La Banca d'Italia conduce la vigilanza sulle seguenti categorie di intermediari:

Banche e gruppi bancari

Nell'ordinamento italiano l'attività bancaria consiste nell'esercizio congiunto della raccolta di risparmio e di fondi liquidi tra il pubblico e della concessione del credito.

Le banche raccolgono il risparmio e i fondi liquidi con l'obbligo di rimborsarli sia sotto forma di depositi sia sotto altra forma.

Coerentemente con l'ordinamento europeo, oltre all'attività bancaria le banche possono svolgere ogni altra attività finanziaria, tranne quelle riservate a soggetti di altra natura.

Le informazioni relative ai procedimenti di autorizzazione per l'esercizio dell'attività bancaria sono reperibili nella apposita sezione dedicata all'accesso al mercato bancario e finanziario.

Le banche possono far parte di gruppi bancari. Un gruppo bancario è composto dalla capogruppo e dalle società bancarie, finanziarie e strumentali da essa controllate. Capogruppo può essere una banca oppure una società finanziaria o di partecipazione finanziaria mista con sede in Italia.

SIM e gruppi di SIM

Le SIM (Società di intermediazione mobiliare) sono imprese di investimento autorizzate a svolgere servizi o attività di investimento ai sensi del Testo Unico della Finanza (TUF). Per servizi e attività di investimento si intendono le seguenti attività, aventi ad oggetto strumenti finanziari:

  • negoziazione per conto proprio;
  • esecuzione di ordini per conto dei clienti;
  • sottoscrizione e/o collocamento con assunzione a fermo o con assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;
  • collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;
  • gestione di portafogli;
  • ricezione e trasmissione di ordini;
  • consulenza in materia di investimenti;
  • gestione di sistemi multilaterali di negoziazione.

Le SIM sono sottoposte alla vigilanza della Banca d'Italia e della Consob ed iscritte in un albo tenuto dalla Consob. I gruppi di SIM di cui all'art. 11 del TUF sono iscritti in un albo tenuto dalla Banca d'Italia e soggetti a vigilanza su base consolidata.

SGR, SICAV e SICAF

Le SGR (Società di gestione del risparmio) sono società per azioni alle quali è riservata la possibilità di prestare congiuntamente il servizio di gestione collettiva e individuale di patrimoni.

Le SGR sono autorizzate a:

  • gestire fondi comuni di propria istituzione e patrimoni di SICAV o SICAF;
  • prestare il servizio di gestione di portafogli;
  • prestare il servizio di consulenza in materia di investimenti;
  • prestare il servizio di ricezione e trasmissione di ordini, qualora autorizzate a prestare il servizio di gestione di Fondi di investimento alternativi (FIA).

I FIA sono fondi comuni che investono in strumenti finanziari e attività immobiliari caratterizzati da un minor grado di liquidità rispetto agli altri fondi comuni di investimento (Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari - OICVM).

Le SICAV (Società di investimento a capitale variabile) e le SICAF (Società di investimento a capitale fisso) sono organismi di investimento collettivo del risparmio costituiti in forma societaria, introdotti nel nostro ordinamento rispettivamente dal decreto legislativo 84/1992 e dal decreto legislativo 44/2014 e attualmente disciplinati dal Testo Unico della Finanza (TUF). Gli investitori nel patrimonio di una SICAV possono in qualunque momento ottenere il rimborso del loro investimento; gli investitori nel patrimonio di una SICAF sono vincolati a mantenere il loro investimento per tutta la durata della società.

Le SGR, le SICAV e le SICAF sono sottoposte alla vigilanza della Banca d'Italia e della Consob e iscritte in appositi albi tenuti dalla Banca d'Italia: l'Albo delle SGR (Sezioni Gestori di OICVM e Gestori di FIA), l'Albo delle SICAV (Sezioni OICVM e FIA) e l'Albo delle SICAF.

Le informazioni relative ai procedimenti di autorizzazione per l'iscrizione negli albi dei gestori di fondi comuni sono reperibili nella apposita sezione dedicata all'accesso al mercato bancario e finanziario.

