrafi da 81 a 90 della decisione), sottolineando a questo proposito che le autorità italiane hanno fornito valutazioni analitiche su tale tema. Ancora, nei paragrafi da 96 a 98 la CE illustra che, anche nel caso in cui le due operazioni di cui è causa fossero trattate come derivati, i coefficienti patrimoniali non scenderebbero al di sotto del minimo regolamentare. Infine, nel valutare la compatibilità dell’intervento pubblico con la normativa in materia di aiuti di Stato, la CE sottolinea, da un lato, che – data la rilevanza di MPS per il mercato bancario italiano e per il finanziamento dell’economia – il mancato rispetto da parte della stessa dei più stringenti requisiti di capitale previsti dalla normativa di settore rappresenta una minaccia per la stabilità finanziaria, così che l’intervento pubblico si rende necessario per evitare un serio disturbo all’economia (paragrafo 109); dall’altro, che il piano di ristrutturazione di MPS soddisfa le condizioni richieste (paragrafi da 137 a 139). Dunque la CE ha preso in considerazione la tesi di una diversa qualificazione delle operazioni in esame, ma ciò non ha in alcun modo pregiudicato l’approvazione del Piano di Ristrutturazione e la conseguente valutazione di compatibilità dell’intervento pubblico in favore di MPS con la normativa europea in materia di aiuti di Stato.

Perché la Banca d'Italia non ha ingiunto la rimozione delle figure apicali di Monte dei Paschi di Siena, secondo l’art. 53 bis, 1(e) del Testo Unico Bancario, per assenza di "sana e prudente gestione della banca" nonostante questi siano stati responsabili di bilanci cui è stata riconosciuta la non conformità normativa e abbiano fornito descrizioni non corrette dello stato dell'istituto da loro gestito al fine di ottenere 4 miliardi di aiuti di Stato?

Il potere di disporre la rimozione di uno o più esponenti aziendali (art. 53 bis, comma 1, lettera e) qualora la loro permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione della banca è stato introdotto solo di recente, con le norme di recepimento della Direttiva CRD4, incluse nel D.Lgs. n. 72 del 12 maggio 2015.

Nonostante non disponesse allora del potere di rimozione di uno o più esponenti aziendali, la Banca d’Italia ha condotto nei confronti di MPS, nell’ambito di un’ampia attività di supervisione, un’incisiva azione di intervento che ha portato nei primi mesi del 2012 al completo rinnovo del top management della banca senese (cfr. risposta n. 3).

Si osserva che il riferimento all’importo dell’aiuto di Stato ottenuto nel 2013 contenuto nella domanda non è preciso. Infatti i menzionati 4 miliardi di euro di NSF sottoscritti all’epoca dal MEF erano in parte (per 1,9 miliardi) volti a rimborsare i cd. Tremonti bond emessi nel 2009. La sostituzione dei Tremonti bond con gli NSF era volta ad assicurarne la piena computabilità nel capitale di qualità primaria nel rispetto dei criteri previsti dal quadro normativo nel frattempo mutato. Il sostegno pubblico volto a coprire lo shortfall residuo rispetto al target fissato nella raccomandazione EBA si è attestato invece a 2 miliardi di euro.

Come mai nonostante fosse del tutto palese che il prezzo concordato per l'acquisto Antonveneta da parte di Monte dei Paschi di Siena fosse esorbitante e tale da mettere a rischio la stabilità finanziaria della banca si è dato l'assenso all'operazione? Come mai non è stata rilevata l'incongruenza del prezzo pagato per mezzo di bonifici miliardari anche con il prezzo pubblicamente annunciato? Chi ha approvato l'acquisto? (nomi responsabili del processo e autorizzazione definitiva)

L’operazione fu autorizzata perché conforme ai criteri previsti dalla normativa, avendo riguardo tra l’altro all’adeguatezza patrimoniale di MPS e alla sostenibilità dell’acquisizione.

A gennaio del 2008 MPS presentò alla Banca d’Italia l’istanza per l’acquisizione del gruppo Antonveneta (BAV) da ABN AMRO, nell’ambito di un accordo quadro con il Banco Santander; il costo dell’operazione ammontava a circa 9 miliardi di euro (di cui 6 miliardi a titolo di avviamento). L’istanza includeva un articolato piano di rafforzamento patrimoniale (aumenti di capitale, emissione di strumenti ibridi e subordinati, un finanziamento ponte, asset disposal) necessario a mantenere il rispetto dei coefficienti patrimoniali post acquisizione; era previsto tra l’altro un aumento di capitale per 5 miliardi di euro riservato agli azionisti e uno da 1 miliardo di euro riservato a JP Morgan a servizio di un’emissione di titoli convertibili in azioni (cd. Fresh).

Nell’autorizzare l’operazione (marzo 2008), la Banca d’Italia, viste le dimensioni delle banche coinvolte nel progetto e i problemi della Antonveneta, formulò a MPS puntuali richieste di rafforzamento della situazione tecnica e organizzativa attinenti a diversi profili, incluso quello patrimoniale. Per quanto concerne l’aumento di capitale riservato a JP Morgan e la prevista emissione dei titoli Fresh, la Vigilanza richiese che le relative strutture contrattuali fossero coerenti con la natura di qualità primaria assegnata allo strumento e che garantissero il pieno trasferimento a terzi del rischio di impresa. A MPS venne anche richiesto di mantenere livelli patrimoniali superiori al minimo regolamentare (Tier 1 ratio del 6% a fronte di un minimo regolamentare del 4% e un Total capital ratio del 10% a fronte di un minimo dell’8%).

In merito alle asserite incongruenze tra il prezzo d’acquisto annunciato al pubblico e i pagamenti effettuati tramite bonifici da MPS nell’ambito dell’operazione in questione, si osserva che le norme che regolano l’attività di vigilanza non prevedono accertamenti in merito alle operazioni di pagamento poste in essere.

Inoltre i pagamenti all’epoca effettuati da MPS avevano riguardato non solo la corresponsione del corrispettivo fissato per l’acquisto di Banca Antonveneta, ma anche la sostituzione delle linee di liquidità in precedenza concesse da AMRO a BAV, che non vanno confuse con il prezzo dell’acquisizione.

La decisione in merito all’acquisizione di Antonveneta fu assunta collegialmente dal Direttorio, come previsto dal quadro normativo vigente all’epoca dei fatti.

Quali strumenti sono stati posti in essere per accertare eventuali utilizzi fraudolenti (riciclaggio, tangenti) del denaro pagato per la transazione? È mai stata chiesta, anche dall'autorità giudiziaria, la ricostruzione del percorso di parte di quel denaro e l'eventualità del suo eventuale ritorno in Italia?

L’accertamento delle fattispecie di reato richiamate nella domanda non rientra nelle competenze della Banca d’Italia, ma in quelle dell’Autorità Giudiziaria; con riferimento alla vicenda dell’acquisto della Banca Antonveneta, la Banca d’Italia presta da tempo la più ampia collaborazione all’Autorità giudiziaria, fornendo ogni documento, informazione e analisi funzionali alle indagini degli organi inquirenti.

Domande formulate alla Banca d'Italia dalla Commissione di Inchiesta "In merito alla Fondazione Monte dei Paschi di Siena e alla Banca Monte dei Paschi. I rapporti con la Regione Toscana" (versione stampabile)