Cancellazione delle Sicav/Sicaf eterogestite dall'albo ex art. 35-ter del D.Lgs. 58/98

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La L. 5 marzo 2024, n. 21, recante interventi a sostegno della competitività dei capitali, ha fra l'altro previsto misure di semplificazione del regime di vigilanza sulle Sicav e Sicaf eterogestite.

In tale ambito, l'art. 16, comma 3 della legge ha disposto che la Banca d'Italia cancelli tali società dall'albo di cui all'art. 35-ter del D.Lgs. 58/98 (TUF) entro sei mesi dalla relativa entrata in vigore.

Al riguardo, si fa presente che con decorrenza dal 27.9.2024 la Banca d'Italia ha cancellato dal predetto albo le Sicav e Sicaf eterogestite elencate in calce che risultavano ivi iscritte.

Secondo quanto previsto dall'art. 38, comma 6 del TUF, a decorrere da tale data il gestore esterno è responsabile del rispetto delle disposizioni in materia di gestione collettiva del risparmio da parte della Sicav/Sicaf gestita.

Le Sicav e Sicaf in gestione esterna sono registrate negli "Albi ed Elenchi di Vigilanza", sezione "Fondi comuni / O.I.C.R.", ove è fornita anche evidenza del relativo gestore esterno.