Istituti di moneta elettronica - IMEL

Le imprese diverse dalle banche che emettono moneta elettronica. Possono anche prestare i servizi di pagamento di cui all'art. 1, comma 1, lett. b) del decreto legislativo 11/2010. Possono erogare finanziamenti esclusivamente in relazione ai servizi di pagamento non connessi con l'emissione di moneta elettronica.

Le informazioni relative ai procedimenti di autorizzazione per l'iscrizione nell'albo dell'IMEL sono reperibili nella apposita sezione dedicata all'accesso al mercato bancario e finanziario.

Istituti di pagamento

Sono Istituti di pagamento le imprese, diverse dalle banche e dagli IMEL, autorizzate a prestare i servizi di pagamento di cui all'art. 1, comma 1, lett. b) del decreto legislativo 11/2010.

Le informazioni relative ai procedimenti di autorizzazione per l'iscrizione nell'albo degli istituti di pagamento sono reperibili nella apposita sezione dedicata all'accesso al mercato bancario e finanziario.

Conglomerati finanziari

I conglomerati finanziari sono gruppi di imprese, attivi in maniera significativa nei settori assicurativo e bancario o dei servizi di investimento, che comprendano almeno un'impresa assicurativa e una operante nel settore bancario o dei servizi di investimento, e che abbiano al vertice un'impresa regolamentata oppure svolgano attività principalmente nel settore finanziario.

Intermediari finanziari

Gli intermediari finanziari sono soggetti, diversi dalle banche, ai quali l'ordinamento nazionale consente di erogare credito in via professionale nei confronti del pubblico nel territorio della Repubblica. Si tratta di soggetti la cui disciplina non è armonizzata a livello europeo e pertanto, fatta eccezione per l'ipotesi di soggetti controllati da banche comunitarie (cfr. art. 18 del TUB), non è consentito il mutuo riconoscimento in ambito UE.

In base alla riforma del Titolo V del Testo unico bancario, entrata in vigore l'11 luglio 2015, gli intermediari finanziari sono ora autorizzati dalla Banca d'Italia all'esercizio dell'attività di concessione di finanziamento sotto qualsiasi forma - ivi incluso il rilascio di garanzie (con le seguenti avvertenze) - e iscritti in un apposito albo previsto dall'art. 106 del TUB (come modificato dal D.lgs. n. 141/2010, nel seguito "nuovo TUB"). Nel medesimo albo sono iscritti: i Confidi con volumi di attività pari o superiori ai 150 milioni di euro; i servicer delle operazioni di cartolarizzazione, cioè quei soggetti che esercitano l'attività di riscossione di crediti ceduti e i servizi di cassa e di pagamento ai sensi della legge n. 130 del 30 aprile 1999; le società fiduciarie di cui all'art. 199 del Testo Unico della Finanza (cosiddette statiche).

Per quanto riguarda queste ultime, sono tenuti all'iscrizione in una sezione separata dell'Albo unico gli operatori sottoposti a controllo (diretto o indiretto) di una banca o di un intermediario finanziario ovvero quelli aventi forma di società per azioni e una dotazione di capitale pari al doppio previsto dal codice civile per tale specie societaria (pari a 100.000 euro). Per l'iscrizione rileva l'esercizio dell'attività di custodia e amministrazione che, insieme all'organizzazione, alla revisione contabile e alla rappresentanza dei poteri degli azionisti e degli obbligazionisti, costituisce una delle attività esercitabili da tali operatori.

Ai sensi dell'art. 199 TUF, nei confronti delle società fiduciarie iscritte la Banca d'Italia esercita i poteri ed attua, "in quanto compatibili", le disposizioni previste dal TUB per le società finanziarie, al fine di assicurare il rispetto della normativa in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. Nei confronti di tali operatori la Banca d'Italia è titolare di poteri regolamentari, informativi e impositivi analoghi a quelli di cui dispone per gli intermediari finanziari, seppure nel rispetto delle specificità; questi poteri si aggiungono a quelli previsti dalla specifica disciplina di settore in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento al terrorismo. Il Ministero dello sviluppo economico mantiene competenze nel settore.

