Fonti nazionali - regolamentazione della Banca d'Italia

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La disciplina di fonte primaria attribuisce alla Banca d'Italia il potere di regolamentare alcuni aspetti inerenti la gestione delle crisi degli intermediari bancari e finanziari.

Gli atti normativi della Banca d'Italia possono assumere forme diverse (disposizioni di vigilanza, regolamenti, circolari). La Banca d'Italia emana anche comunicazioni concernenti aspetti o profili specifici delle materie regolamentate, non destinati ad essere inseriti in atti normativi ma che possono contenere integrazioni e precisazioni della disciplina.

In base alla legge 262/2005 sulla tutela del risparmio, la Banca d'Italia svolge l'analisi d'impatto della regolamentazione (AIR) per valutarne, prima dell'emanazione, la ricaduta in termini di costi e benefici sugli interessati ed effettua una consultazione pubblica che consente a chiunque sia interessato di proporre osservazioni, commenti e proposte. La legge 262/2005 stabilisce inoltre che gli atti normativi devono essere motivati e sottoposti a revisione periodica.

La regolamentazione della Banca d'Italia in materia di risoluzione e gestione delle crisi è pubblicata su questo sito internet e, quando contiene disposizioni destinate a soggetti diversi da quelli vigilati, anche sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Nello svolgimento dei propri compiti l'Unità di Risoluzione e Gestione delle Crisi coopera, per i profili di competenza, con il Dipartimento Vigilanza bancaria e finanziaria, anche ai fini dello svolgimento delle attività di raccordo che la stessa Unità cura con il Comitato di risoluzione unico (Single Resolution Board, SRB).

Tale cooperazione si realizza in conformità a quanto previsto dal Provvedimento del 5 febbraio 2019 (e dal relativo documento applicativo) intitolato "Misure per la collaborazione tra la Vigilanza Bancaria e Finanziaria e l'Unità di Risoluzione e Gestione delle crisi", emanato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, il quale stabilisce che "La Banca d'Italia, nell'esercizio della propria autonomia organizzativa, prevede adeguate forme di separazione tra le funzioni connesse con la gestione delle crisi e le altre funzioni da essa svolte, in modo da assicurarne l'indipendenza operativa, e istituisce forme di collaborazione e coordinamento tra le relative strutture. Essa rende pubbliche le misure adottate per conseguire gli obiettivi di cui al presente comma".