Operatività tramite POS nello Stato della Città del Vaticano

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Vari organi di stampa hanno dato risalto nei giorni scorsi alla notizia che Deutsche Bank Italia ha dismesso l’operatività tramite POS (i dispositivi per il pagamento tramite carte di credito e carte bancomat) nello Stato della Città del Vaticano, non avendo ottenuto l’autorizzazione da parte della Banca d’Italia.

Qualche chiarimento appare opportuno per inquadrare la decisione della Banca d’Italia nel contesto della normativa europea, bancaria e antiriciclaggio, e della particolare situazione degli intermediari localizzati nello Stato Vaticano.

Le norme vigenti nell'Unione Europea consentono alle banche dei paesi comunitari di operare in un paese extra-comunitario solo a condizione che in quest'ultimo siano presenti una regolamentazione bancaria e un sistema di controlli di vigilanza adeguati e che siano possibili scambi di informazioni tra le rispettive Autorità. Gli Stati ritenuti “equivalenti” a fini di antiriciclaggio sono poi individuati uno per uno dal Consiglio dell'Unione. Ogni paese comunitario recepisce a livello nazionale la lista degli Stati "equivalenti" con un proprio decreto. Così ha fatto l'Italia, così hanno fatto tutti gli altri paesi dell'Unione.

Nella Città del Vaticano mancano sia una regolamentazione bancaria sia il riconoscimento europeo di “equivalenza” antiriciclaggio. La Vigilanza della Banca d'Italia non poteva quindi che respingere la richiesta di “sanatoria” avanzata da Deutsche Bank Italia per i POS che essa aveva installati presso il Vaticano senza la necessaria autorizzazione e che erano stati successivamente individuati da una nostra ispezione. Non vi è stata dunque alcuna scelta discrezionale né tanto meno una discriminazione: qualunque altra Autorità di vigilanza europea si sarebbe comportata nello stesso modo, in ossequio alla legge comunitaria.

L’adeguatezza del sistema antiriciclaggio vaticano è stata valutata nel luglio 2012 dal competente organismo internazionale denominato Moneyval. Questo, pur riconoscendo i progressi compiuti, ha segnalato come non sia ancora provata la presenza di un effettivo regime antiriciclaggio nello Stato della Città del Vaticano.

Il diniego opposto a Deutsche Bank dalla Vigilanza è, del resto, coerente con l’azione di sensibilizzazione che la Banca d’Italia conduce da tempo nei confronti di tutte le banche stabilite in Italia sulla necessità di applicare correttamente la vigente disciplina antiriciclaggio nei rapporti con l'Istituto per le Opere di Religione (IOR) insediato nella Città del Vaticano. Anche per l’attività bancaria svolta dallo IOR con controparti italiane non è, infatti, possibile applicare il regime di controlli semplificati previsto per i rapporti con le banche comunitarie, che consente a queste ultime di non comunicare i nomi dei clienti per conto dei quali sono effettuate le singole operazioni.

Come è noto, il contrasto del riciclaggio è in Italia anche competenza dell’Unità di Informazione Finanziaria (UIF); essa è stata istituita presso la Banca d’Italia, si avvale delle risorse di quest’ultima, ma è autonoma e indipendente dalla Banca e in particolare dalla Vigilanza. L’UIF ha effettuato di recente suoi specifici approfondimenti presso Deutsche Bank, che non sono tuttavia in relazione con la vicenda prima richiamata, la quale aveva natura di procedimento amministrativo su istanza di parte, curato dalla Vigilanza della Banca d'Italia.

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