Alle previsioni dell'art. 199 TUF, e alle previsioni del TUB in esso richiamate, è stata data attuazione con la Circolare della Banca d'Italia n. 288 "Disposizione di vigilanza per gli intermediari finanziari".

Gli intermediari finanziari (incluse le agenzie di prestito su pegno), i confidi e i servicer delle operazioni di cartolarizzazione iscritti nell'albo ex art. 106 del nuovo TUB sono sottoposti a un regime di vigilanza prudenziale equivalente a quello delle banche, finalizzato a perseguire obiettivi di stabilità finanziaria e di salvaguardia della sana e prudente gestione, declinato secondo il principio di proporzionalità per tener conto della complessità operativa, dimensionale e organizzativa degli operatori nonché della natura dell'attività svolta.

È stata altresì introdotta, per la prima volta, la disciplina dei gruppi finanziari sottoposti a vigilanza su base consolidata. Un gruppo finanziario è composto da uno o più intermediari finanziari, da banche extracomunitarie, da società finanziarie e da società strumentali controllate. Capogruppo di un gruppo finanziario può essere un intermediario finanziario ovvero una società finanziaria che controlla direttamente o indirettamente le altre società che appartengono al gruppo.

La riforma quindi ha abrogato il precedente regime di controllo esistente per gli intermediari finanziari, che distingueva, in ragione delle dimensioni, gli intermediari iscritti nell'elenco generale, sottoposti a controlli formali sui requisiti di iscrizione, dagli intermediari iscritti nell'elenco speciale sottoposti a vigilanza prudenziale.

È stato previsto un adeguato periodo di transizione per il passaggio dal vecchio al nuovo assetto del mercato, che si è concluso il 12 maggio 2016. Gli adempimenti per gli operatori interessati dalla riforma sono stati illustrati in un'apposita comunicazione al sistema.

Dal 12 maggio 2016 possono continuare a esercitare l'attività di concessione di finanziamenti nei confronti del pubblico, come definita dal TUB e dalle relative norme di attuazione (cfr. DM n. 53/2015), gli intermediari di cui ai precedenti elenchi generale e speciale che, avendo presentato istanza nei termini previsti per l'iscrizione nel nuovo albo ex art. 106 TUB, hanno tuttora un procedimento amministrativo avviato ai sensi della L. n. 241/90 e non ancora concluso. Tali soggetti restano sottoposti alle norme, con le relative disposizioni di attuazione (qui riepilogate), del vecchio TUB abrogate o sostituite dal D.Lgs. n. 141/2010 fino alla conclusione del procedimento di iscrizione.

Per i riferimenti normativi della riforma, cfr. Decreto Legislativo 13 agosto 2010 n. 141, di recepimento della Direttiva U.E. n. 48/2008, D.M. Ministero Economia e finanze del 2 aprile 2015, n. 53 e Istruzioni di Vigilanza della Banca d'Italia, Circolare n. 288 del 3 aprile 2015.

I quesiti in merito al nuovo impianto normativo vanno indirizzati al seguente indirizzo e-mail: riforma.intermediari@bancaditalia.it. La Banca d'Italia pubblicherà le risposte alle domande più frequenti attraverso apposite note di chiarimenti, senza riscontrare individualmente i quesiti pervenuti.

Le informazioni relative ai procedimenti di autorizzazione per l'iscrizione nell'albo ex art. 106 TUB e nelle relative sezioni sono reperibili nella apposita sezione dedicata all'accesso al mercato bancario e finanziario.

Altri soggetti: Operatori del Microcredito, Confidi minori e Operatori Professionali in Oro

Alla Banca d'Italia è inoltre attribuita la gestione di elenchi di soggetti sui quali non è chiamata a esercitare alcuna vigilanza di sana e prudente gestione, ma controlli limitati alla verifica del possesso dei requisiti stabiliti dalla legge, in alcuni casi nella sola fase di prima iscrizione in elenco: si tratta degli Operatori del Microcredito, dei Confidi minori e degli Operatori Professionali in Oro.

