
Cosa richiede la Banca d'Italia
La Banca d'Italia richiede agli intermediari (banche e intermediari finanziari) il rispetto di regole di trasparenza e di correttezza nei rapporti con i clienti.
Il rispetto di queste regole:
- tutela il cliente
- riduce i rischi legali e di reputazione
- accresce la fiducia del pubblico negli operatori bancari e finanziari
- contribuisce alla stabilità del sistema finanziario nel suo complesso.
Gli intermediari devono essere sempre attenti alle esigenze dei clienti durante tutte le fasi del rapporto contrattuale con:
- un'informazione chiara e trasparente sui prodotti e i servizi offerti allo sportello, sui materiali informativi, sul sito internet
- la comprensibilità delle informazioni per tutte le fasce di clientela, anche quella potenziale e quella meno esperta
- comportamenti conformi alla normativa, trasparenti e corretti nella sostanza
- una gestione efficace dei reclami e delle controversie che possono sorgere anche quando il valore economico del rapporto è modesto
- l'impegno a far crescere la cultura finanziaria dei clienti.
Cosa fa la Banca d'Italia
- verifica che gli intermediari rispettino la disciplina in materia di trasparenza e correttezza chiedendo loro documentazione, svolgendo ispezioni presso sportelli e direzioni generali, monitorando i siti internet
- esamina gli esposti con cui i clienti segnalano comportamenti degli intermediari ritenuti anomali o scorretti
- indirizza gli intermediari al rispetto della normativa attraverso interventi di sensibilizzazione e richiami
- interviene con le sanzioni e altri strumenti correttivi nel caso accerti irregolarità e ricorrano i presupposti previsti dalla legge
- sostiene il funzionamento dell'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), il sistema che consente la risoluzione in via stragiudiziale delle controversie con la clientela
- promuove iniziative di formazione economica e finanziaria.
La tutela della trasparenza e della correttezza delle relazioni con la clientela
Le regole sulla trasparenza delle condizioni contrattuali e sulla correttezza delle relazioni con la clientela tutelano i clienti e si applicano ai prodotti e i servizi bancari e finanziari offerti dalle banche e dagli intermediari finanziari sul territorio italiano (conti correnti e altre forme di deposito, finanziamenti, servizi di pagamento). Esse prevedono obblighi per gli intermediari e diritti per i clienti.
Gli intermediari devono:
- far conoscere le caratteristiche e i costi dei servizi
- assicurare la piena corrispondenza tra le condizioni pubblicizzate e quelle poi applicate ai clienti
- inviare comunicazioni periodiche sull'andamento del rapporto contrattuale e in particolare sull'effettiva consistenza delle linee di credito disponibili.
Un'informazione chiara e corretta sui prodotti e i servizi offerti è importante per tutti.
Per gli intermediari significa prevenire i rischi di contenzioso con la clientela e di danni alla reputazione.
Per i clienti significa poter confrontare con facilità le diverse offerte e fare scelte consapevoli.
Ciò incentiva la concorrenza e contribuisce a contenere i costi.
Questi obblighi non hanno un valore solo formale, ma sono stati introdotti per accrescere la correttezza sostanziale delle relazioni tra intermediari e clienti.
Le regole più recenti sono particolarmente stringenti per:
- l'informativa alla clientela cosiddetta "al dettaglio": consumatori, professionisti, artigiani, enti senza scopo di lucro, micro-imprese
- le misure organizzative che gli intermediari devono adottare al proprio interno per garantire il rispetto della disciplina di trasparenza e correttezza e che riguardano, ad esempio, la commercializzazione dei prodotti e la gestione dei reclami.
La Banca d'Italia svolge controlli sul rispetto delle regole di trasparenza e correttezza attraverso ispezioni presso gli intermediari e verifiche sul buon funzionamento dell'organizzazione e delle procedure interne.
