Faq - Strumenti di pagamento

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Nel caso di transazione effettuata con carta di credito, posso rifiutarmi di esibire il documento di identità e chiedere di concludere comunque il pagamento?

Gli schemi di carte di credito prevedono che l’esercente possa, se lo ritiene opportuno al fine di prevenire frodi e indebiti utilizzi, verificare al momento del pagamento l’identità del cliente, chiedendogli l’esibizione di un documento. Tale possibilità, di norma, è accettata anche dal titolare della carta di credito al momento del rilascio della carta. Di conseguenza, un eventuale rifiuto a esibire il proprio documento di identità al momento del pagamento legittima l’esercente a rifiutare la transazione con la carta di credito.

Si può ritenere strumento a spendibilità limitata una carta fedeltà che è utilizzabile come carta di credito su uno dei circuiti maggiormente diffusi a livello nazionale e internazionale?

La carta fedeltà è una carta – di regola emessa da grandi negozi o da catene di supermercati - che permette di accumulare punti, finalizzati a premi/sconti, in base agli acquisti effettuati; a volte essa può essere utilizzata anche per pagare, come strumento a spendibilità limitata presso i suddetti soggetti. Qualora la carta evidenziasse anche il logo di un circuito nazionale o internazionale ad ampia diffusione, essa sarebbe potenzialmente utilizzabile presso qualunque esercizio dotato di un POS in grado di accettare il menzionato marchio/circuito. In tal caso la carta non rappresenta uno strumento a spendibilità limitata all’interno degli esercizi convenzionati, ma rappresenta uno strumento di pagamento a spendibilità generalizzata, in quanto tale emettibile solo da un prestatore di servizi di pagamento.

In presenza di una richiesta di rimborso del cliente per operazioni di pagamento dichiarate non autorizzate, quanto tempo ha a disposizione il prestatore di servizi di pagamento per valutare un eventuale sospetto di frode?

Le attività del prestatore dei servizi di pagamento volte a valutare se il sospetto di frode è fondato devono essere concluse in tempi ragionevoli e coerenti con l’obiettivo di assicurare la tempestività del rimborso.

Per chiedere il rimborso di una transazione non autorizzata effettuata con carta, il cliente si deve rivolgere all’emittente della carta o al prestatore di servizi di pagamento presso il quale si trova il conto su cui viene addebitato il saldo di tale carta?

Il disconoscimento di una singola operazione deve essere chiesto alla società emittente la carta di pagamento nei tempi e con le modalità previsti nel contratto.

Con riferimento a operazioni di bonifico disposte tramite il canale internet, può il prestatore di servizi di pagamento fissare un termine oltre il quale l’operazione non sarà accettata, ma verrà posticipata alla giornata operativa seguente?

Il prestatore di servizi di pagamento può fissare un termine oltre il quale gli ordini si intendono ricevuti la giornata operativa successiva (t+1); in questi casi i fondi saranno accreditati al prestatore di servizi di pagamento del beneficiario il giorno t+2 e da esso resi disponibili al beneficiario in pari data. Il suddetto limite temporale può riferirsi anche alle operazioni disposte tramite Internet Banking. Tali limiti temporali devono essere fissati dai prestatori di servizi di pagamento coerentemente con le procedure interne e interbancarie (e comunque quanto più possibile in coincidenza con la fine effettiva della giornata operativa) e devono essere resi noti alla clientela.

Ai bonifici esteri ricevuti su conti di pagamento italiani si applicano le disposizioni contenute nel d. lgs. 11/2010, in particolare per ciò che attiene alla valuta e alla disponibilità dei fondi?

Nel caso di bonifici, in euro o nella valuta ufficiale di uno Stato membro non appartenente all’area euro (ad es. Gran Bretagna) o di uno Stato facente parte dello Spazio economico europeo (ad es. Islanda ), provenienti dall’estero si applica l’art. 23 del d.lgs. 11/2010, che regolamenta data valuta e disponibilità delle somme ricevute; il prestatore di servizi di pagamento dovrà quindi mettere a disposizione del cliente le somme trasferite a suo favore non appena le avrà ricevute. Tali previsioni non si applicano invece nel caso di bonifici in valute diverse da quelle sopra indicate.

