Nei casi di identificazione in presenza, per adempiere agli obblighi di previsti dalla normativa antiriciclaggio, gli intermediari possono acquisire i dati identificativi tramite Carta d'identità elettronica (CIE)?
Ai sensi della disciplina in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo, l'identificazione in presenza del cliente persona fisica consiste nell'acquisizione dei dati identificativi forniti dal cliente stesso, previa esibizione di un documento d'identità o altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi della normativa vigente, del quale deve essere acquisita copia in formato cartaceo o elettronico; con le stesse modalità gli intermediari devono identificare i cointestatari e l'esecutore.
La Carta d'Identità Elettronica (CIE) disciplinata dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell'Amministrazione Digitale, costituisce documento d'identità idoneo ai fini dell'identificazione del cliente persona fisica. In caso di identificazione tramite CIE, l'obbligo di acquisire copia del documento di identità può essere adempiuto mediante acquisizione di una copia elettronica dei dati identificativi presenti sul microprocessore della CIE, comprensiva della firma digitale dell'autorità rilasciante.
Le Disposizioni della Banca d'Italia in materia di adeguata verifica della clientela prevedono, tra le misure semplificate di adeguata verifica (Parte Terza, Provvedimento del 30 luglio 2019), la possibilità per gli intermediari di verificare i dati relativi al titolare effettivo sub 2 mediante acquisizione di una dichiarazione sottoscritta dal cliente. Inoltre, in relazione all'esecuzione da parte di terzi degli obblighi di adeguata verifica (Parte Quinta, Provvedimento del 30 luglio 2019), è previsto il rilascio da parte del terzo di una attestazione che sia allo stesso chiaramente riconducibile in forza, tra l'altro, della sottoscrizione apposta da personale autorizzato. In questi casi, la dichiarazione del cliente e l'attestazione del terzo possono essere sottoscritte tramite strumenti di firma elettronica avanzata?
Le Disposizioni non prescrivono specifiche modalità di sottoscrizione per le dichiarazioni e le attestazioni sopra indicate. Gli strumenti di firma elettronica avanzata possono quindi essere utilizzati per la sottoscrizione di dette dichiarazioni e attestazioni in conformità alla normativa vigente (Regolamento (UE) 910/2014; D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell'Amministrazione Digitale).
La disciplina prevista dalla Parte Sesta delle Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela (Provvedimento del 30 luglio 2019), si applica nell'ipotesi in cui un intermediario presti i servizi di esecuzione di ordini o di ricezione e trasmissione di ordini (RTO) nei confronti di altro intermediario, che opera per conto di propri clienti senza spenderne il nome?
Nell'ipotesi in cui un intermediario presti il servizio di esecuzione di ordini o di RTO nei confronti di un altro intermediario, che opera per conto di propri clienti senza spenderne il nome, non sembra configurarsi il caso cui si riferisce la Parte Sesta (nella quale uno degli intermediari assolve a una funzione di mera intermediazione rispetto al servizio prestato in via principale dall'altro intermediario al cliente), ma si instaurano piuttosto due rapporti autonomi (uno tra i due intermediari, e l'altro tra il cliente/investitore e l'intermediario al quale il cliente ha conferito mandato).
Questo assetto porta a escludere che l'intermediario che presta i servizi sopra ricordati e con le modalità pure sopra descritte sia tenuto a acquisire i dati identificativi degli investitori sottostanti, e si può quindi limitare a svolgere l'adeguata verifica dell'intermediario suo cliente e del titolare effettivo di quell'intermediario (1). L'intermediario che presta i servizi assicura, in ogni caso, nei rapporti con l'intermediario suo cliente, l'efficace mitigazione dei rischi di riciclaggio o finanziamento del terrorismo connessi con queste tipologie di operatività.
1) Si tratta del cd. titolare effettivo sub 2), come definito nelle Disposizioni.
La disciplina prevista dalla Parte Sesta delle Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela (Provvedimento del 30 luglio 2019), si applica nell'ipotesi in cui l'intermediario committente agisca, senza spendere il nome dei clienti per i quali opera, nell'ambito di una Gestione Patrimoniale in Fondi (GPF) o di una Gestione di portafogli (GP)?
La Parte Sesta, nel considerare il caso in cui l'intermediario committente operi per conto del cliente ma in nome proprio, menziona, a titolo esemplificativo, l'ipotesi in cui il committente abbia ricevuto dal proprio cliente mandato a gestirne il patrimonio o comunque ad effettuare una o più operazioni di investimento e fa specifico riferimento alla circostanza che il committente agisca in base a specifiche istruzioni di acquisto o vendita impartite dal proprio cliente.
