Assetto istituzionale e organizzativo

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L'Eurosistema e il SEBC sono retti dagli organi decisionali della Banca centrale europea (BCE): il Consiglio direttivo e il Comitato esecutivo.

Il Consiglio generale è istituito come terzo organo decisionale della BCE finché esisteranno Stati membri che non hanno adottato l'euro (art. 44 dello Statuto SEBC/BCE).

Il funzionamento di questi organi è regolato dal Trattato CE, dallo Statuto del SEBC/BCE e dai rispettivi regolamenti interni.

Il processo decisionale all'interno dell'Eurosistema e del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) è centralizzato. La BCE e le banche centrali nazionali (BCN) dell'area dell'euro contribuiscono congiuntamente, sul piano strategico e operativo, a conseguire gli obiettivi comuni dell'Eurosistema, nel rispetto del principio di decentramento, secondo quanto stabilito nello Statuto del SEBC/BCE.

Consiglio direttivo

Comprende i membri del Comitato esecutivo e i governatori delle BCN degli Stati membri che hanno adottato l'euro.

In base al Trattato le sue principali responsabilità sono:

  • prendere le decisioni e adottare gli indirizzi necessari ad assicurare lo svolgimento dei compiti affidati all'Eurosistema;
  • formulare la politica monetaria dell'area dell'euro, ivi comprese, ove opportuno, le decisioni relative agli obiettivi monetari, ai tassi di interesse di riferimento e all'offerta di riserve nell'Eurosistema, nonché fissare i necessari indirizzi per la loro attuazione;
  • adottare, nel contesto delle nuove competenze di vigilanza bancaria della BCE, sia deliberazioni relative al quadro generale entro il quale le decisioni di vigilanza sono assunte, sia progetti di decisione completi del Consiglio di vigilanza secondo la procedura di non obiezione.

Il Consiglio direttivo si riunisce di norma due volte al mese presso la sede della BCE a Francoforte sul Meno (Germania).

Ogni sei settimane il Consiglio direttivo valuta gli andamenti economici e monetari e assume le decisioni di politica monetaria. Nelle rimanenti riunioni si incentra su aspetti relativi agli altri compiti e responsabilità della BCE e dell'Eurosistema. Per assicurare la separazione della politica monetaria e delle altre funzioni della BCE dai suoi compiti di vigilanza, vengono convocate riunioni distinte del Consiglio direttivo.

Nel prendere decisioni, i membri del Consiglio direttivo agiscono con piena indipendenza e a titolo personale. Ciò è riassunto nel principio "un membro, un voto".

L'ingresso della Lituania nell'area dell'euro il 1° gennaio 2015 ha comportato l'adozione di un sistema in base al quale i governatori delle banche centrali nazionali si alternano, con una rotazione mensile, nell'esercizio dei diritti di voto in seno al Consiglio direttivo.

Il sistema di rotazione dei voti prevede l'assegnazione dei governatori a due gruppi - tre gruppi dalla data in cui il numero di governatori sarà superiore a 21 - sulla base di una graduatoria determinata da un indicatore composito del peso economico e finanziario dei rispettivi paesi. I governatori dei paesi che occupano dalla prima alla quinta posizione (attualmente Germania, Francia, Italia, Spagna e Paesi Bassi) dispongono collettivamente di 4 voti, mentre tutti gli altri (15 con l'adesione della Croazia il 1° gennaio 2023) condividono 11 voti.

Tutti i membri del Consiglio direttivo assistono alle riunioni e hanno titolo a prendere la parola; il principio "un membro, un voto" si applica agli aventi diritto nel momento specifico.

Le decisioni di politica monetaria sono spiegate approfonditamente nel corso della conferenza stampa che il Presidente, assistito dal Vicepresidente, tiene ogni sei settimane. Inoltre, a decorrere dalla riunione del 22 gennaio 2015, la Banca centrale europea pubblica, quattro settimane dopo ciascuna riunione, i resoconti regolari dei dibattiti del Consiglio direttivo sulla politica monetaria.

Un Codice di Condotta, adottato dalla BCE, fornisce ai membri del Consiglio direttivo indirizzi e principi etici allo scopo di salvaguardare l'integrità e la reputazione dell'Eurosistema e mantenere l'efficacia del suo funzionamento.

Comitato esecutivo

Comprende il Presidente e il Vicepresidente della BCE e altri quattro membri, nominati di comune accordo dai capi di Stato o di governo degli Stati membri che hanno adottato l'euro.

Le principali responsabilità del Comitato esecutivo, che di regola si riunisce una volta la settimana, sono:

  • preparare le riunioni del Consiglio direttivo
  • attuare la politica monetaria dell'area dell'euro in conformità con gli indirizzi e le decisioni adottati dal Consiglio direttivo, impartendo le necessarie istruzioni alle BCN dell'area dell'euro
  • gestire gli affari correnti della BCE
  • esercitare determinati poteri ad esso delegati dal Consiglio direttivo, inclusi quelli di natura regolamentare.

I membri del comitato esecutivo dispongono di un voto ciascuno. Il Comitato delibera, di regola, a maggioranza semplice dei votanti: in caso di parità, prevale il voto del Presidente (art. 11 dello Statuto del SEBC/BCE).

Ai membri del Comitato esecutivo si applicano le regole del Codice di condotta della BCE (che fornisce indirizzi e parametri per uniformare il comportamento di tutto il personale della BCE, così come dei membri del Comitato esecutivo, ad elevati standard professionali e deontologici) e quelle del Codice supplementare di criteri deontologici (che specifica ulteriormente il regime deontologico applicabile ai membri del Comitato esecutivo).

Consiglio generale

È composto dal Presidente e dal Vicepresidente della BCE e dai governatori delle BCN di tutti gli Stati membri dell'UE.

Esso svolge i compiti, in precedenza propri dell'IME, che devono ancora essere assolti dalla BCE in quanto non tutti gli Stati membri hanno adottato l'euro. In particolare svolge funzioni di natura consultiva e di coordinamento delle politiche volte a favorire la convergenza dei paesi dell'UE non aderenti all'area dell'euro.

Si riunisce generalmente ogni tre mesi. Le decisioni sono adottate, di regola, a maggioranza semplice.

Consiglio di Vigilanza

Il Consiglio di vigilanza si riunisce ogni tre settimane per discutere, pianificare e svolgere i compiti di vigilanza della BCE. Presenta progetti di decisione al Consiglio direttivo in base alla procedura di non obiezione.

Missione dell'Eurosistema

Nel gennaio 2005 la BCE e le BCN dell'area dell'euro hanno pubblicato, sui rispettivi siti Internet, un documento che delinea la missione dell'Eurosistema, nonché gli intenti strategici e i principi organizzativi per l'assolvimento delle funzioni e il perseguimento degli obiettivi affidatigli dal Trattato e dallo Statuto del SEBC/BCE.

La dichiarazione sulla missione dell'Eurosistema si fonda sull'esperienza maturata all'interno di un sistema comune che svolge le funzioni di banca centrale per l'area dell'euro, nonché sulle competenze specifiche e gli indispensabili contributi di tutte le banche centrali dell'Eurosistema.

Essa enuncia ciò che le banche centrali dell'Eurosistema si propongono di realizzare insieme e le modalità della loro interazione e cooperazione, basate su valori condivisi.