In occasione delle rilevazioni previste dalla legge in materia di usura, verifica il rispetto dei "tassi-soglia" sulle operazioni di finanziamento (vedi: Chiarimenti)
Se accerta irregolarità, anomalie, comportamenti scorretti la Banca d'Italia interviene in base alla loro rilevanza, attivando i poteri amministrativi previsti dalla legge. Può:
- chiedere agli intermediari di adottare misure correttive sul piano organizzativo o di adeguare gli schemi contrattuali alla normativa
- ordinare la restituzione ai clienti di somme indebitamente percepite o, nei casi più gravi, sospendere l'attività degli intermediari
- irrogare sanzioni pecuniarie (vedi: Disposizioni di vigilanza in materia di sanzioni e procedura sanzionatoria amministrativa)
- Risposta di Banca d'Italia e IVASS al documento di ABI, ANIA ed ASSOFIN pdf 189.6 KB contenente osservazioni sull'applicazione delle misure richieste sulle polizze abbinate ai finanziamenti (PPI - Payment Protection Insurance) Data Pubblicazione::20 novembre 2015
- Polizze abbinate a finanziamenti (PPI - Payment Protection lnsurance). Misure a tutela dei clientipdf 261.3 KB Data Pubblicazione::26 agosto 2015
- Disposizioni di vigilanza in materia di sanzioni e procedura sanzionatoria amministrativapdf 115.1 KB Data Pubblicazione::09 dicembre 2014
- Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari; correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti
- Chiarimenti in materia di applicazione della legge antiusura
Tematiche particolari
- Offerta del conto di basepdf 103.6 KB Data Pubblicazione::23 agosto 2012
- Trasparenza dell'offerta di contratti di credito ai consumatoripdf 34.6 KB Data Pubblicazione::25 maggio 2012
- Chiarimenti in materia di rilascio di garanziepdf 39.9 KB Data Pubblicazione::07 ottobre 2011
- Commissione sui prelievi di denaro contante presso lo sportellopdf 55.8 KB Data Pubblicazione::11 dicembre 2014
- 7 aprile 2011 - Richiamo al rigoroso rispetto della normativa di settorepdf 178.8 KB Data Pubblicazione::08 aprile 2011
- Comunicazione del 20 aprile 2010. Credito revolving concesso con carte di credito: cautele e indirizzi per gli operatoripdf 35.5 KB Data Pubblicazione::20 aprile 2010
- Cessione del quinto dello stipendio e operazioni assimilate: cautele e indirizzi per gli operatoripdf 197.1 KB Data Pubblicazione::29 luglio 2010
- Chiarimenti in materia di applicazione della legge antiusura
Convenzione sul conto di base
Il 31 maggio 2014 è stata rinnovata per ulteriori due anni la Convenzione sul "conto di base" stipulata nel 2012 tra Ministero dell'economia e delle finanze, Banca d'Italia, ABI - Associazione Bancaria Italiana, Poste italiane spa, AIIP - Associazione italiana istituti di pagamento e di moneta elettronica.
Il "conto di base" è un conto corrente o un conto di pagamento con caratteristiche standard per rendere più facilmente comparabili i costi. Le banche, Poste Italiane e gli altri prestatori di servizi di pagamento abilitati a offrire servizi a valere su un conto di pagamento sono tenuti a offrire tale "conto di base" che è rivolto principalmente a clienti con esigenze finanziarie e operatività limitate.
A fronte di un canone annuo onnicomprensivo, il titolare del conto può effettuare un numero predeterminato di operazioni; per le fasce più disagiate della popolazione il conto è gratuito. Con il rinnovo della Convenzione sono stati ampliati i servizi aggiuntivi che il cliente può richiedere con canone separato. Tra i nuovi servizi sono inclusi l'emissione o il collocamento di strumenti di moneta elettronica.
Il "conto di base" si inserisce tra le iniziative di lotta al contante e di promozione di strumenti di pagamento più efficienti per favorire una più ampia inclusione finanziaria e sociale.
- Convenzione sul conto di basepdf 6.2 MB Data Pubblicazione::21 agosto 2014
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