Anche nell'ipotesi di un mandato generale per la gestione di portafogli o per la gestione patrimoniale in fondi è infatti possibile che i clienti impartiscano specifiche istruzioni al gestore. L'intermediario ("destinatario controparte") che presta servizi di investimento o di gestione collettiva del risparmio per il tramite di un intermediario committente, il quale svolge attività di GPF o GP senza spendere il nome dei propri clienti, è tenuto quindi a svolgere l'adeguata verifica degli investitori sottostanti (e si può limitare, in condizioni di basso rischio, ad acquisirne i dati identificativi) nei casi in cui questi ultimi abbiano impartito all'intermediario committente specifiche istruzioni di acquisto/vendita (eventualmente anche rispondendo a una proposta proveniente dal committente).
Si può invece escludere che il destinatario controparte sia tenuto ad acquisire i dati identificativi degli investitori sottostanti nell'ipotesi in cui il committente che svolge attività di gestione patrimoniale non abbia ricevuto da essi istruzioni specifiche. Il destinatario controparte potrà quindi limitarsi a svolgere l'adeguata verifica del committente, suo cliente, e del titolare effettivo di quel committente (1). Il destinatario controparte assicura, in ogni caso, nel rapporto con il committente, l'efficace mitigazione dei rischi di riciclaggio o finanziamento del terrorismo connessi con queste tipologie di operatività.
1) Si tratta del cd. titolare effettivo sub 2), come definito nelle Disposizioni.
La disciplina prevista dalla Parte Sesta delle Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela (Provvedimento del 30 luglio 2019), si applica nell'ipotesi in cui un intermediario presti i servizi di esecuzione di ordini o di ricezione e trasmissione di ordini (RTO) nei confronti di altro intermediario, che opera per conto di propri clienti senza spenderne il nome?
Nell'ipotesi in cui un intermediario presti il servizio di esecuzione di ordini o di RTO nei confronti di un altro intermediario, che opera per conto di propri clienti senza spenderne il nome, non sembra configurarsi il caso cui si riferisce la Parte Sesta (nella quale uno degli intermediari assolve a una funzione di mera intermediazione rispetto al servizio prestato in via principale dall'altro intermediario al cliente), ma si instaurano piuttosto due rapporti autonomi (uno tra i due intermediari, e l'altro tra il cliente/investitore e l'intermediario al quale il cliente ha conferito mandato).
Questo assetto porta a escludere che l'intermediario che presta i servizi sopra ricordati e con le modalità pure sopra descritte sia tenuto a acquisire i dati identificativi degli investitori sottostanti, e si può quindi limitare a svolgere l'adeguata verifica dell'intermediario suo cliente e del titolare effettivo di quell'intermediario (1). L'intermediario che presta i servizi assicura, in ogni caso, nei rapporti con l'intermediario suo cliente, l'efficace mitigazione dei rischi di riciclaggio o finanziamento del terrorismo connessi con queste tipologie di operatività.
1) Si tratta del cd. titolare effettivo sub 2), come definito nelle Disposizioni.
La disciplina prevista dalla Parte Sesta delle Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela (Provvedimento del 30 luglio 2019), si applica nell'ipotesi in cui l'intermediario committente agisca, senza spendere il nome dei clienti per i quali opera, nell'ambito di una Gestione Patrimoniale in Fondi (GPF) o di una Gestione di portafogli (GP)?
Anche nell'ipotesi di un mandato generale per la gestione di portafogli o per la gestione patrimoniale in fondi è infatti possibile che i clienti impartiscano specifiche istruzioni al gestore. L'intermediario ("destinatario controparte") che presta servizi di investimento o di gestione collettiva del risparmio per il tramite di un intermediario committente, il quale svolge attività di GPF o GP senza spendere il nome dei propri clienti, è tenuto quindi a svolgere l'adeguata verifica degli investitori sottostanti (e si può limitare, in condizioni di basso rischio, ad acquisirne i dati identificativi) nei casi in cui questi ultimi abbiano impartito all'intermediario committente specifiche istruzioni di acquisto/vendita (eventualmente anche rispondendo a una proposta proveniente dal committente).
Si può invece escludere che il destinatario controparte sia tenuto ad acquisire i dati identificativi degli investitori sottostanti nell'ipotesi in cui il committente che svolge attività di gestione patrimoniale non abbia ricevuto da essi istruzioni specifiche. Il destinatario controparte potrà quindi limitarsi a svolgere l'adeguata verifica del committente, suo cliente, e del titolare effettivo di quel committente (1). Il destinatario controparte assicura, in ogni caso, nel rapporto con il committente, l'efficace mitigazione dei rischi di riciclaggio o finanziamento del terrorismo connessi con queste tipologie di operatività.
1) Si tratta del cd. titolare effettivo sub 2), come definito nelle Disposizioni.