N. 598 - Ottimismo e responsabilità solidale del creditori nel mercato del credito al consumo

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di Elisabetta Iossa e Giuliana Palumbosettembre 2006

La legislazione europea e statunitense in materia di credito al consumo estendono la responsabilità per prodotti difettosi all’istituzione finanziaria che eroga il credito, a condizione che esista tra questa e il venditore un vincolo di tipo economico. Con tale espressione il legislatore fa riferimento a situazioni in cui venditore e creditore siano legati da un accordo che abbia come obiettivo il coordinamento delle politiche di prezzo e di tasso di interesse. La disciplina assicura al consumatore il diritto di sospendere il pagamento del debito qualora il suo reclamo nei confronti del venditore sia fondato. Il consumatore può anche esigere dal creditore un risarcimento per eventuali danni subiti.

Questo contributo si propone di valutare le implicazioni in termini di benessere sociale di tale disciplina, partendo dalla premessa, ampiamente documentata dalla letteratura di psicologia, che i consumatori siano affetti da eccesso di ottimismo relativamente alla probabilità che il bene sia difettoso.

Se il sistema giudiziario è inefficiente o il venditore fallisce prima di avere risarcito il consumatore, l’eccesso di ottimismo si traduce in una perdita di benessere per il consumatore. Il venditore, infatti, può fissare un prezzo per il bene che non riflette correttamente il suo valore.

Si dimostra che la responsabilità solidale tra venditore e finanziatore riduce la perdita di benessere dei consumatori. La possibilità di sospendere i pagamenti dovuti al finanziatore, infatti, protegge i consumatori dalle inefficienze del sistema giudiziario e rende irrilevante il rischio di fallimento del venditore. L’effettivo guadagno per i consumatori deriva, però, dalla circostanza che i benefici non possono essere interamente trasferiti sul prezzo o sul tasso di interesse. La ragione risiede ancora una volta nell’eccesso di ottimismo che spinge i consumatori a sottostimare l’entità della protezione e offrire un prezzo inferiore al suo effettivo valore.

L’attuale legislazione impone la responsabilità solidale solo nei casi in cui venditore e finanziatore scelgono di operare congiuntamente. Da un punto di vista economico, la possibilità di operare congiuntamente è attraente per il venditore ed il finanziatore perché consente di adottare politiche di discriminazione di prezzo. In assenza di ottimismo, tali politiche possono avere effetti positivi anche per i consumatori quando permettono di correggere le inefficienze generate dall’assenza di concorrenza sui mercati. In presenza di ottimismo, tuttavia, politiche di discriminazione del prezzo possono consentire ai venditori di realizzare transazioni il cui valore sociale è negativo ma che a causa dell’ottimismo dei consumatori garantiscono loro un profitto.

L’attuale legislazione, riducendo le rendite che i venditori possono estrarre dai consumatori ottimisti, consente di eliminare gli effetti negativi della discriminazione di prezzo senza compromettere quelli positivi.

Pubblicato nel 2010 in: Oxford Economic Papers, v. 62, 2, pp. 374-394

Testo della pubblicazione