Si ricorda che gli elenchi relativi agli Agenti in attività finanziaria e alle società di Mediazione creditizia sono tenuti dall'Organismo di Agenti e Mediatori (OAM).

Operatori del microcredito

La riforma ha individuato una nuova categoria di intermediari, i c.d. "operatori del microcredito", i quali, in presenza di determinati requisiti, possono chiedere l'iscrizione in un elenco che è tenuto dalla Banca d'Italia finché il numero di operatori attivi sul mercato non sia divenuto sufficiente a consentire la costituzione di un Organismo preposto alla gestione dell'elenco e all'esercizio dei relativi poteri di controllo.

Gli operatori del microcredito concedono finanziamenti, di importo contenuto, finalizzati a favorire "l'avvio o l'esercizio di attività di lavoro autonomo o di microimpresa" (c.d. "microcredito imprenditoriale") e a sostenere "persone fisiche in condizioni di particolare vulnerabilità economica o sociale" (c.d. "microcredito sociale"). L'erogazione del finanziamento è accompagnata obbligatoriamente dalla prestazione di servizi ausiliari sia in fase istruttoria sia durante il periodo di rimborso.

Il decreto ministeriale 17 ottobre 2014, n. 176, definisce le caratteristiche tecniche dei finanziamenti, le finalità e i relativi beneficiari per ciascuna tipologia di microcredito nonché i requisiti per l'iscrizione degli operatori nell'elenco di cui all'art. 111 del nuovo TUB.

Le Disposizioni per l'iscrizione e la gestione dell'elenco degli operatori di microcredito, emanate dalla Banca d'Italia il 3 giugno 2015, disciplinano modalità e termini della procedura di iscrizione nonchè della comunicazione di dati e notizie da parte degli operatori di microcredito, con riguardo, tra l'altro, ai finanziamenti concessi e alla tipologia di servizi ausiliari previsti.

Le informazioni relative ai procedimenti di iscrizione nell'elenco degli operatori del microcredito sono reperibili nella apposita sezione dedicata all'accesso al mercato bancario e finanziario.

La Banca d'Italia esercita sugli operatori di microcredito limitati poteri di controllo, disciplinati dall'art. 113 del nuovo TUB, consistenti nella possibilità di richiedere informazioni e documenti, effettuare ispezioni, vietare il compimento di nuove operazioni, imporre la riduzione delle attività e disporre la cancellazione dall'elenco in presenza di determinate circostanze. Non sono pertanto previsti controlli sulla sana e prudente gestione analoghi a quelli svolti nei confronti delle banche e degli intermediari finanziari, inerenti, ad esempio, allo stanziamento di risorse patrimoniali a fronte dei crediti erogati o all'adeguatezza dei presidi organizzativi per il controllo dei rischi assunti.

Quando il numero di operatori iscritti sarà sufficiente, la legge prevede che venga costituito un Organismo preposto alla gestione dell'elenco e all'esercizio dei relativi poteri di controllo, sottoposto alla supervisione della Banca d'Italia.

Si ricorda che l'uso del sostantivo "microcredito" è riservato, ai sensi dell'art. 111, c. 5-bis del TUB, ai finanziamenti aventi le caratteristiche previste dallo stesso TUB e dal decreto ministeriale n. 176/2014, anche quando concessi da banche o da intermediari finanziari.

Confidi minori (art. 155 comma 4 del vecchio TUB)

Si intendono per Confidi - Consorzi e Cooperative di garanzia collettiva fidi - i soggetti che, ai sensi della Legge 326/2003, svolgono esclusivamente l'attività di garanzia collettiva dei fidi, che consiste nella "prestazione mutualistica e imprenditoriale di garanzie" volta a favorire l'accesso delle piccole e medie imprese associate al credito di banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario, cc.dd. "garanzie collettive" (art. 13, comma 1, del D.L. n. 269/2003 convertito dalla Legge 326/2003).

