Operatori professionali in oro

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È operatore professionale in oro il soggetto che esercita in via professionale, per conto proprio o di terzi, il commercio dell’oro come definito dall’articolo 1, comma 1, della Legge 17 gennaio 2000, n. 7.

Qualificazione dell'attività

Acquisto e vendita, in via professionale, per conto proprio o di terzi di:

  • oro da investimento, intendendo per tale l'oro in forma di lingotti o placchette di peso accettato dal mercato dell'oro, ma comunque superiore ad 1 grammo, di purezza pari o superiore a 995 millesimi, rappresentato o meno da titoli; le monete d'oro di purezza pari o superiore a 900 millesimi, coniate dopo il 1800, che hanno o hanno avuto corso legale nel Paese di origine, normalmente vendute a un prezzo che non supera dell'80 per cento il valore sul mercato libero dell'oro in esse contenuto, incluse nell'elenco predisposto dalla Commissione delle Comunità europee ed annualmente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, serie C, nonché le monete aventi le medesime caratteristiche, anche se non ricomprese nel suddetto elenco;
  • materiale d'oro diverso da quello sopra descritto, ad uso prevalentemente industriale, sia in forma di semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi, sia in qualunque altra forma e purezza.

Attività compatibili ed esercitabili

L'esercizio in via professionale del commercio di oro è compatibile con lo svolgimento di altre attività.

Requisiti

L'esercizio in via professionale del commercio di oro, per conto proprio o di terzi, deve essere preventivamente comunicato alla Banca d'Italia secondo le modalità previste dall'art. 5 del Provvedimento UIC del 14 luglio 2000. I soggetti che possono svolgere tale attività devono, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della Legge 17 gennaio 2000, n. 7, essere in possesso dei seguenti requisiti:

  • forma giuridica di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata o di società cooperativa, aventi in ogni caso capitale sociale interamente versato non inferiore a quello minimo previsto per le società per azioni;
  • oggetto sociale che indichi l'attività del commercio di oro come definito dall'art. 1, comma 1, della Legge 17 gennaio 2000 n. 7;
  • possesso, da parte dei partecipanti al capitale, degli amministratori e dei dipendenti investiti di funzioni di direzione tecnica e commerciale, dei requisiti di onorabilità previsti dagli articoli 108 e 109 del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, emanato con Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e dai Decreti attuativi del Ministero del Tesoro nn. 516 e 517 del 30 dicembre 1998.

Sono esclusi dalla disciplina di cui al citato comma 3 gli operatori che acquistano oro al fine di destinarlo alla propria lavorazione industriale o artigianale o di affidarlo, esclusivamente in conto lavorazione, ad un titolare del marchio di identificazione di cui al decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251.

Istruzioni di compilazione della comunicazione

I soggetti tenuti agli obblighi di comunicazione alla Banca d’Italia, per l’esercizio in via professionale del commercio di oro, devono avvalersi dell'Allegato B al Provvedimento UIC del 14 luglio 2000, reperibile nella sezione Moduli di questo sito.

Il modulo deve essere compilato in tutte le sue parti, indicando i dati identificativi della società, gli estremi anagrafici del legale rappresentante, il recapito per la corrispondenza nonché le comunicazioni e le attestazioni richieste.

La Comunicazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante e dal Presidente del collegio sindacale della società e deve recare in allegato copia del documento d’identità in corso di validità dei sottoscrittori.

Le dichiarazioni rese rispettano le disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). Si rammenta che, ai sensi dell'articolo 71 del richiamato Testo unico, è previsto l'espletamento di idonei controlli da effettuarsi a campione nonché in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle stesse. Inoltre, ai sensi del successivo art. 76, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia e può essere pronunciata la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere.

La Banca può richiedere agli operatori professionali notizie, dati e documenti per verificare il rispetto delle disposizioni contenute nella Legge n. 7/2000 e nel Provvedimento UIC del 14 luglio 2000.

La Banca d'Italia può agire in via di autotutela qualora accerti, nei confronti di soggetti che esercitano in via professionale il commercio di oro, il mancato possesso dei requisiti sin dall'istanza di iscrizione.

La comunicazione, datata e firmata, deve essere trasmessa tramite posta elettronica certificata all'indirizzo sif@pec.bancaditalia.it o, in alternativa, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o mezzi postali similari all'indirizzo:

BANCA D'ITALIA
Servizio Supervisione Intermediari Finanziari
Via Nazionale n. 91
00184 ROMA

Iscrizione

Termini

Il soggetto che intende esercitare in via professionale il commercio di oro deve darne comunicazione alla Banca d'Italia prima dell'avvio dell'attività.

Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità, la Banca d'Italia, ricevuta la Comunicazione, rende noto l'avvio del procedimento ai soggetti interessati. La comunicazione di avvio indica l'oggetto del procedimento promosso, l'unità organizzativa e la persona responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento nonché la struttura alla quale indirizzare la richiesta di accesso ai documenti amministrativi, ai sensi del Capo V della Legge n. 241/1990 e relative disposizioni di attuazione emanate dalla Banca d'Italia. Nella comunicazione sono indicati, inoltre, la data entro la quale deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione.

Il termine per la conclusione del procedimento è fissato in 120 gg. dalla data di ricezione della domanda di iscrizione.

Entro il suddetto termine, la Banca, in presenza dei requisiti richiesti, comunica, con proprio provvedimento, il codice operatore attribuito al soggetto che ha effettuato la Comunicazione.

Nel silenzio dell'amministrazione ricevente, sempre che sussistano i requisiti, decorsi 120 gg. dalla data di acquisizione della domanda di iscrizione, risultante da ricevuta di ritorno o timbro apposto dalla Banca d'Italia, la domanda si intende accolta (principio del silenzio assenso).

