Come prestare il servizio di gestione collettiva del risparmio in Italia

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Come posso prestare il servizio di gestione collettiva del risparmio in Italia?

Chiunque può prestare il servizio di gestione collettiva del risparmio: con la costituzione di un nuovo soggetto di diritto italiano o l'apertura di una filiazione da parte di una società bancaria o finanziaria estera già esistente. In entrambi i casi, il procedimento di autorizzazione segue le stesse regole. Anche la filiazione infatti, essendo un'entità legale distinta dalla casa madre, è soggetta al complesso delle regole prudenziali applicabili in Italia (così come un gestore di diritto italiano di nuova costituzione).

Gli intermediari europei che operano ai sensi della disciplina UCITS e/o AIFMD possono esercitare la loro attività:

  1. con una stabile organizzazione (cioè una succursale);
  2. senza stabile organizzazione.

La gestione collettiva del risparmio è regolata a livello comunitario dalla direttiva 2009/65/CE (OICVM) e dalla direttiva 2011/61/UE (AIFM) nonchè dalle relative disposizioni di attuazione.

La prima direttiva rappresenta la principale disciplina comunitaria e copre circa il 75% di tutti gli investimenti collettivi da parte di piccoli investitori in Europa (società di gestione dell'OICVM). La seconda direttiva riguarda i gestori di fondi di investimento alternativi, cioè quelli che non soddisfano i requisiti della direttiva 2009/65/CE: tali forme di investimento di norma si rivolgono a investitori professionali1.

1. Una succursale rappresenta un'estensione della casa madre e non un'entità legale separata dalla stessa.

Nel caso di gestori comunitari che intendono stabilire una succursale non è necessaria un'autorizzazione da parte della Banca d'Italia; è sufficiente una notifica alla Banca d'Italia da parte dell'autorità competente del paese di origine. Al contrario, i gestori extracomunitari non possono stabilire succursali in Italia fino all'adozione da parte della Commissione Europea dell'atto delegato previsto dall'art. 76, par. 6, della Direttiva 2011/61/UE; essi devono, quindi, costituire una filiazione.

2. La prestazione di servizi senza stabile organizzazione implica che i gestori offrano i loro servizi senza una presenza fisica stabile in Italia.

Nel caso di gestori comunitari che intendono prestare servizi in Italia senza una stabile organizzazione non è necessaria un'autorizzazione da parte della Banca d'Italia; è sufficiente una notifica alla Banca d'Italia da parte della competente autorità del paese di origine. Al contrario, i gestori extracomunitari non possono operare senza una stabile organizzazione in Italia fino all'adozione da parte della Commissione Europea dell’atto delegato previsto dall'art. 76, par. 6, della Direttiva 2011/61/UE; essi devono, quindi, costituire una filiazione.



1Fonte: Investment funds - EU laws and initiatives relating to collective investment funds.

Quali attività possono essere esercitate da un soggetto autorizzato a prestare il servizio di gestione collettiva del risparmio?

Una società di gestione del risparmio (SGR), in aggiunta al servizio di gestione collettiva del risparmio può:

  • prestare il servizio di gestione di portafogli;
  • istituire e gestire fondi pensione;
  • svolgere le attività connesse o strumentali;
  • prestare i servizi accessori (custodia e amministrazione di strumenti finanziari e relativi servizi connessi) limitatamente alle quote di Oicr gestiti;
  • prestare il servizio di consulenza in materia di investimenti;
  • commercializzare quote o azioni di Oicr gestiti da terzi, in conformità alle regole di condotta stabilite dalla Consob, sentita la Banca d'Italia;
  • prestare il servizio di ricezione e trasmissione di ordini, qualora autorizzate a prestare il servizio di gestione di FIA.

A chi va trasmessa l'istanza di autorizzazione?

L'istanza di autorizzazione va trasmessa alla Banca d'Italia, Servizio Rapporti Istituzionali di Vigilanza, Divisione Costituzioni Banche e Altri Intermediari (riv@pec.bancaditalia.it).

È possibile avere un incontro con la Banca d'Italia prima dell'invio formale di un'istanza di autorizzazione?

Gli incontri con la Banca d'Italia prima dell'invio formale di un'istanza di autorizzazione possono rappresentare un ausilio per gli operatori per meglio comprendere la normativa applicabile e le diverse fasi del procedimento autorizzativo. Le richieste di incontro andranno inoltrate al Servizio Regolamentazione e Analisi Macroprudenziale, Divisione Costituzioni Banche e Altri Intermediari. Gli incontri in ogni caso non sono obbligatori.

