La Costituzione all'art. 47 sancisce che:
La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito.
Da una parte il risparmio, dall'altra il credito, cioè il finanziamento a chi voglia avviare o far crescere le sue attività, soprattutto le aziende ma anche i professionisti e i cittadini.
A collegare risparmio e credito sono le banche e gli intermediari finanziari. Imprese che operano in autonomia, ma all'interno di un quadro di regole e controlli per un mercato efficiente, stabile e trasparente, che contribuisca alla salute dell'economia.
La legge affida il compito di emanare queste regole e di controllare la loro applicazione alla Banca d'Italia, che collabora con altre autorità pubbliche, quali il Ministro dell'Economia e delle Finanze, il Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio, la Consob, l'Isvap, l'Antitrust e la Covip.
Tutto questo in armonia con le disposizioni comunitarie e in collaborazione con le autorità di vigilanza europee.
La Banca d'Italia controlla che gli intermediari bancari e finanziari siano gestiti in modo sano e prudente. Sano, cioè che svolgano la loro attività d'impresa nel pieno rispetto delle regole. Prudente, cioè che per fare profitti non mettano a rischio la propria esistenza e il denaro loro affidato. Indirizza inoltre la propria azione di vigilanza per favorire la stabilità complessiva, l'efficienza e la competitività del sistema finanziario. Tutela infine la trasparenza e la correttezza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari per rendere sempre migliori i rapporti con la clientela.
Per questo:
La Banca d'Italia, inoltre, promuove iniziative per lo sviluppo della cultura finanziaria a favore dei cittadini per renderli più consapevoli delle loro scelte finanziarie.
Banche e intermediari finanziari svolgono la loro attività di impresa all'interno del sistema di regole stabilite dalle leggi e dalla Banca d'Italia.
Devono quindi adottare misure di tipo patrimoniale, organizzativo e gestionale per evitare eccessive esposizioni ai rischi e instaurare con il cliente una relazione fatta di comportamenti corretti e trasparenti, offrendo prodotti e servizi adeguati a soddisfare le sue esigenze.
Alla riduzione dei rischi contribuisce anche un cliente consapevole dei suoi diritti, avveduto e informato sui profili di rischio e di costo dei servizi cui accede.
Le segnalazioni che i clienti fanno alla Banca d'Italia (esposti) e alle altre autorità di comportamenti anomali e scorretti da parte degli intermediari contribuiscono al miglior funzionamento del sistema finanziario.
La Banca d'Italia stabilisce le regole sulla correttezza e la trasparenza degli intermediari e ne controlla l'applicazione, ma non può risolvere le controversie tra intermediari e clienti. Per ottenere una decisione su una controversia i clienti devono rivolgersi alla magistratura o a sistemi alternativi quali l'Arbitro Bancario Finanziario (www.arbitrobancariofinanziario.it), che in molti casi permettono di raggiungere il risultato in tempi più brevi e a costi contenuti.
Per i procedimenti amministrativi che coinvolgono gli intermediari, la Banca d'Italia applica la legge 241/1990. Ciò significa che ogni procedimento ha il suo responsabile, che ogni provvedimento indica le motivazioni che hanno determinato la decisione e che gli interessati hanno accesso agli atti che li riguardano.