La società tesoriera, ossia l’entità che, all’interno di un gruppo societario, esegue trasferimenti di fondi per conto di altre società del gruppo da e verso soggetti esterni al gruppo medesimo, deve avere lo status di prestatore di servizi di pagamento?

Le operazioni all'interno di un gruppo societario sono escluse dall'ambito di applicazione della disciplina in materia di servizi di pagamento, perché l'operare all'interno di un perimetro circoscritto attenua le esigenze di tutela di ordinanti e beneficiari che intrattengono rapporti molto stretti tra loro partecipativi e/o contrattuali (art. 2, comma 2, lett. p), del d.lgs 11/2010; paragrafo 2.2.2, Sezione II, del Provvedimento della Banca d’Italia del 5 luglio 2011). Per comprendere in pieno la portata della deroga si rinvia alla nozione di gruppo di cui all'art. 2359 del codice civile. Le esigenze di tutela riemergono invece quando ordinante o beneficiario di un pagamento sia un soggetto esterno al gruppo. Questo implica che i pagamenti esterni debbano essere ordinati o ricevuti su conti detenuti presso un prestatore di servizi di pagamento e che debbano essere rispettate le disposizioni in materia di trasparenza e di diritti e obblighi delle parti di un contratto per la prestazione di servizi di pagamento. Da ciò deriva che, per eseguire pagamenti esterni, la società tesoriera non deve necessariamente avere lo status di prestatore di servizi di pagamento, ma deve avvalersi di un prestatore per la tenuta e gestione dei conti da movimentare per conto o in nome e per conto delle società del gruppo. Del rispetto della disciplina di trasparenza e in materia di diritti e obblighi delle parti sarà responsabile il prestatore di servizi di pagamento presso cui sono detenuti i conti utilizzati per la gestione della tesoreria del gruppo.

Dove posso effettuare un pagamento con un bollettino postale?

È possibile effettuare un pagamento con  un bollettino – oltre che presso gli uffici postali – anche presso le banche, gli istituti di moneta elettronica e gli istituti di pagamento. Il servizio di incasso dei bollettini può essere offerto anche attraverso reti di esercizi commerciali (ad es. tabaccherie, edicole, supermercati) che svolgono questo servizio sulla base di  due modalità operative, a seconda che l’intermediario autorizzato abbia sottoscritto, o meno, una convenzione con Poste Italiane o, direttamente, con il soggetto che ha emesso la bolletta. 

Nel caso in cui esista una convenzione, la ricevuta rilasciata al pagatore vale anche come quietanza nei confronti del soggetto che ha emesso la bolletta ed estingue immediatamente il debito. Nel caso in cui non esista una convenzione, l’estinzione del debito è differita al momento in cui i fondi vengono accreditati sul conto del soggetto che ha emesso la bolletta (nel tempo massimo previsto dalle norme, ovvero entro il giorno lavorativo successivo al pagamento): solo in questo momento la quietanza è resa disponibile al pagatore che, per averla, deve attivarsi seguendo le istruzioni riportate sulla ricevuta. 

Quando si sceglie dove effettuare un pagamento con il bollettino postale,  occorre, pertanto, tenere presente quanto detto sopra e informarsi sugli effetti – liberatori o meno – del pagamento, specialmente in prossimità della scadenza, per evitare effetti indesiderati, come l’applicazione di interessi di mora. Per maggiori informazioni si consulti il documento “Linee Guida per la prestazione del servizio di pagamento di bollettini” disponibile all’indirizzo https://www.bancaditalia.it/compiti/sispaga-mercati/strumenti-pagamento/normativa/Linee_Guida_per_la_prestazione_del_servizio_di_pagamento_di_bollettini.pdf