Perchè la completezza della documentazione a corredo dell'istanza è importante?

Quando riceviamo un'istanza ne verifichiamo per prima cosa la completezza; se l'istanza è incompleta o irregolare, il procedimento autorizzativo non può essere avviato o deve essere sospeso per richiedere le informazioni che mancano. Pertanto, presentare un'istanza completa è fondamentale perchè fa sì che il procedimento venga concluso nel più breve tempo possibile.

Le FAQ che seguono mirano ad aiutare gli operatori a comprendere in anticipo i criteri adottati dalla Banca d'Italia per valutare le varie tipologie di istanze, in modo da consentire loro di presentare un set informativo completo.

Che cosa valuta la Banca d'Italia nel caso di un nuovo soggetto di diritto italiano o una filiazione di diritto italiano?

Le analisi condotte durante l'istruttoria sono finalizzate a verificare la solidità patrimoniale dell'iniziativa e la trasparenza e l'adeguatezza del suo assetto proprietario. Se il nuovo intermediario fa parte di un gruppo, viene inoltre valutata l'insussistenza di impedimenti a un esercizio efficace delle sue funzioni di vigilanza.

I profili di trasparenza e di correttezza dei comportamenti sono invece valutati dalla CONSOB.

Capitale iniziale

Il capitale sociale minimo iniziale, interamente versato, è pari almeno a:

  • € 1 milione in via generale per tutti i gestori, con le seguenti eccezioni:
  • € 500.000 nel caso di gestori di FIA chiusi riservati;
  • € 50.000 per i gestori sotto soglia e per le SICAF e le SICAV che designano un gestore esterno.

È oggetto di verifica la provenienza dei fondi utilizzati per la sottoscrizione del capitale iniziale.

Assetto proprietario

La Banca d'Italia valuta il possesso dei requisiti richiesti dalla legge in capo ai partecipanti qualificati al capitale dell'intermediario (cioè i partecipanti che detengano almeno il 10% delle azioni o dei diritti di voto). Per effettuare la verifica la Banca d'Italia valuta l'onorabilità, la reputazione, la competenza e la solidità finanziaria del socio. I requisiti relativi all'onorabilità sono definiti nel decreto del Ministro del Tesoro n. 469/1998; la reputazione, la competenza e la solidità finanziaria sono definite e valutate in base alle disposizioni secondarie contenute nel Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio emanato dalla Banca d'Italia il 19 gennaio 2015.

Con riferimento alla solidità finanziaria, la Banca d'Italia verifica se la situazione economico-finanziaria dei soci è sufficiente a sostenere l'attività del nuovo intermediario dopo l'autorizzazione.

Viene inoltre presa in considerazione l'influenza notevole esercitata dagli azionisti o da altri soggetti e l'esistenza e il contenuto di eventuali patti parasociali. L'assetto proprietario non deve essere tale da ostacolare l'esercizio efficace delle funzioni di vigilanza.

Sono oggetto di valutazione anche i legami di qualsiasi natura, inclusi quelli familiari o associativi, tra gli azionisti e altri soggetti che possano compromettere (anche per effetto di possibili conflitti di interesse) la sana e prudente gestione dell'intermediario.

Programma di attività

Il programma di attività viene valutato dalla Banca d'Italia per verificare: a) che esso sia sostenibile, tenendo conto degli investimenti necessari per avviare l'attività e dei volumi operativi che l'intermediario si propone di raggiungere; b) che l'intermediario sia in grado di rispettare i requisiti patrimoniali sin dall'avvio dell'operatività. Il programma di attività che l'istante trasmette deve quindi contenere anche una relazione tecnica contenente i bilanci previsionali nonchè l'andamento del patrimonio di vigilanza e dei requisiti prudenziali per i primi tre anni di attività, sia in uno scenario di base sia in uno avverso (di stress).

La Banca d'Italia può richiedere agli azionisti dichiarazioni di impegno a sostenere finanziariamente la società qualora sia necessario per lo sviluppo delle attività o in caso di difficoltà.

I gestori sotto-soglia non forniscono il programma di attività; essi producono solo le informazioni richieste dall'art. 5, par. 2, regolamento delegato dalla Commissione (Eu) n. 231/2013.

Governance ed esponenti aziendali

La Banca d'Italia verifica la struttura di governance dell'istante per verificare che essa sia in grado di assicurare il governo dei rischi cui l'intermediario sarà esposto, sia coerente con l'attività e le dimensioni prospettate, sia chiara nell'allocazione dei compiti tra i diversi organi aziendali e nei rapporti con gli azionisti.