I confidi con un volume di attività finanziaria inferiore a 150 milioni di euro (per ciò detti anche "minori") sono iscritti nella sezione dell'elenco generale ai sensi dell'art. 155, comma 4, del vecchio TUB e possono svolgere esclusivamente tale attività di concessione di garanzie "collettive"; è pertanto loro precluso l'esercizio di prestazioni di garanzie diverse da quelle indicate e, in particolare, il rilascio di fidejussioni nei confronti del pubblico (si vedano in proposito le avvertenze pubblicate su questo sito) nonché l'esercizio delle altre attività riservate agli intermediari finanziari dell'albo di cui all'art. 106 del nuovo TUB.

La Banca d'Italia, una volta accertati i requisiti per l'iscrizione iniziale nella descritta sezione, non dispone di alcun potere di controllo successivo - informativo o ispettivo - sull'operato dei confidi minori. I confidi ex art. 155 comma 4 sono infatti espressamente sottratti dall'applicazione delle disposizioni del Titolo V del vecchio TUB relative agli intermediari finanziari e la loro operatività non è sottoposta al regime di vigilanza prudenziale della Banca d'Italia, che viene invece esercitato nei confronti dei confidi iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del nuovo TUB.

Il D.Lgs. n. 141/2010 prevede che la tenuta e la gestione dell'elenco dei confidi minori siano affidate a un apposito Organismo dotato di poteri di vigilanza e intervento sugli iscritti (cfr. artt. 112 e 112-bis del nuovo TUB). Fino alla costituzione di tale ente continua ad applicarsi il quadro normativo previgente al D.Lgs. n. 141/2010 (per informazioni di dettaglio visita la pagina dedicata ai Confidi minori).

Il 18/3/2016 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 65, il D.M. 23/12/2015, n. 228, recante la disciplina sul funzionamento del nuovo Organismo per la tenuta dell'elenco dei confidi minori. Il citato decreto attribuisce alla Banca d'Italia il compito di proporre al Ministero dell'Economia e delle Finanze i componenti dell'Organo di gestione dell'Organismo, selezionati sulla base di criteri predeterminati, tra i candidati in possesso dei requisiti di professionalità, indipendenza e onorabilità di cui agli artt. 3 e 4 del D.M. n. 228/2015.

Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 9 novembre 2016, su conforme proposta della Banca d'Italia, sono stati nominati i componenti dell'Organo di gestione, i quali hanno in corso le attività volte alla costituzione dell'Organismo. Dalla data di avvio dell'operatività di quest'ultimo i Confidi minori avranno 9 mesi di tempo per chiedere l'iscrizione nel nuovo elenco tenuto dall'Organismo; in mancanza, potranno continuare a operare per ulteriori 3 mesi, entro i quali dovranno deliberare la liquidazione ovvero modificare il proprio oggetto sociale, eliminando il riferimento ad attività riservate ai sensi di legge (cfr. art. 10 del D.Lgs. n. 141/2010).

Si invita a consultare periodicamente le informazioni presenti su questo sito che verranno via via aggiornate per tenere conto degli sviluppi.

Operatori professionali in oro

È operatore professionale in oro il soggetto che esercita in via professionale, per conto proprio o di terzi, il commercio dell'oro come definito dall'articolo 1, comma 1, della Legge 17 gennaio 2000, n. 7.

Per informazioni di dettaglio visita la pagina dedicata agli Operatori professionali in oro.

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L'evoluzione del sistema di riferimento dell'azione della Banca d'Italia ha reso più stringente la necessità di effettuare con sempre maggiore tempestività l'analisi dei fenomeni monetari, finanziari ed economici, mediante l'acquisizione e l'elaborazione dei dati necessari. Al patrimonio informativo utilizzato dalla Banca d'Italia concorrono in misura rilevante i dati segnalati dagli intermediari creditizi e finanziari.

Matrice Segnalazioni creditizie e finanziarie

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