La Banca d'Italia non fornisce informazioni nel corso dell'istruttoria.

È possibile verificare se un soggetto è stato registrato tra gli "Operatori professionali in oro" consultando la sezione "Consultazione Elenco Operatori professionali in oro " di questo sito.

L'indicazione contenuta sul sito internet è valida ai fini dell'attestazione dell'avvenuta iscrizione.

La Banca d'Italia non fornisce duplicati attestanti l'avvenuta iscrizione.

Domande irricevibili, irregolari o incomplete

Le Comunicazioni non sottoscritte o prive della copia del documento d'identità del legale rappresentante sono considerate irricevibili. L'irricevibilità dell'istanza viene notificata alla parte con apposita comunicazione scritta.

In caso di assenza o incompletezza delle attestazioni e delle informazioni richieste, ovvero di oggetto sociale non conforme alle disposizioni che regolano la materia, la Banca comunica all'interessato le irregolarità o incompletezze rilevate nell'istanza.

Nel caso di domanda irregolare o incompleta il termine di 120 giorni, previsto per la conclusione del procedimento, decorre dalla data di ricezione da parte della Banca della Comunicazione regolarizzata o completata.

Sospensione dei termini

Qualora si renda necessario richiedere informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in suo possesso o non direttamente acquisibili presso altre amministrazioni o autorità, ovvero per effettuare ulteriori approfondimenti, la Banca può sospendere, per una sola volta, il termine per la conclusione del procedimento. In tal caso il termine di 120 gg. per la conclusione del procedimento riprende a decorrere dall’acquisizione delle informazioni richieste. La sospensione, in ogni caso, non può eccedere i 180 gg.

Rigetto dell'istanza per mancanza dei requisiti

La mancanza anche di un solo requisito richiesto per l’esercizio in via professionale del commercio di oro determina, ai sensi dell’art. 10 bis della Legge n. 241/1990, il rigetto dell’istanza.

La Banca comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all’accoglimento della domanda. Entro il termine di 10 gg. dalla ricezione dei motivi ostativi, gli istanti possono presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate di idonea documentazione. Detta comunicazione interrompe il termine previsto per la conclusione del procedimento; un nuovo termine di 120 gg. ricomincia, pertanto, a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni ovvero, in mancanza, dalla scadenza del termine fissato di 10 gg.

Il mancato riscontro nei termini suindicati determina il rigetto definitivo dell’istanza.

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Variazioni

Ai sensi dell’art. 6 del Provvedimento UIC del 14 luglio 2000, le variazioni delle informazioni rese in sede di previa Comunicazione devono essere rese note alla Banca d’Italia entro la fine del mese successivo a quello in cui si sono verificate, avvalendosi dell'Allegato B.

La Comunicazione di variazione dei dati, datata e firmata, deve essere trasmessa tramite posta elettronica certificata all'indirizzo sif@pec.bancaditalia.it o, in alternativa, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o mezzi postali similari all'indirizzo:

BANCA D'ITALIA
Servizio Supervisione Intermediari Finanziari
Via Nazionale n. 91
00184 ROMA

Adempimenti e obblighi

Per gli operatori professionali in oro sussistono gli obblighi antiriciclaggio.

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Violazioni e sanzioni

Abusivo esercizio dell'attività

Chiunque svolge l'attività di commercio di oro senza averne dato comunicazione alla Banca d'Italia, ovvero in assenza dei requisiti richiesti, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da Euro 2.065 a Euro 10.329 (art. 4, comma 1, della Legge n. 7/2000).

Violazioni dell'obbligo di dichiarazione

Le violazioni dell'obbligo di dichiarazione di cui all'articolo 1, comma 2, della Legge n. 7/2000 sono punite, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della citata Legge, con la sanzione amministrativa da un minimo del 10% ad un massimo del 40% del valore negoziato. Per l'accertamento di tali violazioni si applicano le disposizioni del Testo unico delle norme di legge in materia valutaria, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988 , n. 148 e successive modificazioni.

In materia sanzionatoria, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 16 della medesima legge.

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Cancellazione

Cancellazione su istanza di parte

Gli operatori professionali in oro che intendono cancellarsi dall'elenco devono presentare la domanda avvalendosi del modulo Allegato B datato e firmato, al quale può essere allegata la documentazione relativa alla causale di cancellazione.

Le domande, datate e firmate, devono essere trasmesse tramite posta elettronica certificata all'indirizzo sif@pec.bancaditalia.it o, in alternativa, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o mezzi postali similari all'indirizzo:

Banca d'Italia
Servizio Supervisione Intermediari Finanziari
Via Nazionale n. 91
00184 ROMA

L'Allegato B è reperibile nella sezione Moduli di questo sito.

Il termine del procedimento di cancellazione è fissato in 120 gg. dalla data di ricezione dell'istanza. Entro la suddetta data, la Banca, in presenza dei requisiti richiesti, comunica con proprio provvedimento l'accoglimento dell'istanza e provvede alla cancellazione dall'elenco nonché all'aggiornamento del sito internet.

Le istanze di cancellazione, nel silenzio dell'amministrazione ricevente, si intendono accolte decorsi 120 gg. dalla data della relativa ricezione (principio del silenzio assenso).

La Banca non fornisce informazioni nel corso dell'istruttoria.

Domande irricevibili

Le domande di cancellazione non sottoscritte o prive della copia del documento d'identità del legale rappresentante sono considerate irricevibili.

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Moduli

  • Allegato Bpdf 168.6 KB Comunicazione per l’esercizio in via professionale del commercio di oro Data Pubblicazione::17 ottobre 2014