Con riferimento agli esponenti aziendali, viene verificata la professionalità e l'onorabilità dei componenti dell'organo di amministrazione, del collegio sindacale e dell'eventuale direttore generale. I requisiti sono definiti nel D.M. n. 468/1998.

Il requisito di onorabilità fa riferimento principalmente a situazioni penalmente rilevanti in capo agli esponenti: ad esempio, gli esponenti dell'istante non devono esser stati sottoposti a misure di prevenzione da parte dell'autorità giudiziaria o aver riportato una condanna definitiva per un periodo di reclusione pari a uno o due anni a seconda della natura dei reati indicati nel D.M. n. 468/1998.

Con riferimento alla professionalità, gli esponenti dell'intermediario devono aver esercitato attività di amministrazione o di controllo in imprese, attività di insegnamento universitario o funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici.

La presenza di amministratori indipendenti viene valutata positivamente dalla Banca d'Italia se è necessaria per ridurre il rischio di conflitto di interessi.

Gli esponenti aziendali devono inoltre rispettare il divieto di interlocking directorships introdotto dall'art. 36 del D.L. 201/2011.

La verifica dei requisiti degli esponenti spetta in primo luogo all'organo amministrativo dell'intermediario, che deve trasmettere alla Banca d'Italia una copia del verbale della riunione in cui è stato verificato il possesso dei requisiti richiesti agli esponenti. Più il verbale è analitico e motivato, meno probabile è la richiesta di informazioni da parte della Banca d'Italia. Al contrario, in caso di valutazione incompleta la Banca d'Italia può condurre una propria indagine e può richiedere l'esibizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti, inclusi i certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti.

Organizzazione e sistema dei controlli interni

L'organizzazione e il sistema dei controlli interni vengono valutati per verificarne l'efficacia e la coerenza rispetto alla complessità operativa e alle dimensioni dell'intermediario.

È valutato anche il sistema IT (information technology), che deve assicurare la corretta operatività dell'intermediario e l'adempimento delle segnalazioni periodiche di vigilanza.

Gli intermediari possono esternalizzare alcune funzioni, a seconda della loro complessità operativa, ma il contratto di outsourcing deve identificare il livello minimo garantito dei servizi e la possibilità per l'autorità di vigilanza di accedere ai sistemi del fornitore di servizi. Il ricorso all'esternalizzazione non fa venir meno la responsabilità dell'intermediario e dei propri organi aziendali.

Conformemente al principio di proporzionalità, le SGR più piccole e/o meno complesse possono: a) accentrare in un'unica funzione le funzioni di gestione del rischio e di controllo della conformità; b) non istituire la funzione di revisione interna. I gestori sotto-soglia possono accentrare le tre funzioni in una singola funzione di controllo permanente e indipendente.

In caso di esternalizzazione, la gestione del rischio può essere conferita a intermediari autorizzati alla prestazione del servizio di gestione collettiva o alla prestazione dei servizi di investimento, sottoposti a forme di vigilanza prudenziale.

Deve inoltre essere garantito il rispetto delle disposizioni antiriciclaggio previste dalla legge italiana; gli intermediari sono chiamati a una condotta di collaborazione attiva, che si basa su una adeguata conoscenza del cliente e sulla segnalazione delle operazioni che destano sospetti circa la provenienza dei fondi.

Quali documenti devono essere trasmessi con l'istanza di autorizzazione per un nuovo soggetto di diritto italiano o una filiazione?

  • atto costitutivo e statuto sociale;
  • attestazione del versamento del capitale rilasciata dalla direzione generale della banca presso la quale il versamento è stato effettuato;
  • informazioni sulla provenienza delle somme con le quali viene sottoscritto il capitale dell'intermediario;
  • programma di attività e relazione sulla struttura organizzativa nonchè ogni altro elemento utile per illustrare compiutamente le caratteristiche operative che la società intende assumere;
  • elenco dei soggetti che partecipano direttamente o indirettamente al capitale della società, con l'indicazione delle rispettive quote di partecipazione in valore assoluto e in termini percentuali; per le partecipazioni indirette è indicato il soggetto tramite il quale si detiene la partecipazione;
  • elenco nominativo di tutti i componenti dell'organo con funzione di supervisione strategica, dell'organo con funzione di gestione nonchè dell'organo di controllo, dei direttori generali e dei soggetti che ricoprono funzioni equivalenti, con indicazione delle generalità complete;
  • verbale della riunione del consiglio di amministrazione durante la quale è stato verificato il possesso dei requisiti degli esponenti aziendali della società istante nonchè l'insussistenza delle cause di incompatibilità e decadenza di cui all'art. 36 D.L. n. 201/2011 (interlocking);
  • documentazione sui partecipanti al capitale;
  • descrizione, anche mediante grafici, del gruppo societario di appartenenza;
  • documentazione relativa alle politiche e alle prassi di remunerazione;
  • se rilevante, la documentazione attestante l'adesione della società a un sistema di indennizzo a tutela degli investitori riconosciuto ai sensi dell'art. 59 TUF.

