L'Eurosistema è il sistema di banche centrali dell'area dell'euro responsabile dell'attuazione della politica monetaria unica e comprende la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali dei Paesi dell'Unione europea che hanno adottato l'euro.

Dal 1° gennaio 2023 l'area dell'euro comprende venti Paesi: Austria, Belgio, Cipro, Croazia, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Slovacchia, Slovenia, Spagna.

Il Regno Unito è stato Stato membro dell'Unione europea dal 1973 al 2020.

Il Sistema europeo di banche centrali (SEBC) si compone della BCE e delle BCN dei 27 Stati membri dell'UE (Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria).

Ci si attende che ciascuno degli Stati membri dell'UE, ad eccezione della Danimarca che gode di una clausola di esenzione, partecipi all'unione monetaria non appena soddisferà i criteri di convergenza.

La BCE, istituzione indipendente sovranazionale dotata di personalità giuridica ai sensi del diritto comunitario, si colloca al centro del SEBC e dell'Eurosistema e assicura che i compiti attribuiti a questi ultimi siano svolti sia attraverso le proprie attività sia per il tramite delle BCN, conformemente allo Statuto del SEBC/BCE. La BCE, con sede a Francoforte sul Meno (Germania), ha iniziato le proprie attività nel giugno 1998, subentrando all'Istituto monetario europeo (IME).

Ciascuna BCN gode di personalità giuridica in base alla legislazione nazionale del rispettivo Paese. In quanto parte integrante dell'Eurosistema, le BCN dell'area dell'euro svolgono i compiti, a questo conferiti, in conformità con le regole fissate dagli organi decisionali della BCE. Esse possono svolgere, sotto la propria responsabilità, funzioni estranee all'ambito dell'Eurosistema, purchè, a giudizio del Consiglio direttivo, non interferiscano con gli obiettivi e i compiti dell'Eurosistema.

Il SEBC e la BCE sono stati istituiti ai sensi dell'art. 8 del Trattato che istituisce la Comunità Europea (Trattato CE). Essi agiscono nei limiti dei poteri loro conferiti dal Trattato e dallo Statuto del Sistema Europeo di Banche Centrali e della Banca Centrale Europea (Statuto del SEBC/BCE), che ne costituiscono le fonti normative primarie.

Capitale e riserve della BCE

Il capitale della BCE è sottoscritto dalle BCN di tutti gli Stati membri dell'UE secondo quote percentuali di partecipazione (chiave capitale) che tengono conto, in misura paritetica, del peso del PIL e della popolazione di ciascun paese sul totale dell'Unione Europea (artt. 28 e 29 dello Statuto del SEBC/BCE). Sulla base dei dati forniti dalla Commissione europea, la BCE adegua i coefficienti di ponderazione con cadenza quinquennale e ogni volta che un nuovo Stato entra a far parte dell'UE. L'ultima modifica è intervenuta il 1° febbraio 2020 a seguito dell'uscita dall'UE del Regno Unito.

Le quote di partecipazione al capitale della BCE sono versate dalle BCN dell'Eurosistema integralmente, mentre per le BCN non partecipanti all'area dell'euro, la BCE fissa una percentuale minima da versare (che dal 29 dicembre 2010 è passata dal 7% al 3,75% del capitale sottoscritto) come contributo ai suoi costi operativi (art. 47 dello Statuto del SEBC/BCE).

In aggiunta al capitale, le BCN dell'Eurosistema conferiscono alla BCE, sempre in proporzione alla loro chiave capitale, una parte delle proprie attività di riserva in valuta ottenendo in contropartita il riconoscimento di un credito remunerato (art. 30 dello Statuto del SEBC/BCE).

La BCE può decidere di aumentare il capitale (l'ammontare originariamente previsto dall'art. 28 dello Statuto del SEBC/BCE era pari a 5 miliardi di euro) o richiedere ulteriori attività di riserva in valuta (il limite originariamente previsto dall'art. 30 dello Statuto del SEBC/BCE era di 5 miliardi di euro) entro i limiti e le condizioni stabiliti dal Consiglio UE. Tuttavia, quando uno o più paesi diventano Stati membri dell'UE e le rispettive banche centrali diventano parte del SEBC, sia il capitale sottoscritto della BCE sia l'importo delle attività di riserva in valuta estera, che possono essere trasferite alla stessa, sono aumentati automaticamente ai sensi dell'art. 48 dello Statuto del SEBC/BCE.

La quota di capitale sottoscritta dalla Banca d'Italia al 29 dicembre 2020 è pari a 1.288.347.435,28 euro, pari al 13,8165% del totale del capitale della BCE.

Le BCN dell'area dell'euro verseranno interamente l'incremento delle quote di partecipazione a seguito dell'uscita della Bank of England dal Sistema europeo di banche centrali in due rate annuali, rispettivamente a fine 2021 e 2022 (cfr. il comunicato stampa pubblicato sul sito Internet della BCE il 30 gennaio 2020).

Reddito monetario

La chiave capitale delle BCN dell'Eurosistema viene utilizzata anche per la ripartizione del reddito monetario che esse hanno ottenuto nell'esercizio delle funzioni di politica monetaria (art. 32 dello Statuto del SEBC/BCE). Il reddito monetario è definito come il reddito netto derivante dalle attività detenute a fronte delle passività monetarie (principalmente banconote e depositi delle banche).

L'art. 32 dello Statuto prevede inoltre che la BCE effettui il regolamento dei saldi provenienti dalla ripartizione del reddito monetario. Questi saldi derivano dalla differenza, per ciascuna BCN, tra il reddito monetario netto derivante dal proprio bilancio e la quota del reddito monetario complessivo dell'Eurosistema che a essa spetterebbe in base alla chiave capitale.

Atti giuridici della BCE

L'art. 110 del Trattato CE e l'art. 34 dello Statuto del SEBC/BCE definiscono il quadro degli atti giuridici che la BCE può emanare per l'assolvimento dei compiti attribuiti al SEBC.

Alla BCE è attribuito il potere di adottare regolamenti e decisioni. Il regolamento ha portata generale, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. La decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi per i destinatari da essa designati. La BCE, inoltre, può formulare raccomandazioni e pareri, atti privi di efficacia vincolante. Lo Statuto del SEBC/BCE (in particolare l'art. 14.3) prevede anche l'adozione da parte della BCE di indirizzi e istruzioni destinati alle banche centrali nazionali dell'Eurosistema. La competenza e la procedura per l'adozione degli atti giuridici della BCE sono stabilite dall'art. 17 del suo regolamento interno.

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