Decisione di non riconoscere una misura macroprudenziale adottata dal Lussemburgo per i nuovi mutui ipotecari su immobili residenzialiai sensi della raccomandazione ESRB/2021/2 del Comitato europeo per il rischio sistemico (European Systemic Risk Board, ESRB)

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La raccomandazione ESRB/2021/2 del Comitato europeo per il rischio sistemico (European Systemic Risk Board, ESRB) invita le autorità competenti degli Stati membri dell'Unione europea a riconoscere una misura macroprudenziale in vigore in Lussemburgo dal 1° gennaio 2021.

La misura, non armonizzata dalla normativa europea (CRR/CRD), introduce limiti al rapporto tra il valore del prestito e quello dell'attività data in garanzia (loan-to-value ratio, LTV) per i nuovi mutui ipotecari su immobili residenziali situati in Lussemburgo con vincoli differenziati in base alla tipologia di mutuatario. [1]

La raccomandazione chiede alle autorità degli altri paesi della UE di adottare la stessa misura macroprudenziale oppure una equivalente se la stessa misura non è disponibile nella normativa nazionale. La raccomandazione prevede inoltre che le autorità nazionali possano esentare le banche le cui esposizioni non siano rilevanti (principio del de minimis). Nel caso in cui nessuna banca abbia esposizioni rilevanti, le autorità nazionali possono decidere di non dare seguito al riconoscimento della misura.

La raccomandazione prevede sia una soglia di rilevanza nazionale (pari a 350 milioni di euro) sia una soglia specifica per banca (pari a 35 milioni di euro). Il riconoscimento è richiesto se entrambe le soglie sono superate.

Il sistema bancario italiano non ha filiali in Lussemburgo e a dicembre 2020 i prestiti alle famiglie garantiti da immobili residenziali situati in quel paese, sia a livello aggregato che a livello individuale, si collocavano ampiamente al di sotto delle rispettive soglie di rilevanza. La Banca d'Italia ha deciso pertanto di non introdurre nel nostro paese la misura lussemburghese; continuerà comunque a svolgere verifiche periodiche sulle esposizioni degli intermediari italiani verso il Lussemburgo e potrà modificare questa decisione se le circostanze lo richiederanno.


[1] I limiti previsti sono: limite del 100% per i nuovi acquirenti che acquisiscono la residenza principale; limite del 90% per altri acquirenti che acquisiscono la residenza principale (è prevista una deroga a livello di portafoglio: per il 15% dei nuovi mutui concessi da ciascuna banca a questi mutuatari il limite di LTV è fissato al 100%); limite dell'80% per altri mutui ipotecari (compreso il segmento buy-to-let).

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