La Banca d'Italia tiene altresì conto di tutte le informazioni in suo possesso - come, ad esempio, i dati della Centrale dei Rischi - e può richiedere informazioni ad altre autorità pubbliche o alle competenti autorità di vigilanza dei paesi esteri interessati.

Con specifico riferimento al programma di attività, il Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio fornisce delle linee guida sul suo contenuto. In particolare, il piano deve indicare:

  • le caratteristiche dell'operatività che si intende avviare;
  • l'ambito territoriale di offerta dei prodotti e servizi;
  • il bilancio previsionale triennale da cui risultino i risultati economici attesi e il rispetto dei requisiti prudenziali.

La relazione sulla struttura organizzativa deve indicare almeno:

  • composizione, ruolo e funzionamento degli organi aziendali;
  • composizione e ruolo dei singoli Comitati ove presenti;
  • regolamento sulla gestione dei conflitti di interesse e le politiche di remunerazione;
  • strategie aziendali;
  • processo di investimento;
  • processo di valorizzazione delle quote.

Con riferimento alla descrizione del sistema dei controlli interni e di gestione del rischi, la documentazione trasmessa dovrà indicare, per ciascuna funzione di controllo:

  • ruoli, responsabilità e linee di riporto gerarchiche;
  • competenze dei capi delle unità funzionali;
  • numero di persone allocate presso ciascuna unità;
  • piano annuale delle verifiche delle funzione di controlli.

Con riferimento al sistema informativo e al piano di continuità aziendale, andranno descritti i sistemi di backup e di disaster recovery; andrà, inoltre, indicato il responsabile dell'IT, con una descrizione del suo ruolo, delle sue responsabilità e delle sue competenze professionali.

Qual'è il regime di vigilanza per gli intermediari che prestano il servizio di gestione collettiva del risparmio?

La vigilanza sugli intermediari che prestano il servizio di gestione collettiva del risparmio è effettuata da Banca d'Italia e CONSOB, nell'ambito delle rispettive competenze.

In particolare, per quanto riguarda la Banca d'Italia, l'azione di controllo è svolta attraverso analisi e interventi finalizzati a individuare segnali di potenziale anomalia negli assetti tecnico-organizzativi degli intermediari e a sollecitarne la rimozione mediante appropriate misure correttive. Il controllo riguarda la coerenza degli assetti organizzativi, la qualità della gestione, il controllo dei rischi, l'adeguatezza del patrimonio a fronteggiare eventuali perdite. I controlli sono esercitati nel rispetto della natura imprenditoriale dei soggetti vigilati, i quali determinano in autonomia strategie, modelli organizzativi e politiche di investimento nell'ambito di un sistema di regole generali di natura prudenziale.

Per salvaguardare l'integrità del sistema finanziario e prevenire comportamenti illeciti, specifici controlli sono condotti sul rispetto della normativa in materia di antiriciclaggio e usura.

L'azione si articola in controlli documentali - basati sulla raccolta, l'elaborazione e l'analisi sistematica di un complesso di informazioni di natura statistica, contabile e amministrativa - e controlli ispettivi presso gli intermediari, diretti a verificare qualità e correttezza dei dati trasmessi e ad approfondire la conoscenza di aspetti organizzativi e gestionali. L'attività ispettiva è graduata in funzione di caratteristiche, dimensioni e complessità dell'intermediario controllato ed è focalizzata sui rischi rilevanti, sulla governance e i controlli interni.

Come tenersi aggiornati sulla normativa applicabile?

Il sito web della Banca d'Italia riporta le ultime notizie e pubblicazioni. Nella specifica sezione dedicata alla Vigilanza Bancaria e Finanziaria, è possibile trovare tutte le pubblicazioni e le disposizioni di vigilanza suddivise per settore, anno e natura della pubblicazione. È inoltre possibile iscriversi alla newsletter per essere sempre aggiornati sulle principali novità regolamentari e sulle nuove pubblicazioni.

In caso di modifiche al quadro regolamentare, la Banca d'Italia provvede a darne notizia a tutti gli operatori interessati.