Confidi ex art. 155, comma 4, TUB

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La Banca d’Italia tiene la sezione dell'elenco generale dedicata ai confidi minori ai sensi dell’art. 155, comma 4, del TUB (nel testo precedente la riforma del D.lgs. n. 141/2010, nel seguito “vecchio TUB”) fino alla costituzione dell’apposito Organismo.

Nel mentre, i confidi minori continuano ad essere assoggettati alle disposizioni previgenti e agli adempimenti di seguito sintetizzati.

In merito all’operatività consentita ai confidi minori si richiamano le seguenti avvertenze.

Iscrizione

Requisiti per l'iscrizione

I requisiti per l'iscrizione (art. 4 del Provvedimento della Banca d'Italia del 14 maggio 2009) sono:

  • natura giuridica: consorzi con attività esterna, società cooperative, società consortili per azioni, a responsabilità limitata o cooperative;
  • oggetto sociale che prevede esclusivamente lo svolgimento dell'attività di rilascio di garanzie collettive nei confronti delle piccole e medie imprese associate;
  • fondo consortile o capitale sociale, pari almeno a 100.000 euro, fermo restando per le S.p.A. consortili l'ammontare minimo previsto dal Codice Civile;
  • quota di partecipazione di ciascuna impresa non inferiore a 250 euro, né superiore al 20% del capitale sociale o fondo consortile;
  • compagine sociale costituita da piccole e medie imprese industriali, commerciali, turistiche e di servizi, da imprese artigiane e agricole, come definite dalla disciplina comunitaria.

La legge sui confidi prevede che il patrimonio netto, comprensivo dei fondi rischi indisponibili e dei fondi rischi costituiti mediante accantonamenti di conto economico, non deve essere inferiore a 250.000 euro. Dell'ammontare minimo del patrimonio netto almeno un quinto deve essere costituito da apporti dei consorziati o da avanzi di gestione.

I requisiti sopraindicati devono essere espressamente previsti nello statuto del confidi.

Si evidenzia che l'uso nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico delle parole "confidi", "consorzio, cooperativa, società consortile di garanzia collettiva dei fidi" ovvero di altre parole o locuzioni idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dell'attività è vietato ai soggetti diversi dai confidi (art.13, comma 5, della Legge 24 novembre 2003, n. 326). Chiunque contravviene al precedente disposto è punito con la medesima sanzione prevista dall'articolo 133, comma 3, del TUB. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 145 del TUB.

L'iscrizione nella sezione dell’elenco deve essere effettuata prima dell'esercizio dell'attività.

Modalità

La domanda di iscrizione deve essere inoltrata, ai sensi del Provvedimento della Banca d'Italia del 14 maggio 2009, utilizzando il modulo Domanda di iscrizione confidi reperibile nella sezione “Moduli” di questo sito.

I confidi devono presentare la domanda di iscrizione entro sessanta giorni dall’iscrizione nel registro delle imprese, se di nuova costituzione, ovvero dall'iscrizione nel registro delle imprese delle modifiche statutarie, se già costituiti. Per i confidi con forma giuridica di consorzio, il termine di presentazione della domanda di iscrizione decorre dalla data di registrazione del contratto nel registro delle imprese.

La Domanda di iscrizione confidi deve essere compilata in ogni sua parte, debitamente sottoscritta e corredata dei seguenti allegati:

  • certificato rilasciato dall’Ufficio del registro delle imprese o dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 attestante, a seconda dei casi, l’iscrizione della società nel registro delle imprese, l’iscrizione delle modifiche statutarie ovvero, nel caso di consorzi, la registrazione del contratto;
  • copia, dichiarata vigente dal legale rappresentante, dell’atto costitutivo e dello statuto sociale o, nel caso di consorzio, del contratto consortile;
  • schema di composizione del patrimonio netto del confidi utilizzando l'Allegato n. 3-bis del modulo per la domanda di iscrizione;
  • copia del documento di identità della persona che sottoscrive la domanda di iscrizione.

Le dichiarazioni rese in sede di iscrizione rispettano le disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

La domanda di iscrizione completa degli allegati previsti, datata e firmata, deve essere trasmessa tramite posta elettronica certificata all'indirizzo sif@pec.bancaditalia.it o, in alternativa, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o mezzi postali similari all'indirizzo:

BANCA D'ITALIA
Servizio Supervisione Intermediari Finanziari
Via Nazionale n. 91
00184 ROMA

L'iscrizione nell'elenco è gratuita.

Termini del procedimento

Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità, la Banca d'Italia, ricevuta l'istanza d'iscrizione, comunica l'avvio del procedimento ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi. La comunicazione di avvio del procedimento indica l'oggetto del procedimento promosso, l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento del procedimento, nonché la struttura alla quale indirizzare la richiesta di accesso ai documenti amministrativi, ai sensi del Capo V della Legge n. 241/1990 e relative disposizioni di attuazione emanate dalla Banca d'Italia. Nella comunicazione devono essere indicati inoltre, il termine entro il quale deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione.

Il termine per la conclusione del procedimento di iscrizione, fatte salve le ipotesi di sospensione e interruzione previste dal Provvedimento della Banca d'Italia del 25 giugno 2008, è fissato in 120 gg. dalla data della ricezione dell'istanza. Entro la suddetta data, la Banca, in presenza dei requisiti richiesti, comunica con proprio provvedimento l'accoglimento dell'istanza e il numero di iscrizione in elenco.

Le istanze di iscrizione, nel silenzio dell'amministrazione ricevente (principio del silenzio assenso), sempreché sussistano i requisiti, si intendono accolte decorsi 120 gg dalla data della relativa ricezione, risultante da ricevuta di ritorno o timbro apposto dalla Banca d'Italia.

La Banca d'Italia non fornisce informazioni nel corso dell'istruttoria, né duplicati attestanti l'avvenuta iscrizione.

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Variazioni

I confidi iscritti nell'apposita sezione di cui all'art. 155, comma 4, del vecchio TUB devono comunicare alla Banca d'Italia ogni variazione dei dati e delle informazioni fornite ai fini dell'iscrizione utilizzando esclusivamente il modulo di variazione VAR appositamente predisposto, ai sensi del Provvedimento della Banca d'Italia del 14 maggio 2009, entro trenta giorni dal momento in cui si verifica la variazione o, se la modifica è soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro trenta giorni dalla data di iscrizione; nel caso di modifiche statutarie, al modulo di variazione VAR deve essere allegata una copia dello statuto del confidi dichiarato vigente dal legale rappresentante, da cui risultino le relative modifiche.

La comunicazione di variazione dei dati, datata e firmata dal legale rappresentante del confidi, deve essere trasmessa tramite posta elettronica certificata all'indirizzo sif@pec.bancaditalia.it o, in alternativa, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o mezzi postali similari all'indirizzo:

BANCA D'ITALIA
Servizio Supervisione Intermediari Finanziari
Via Nazionale n. 91
00187 ROMA

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Adempimenti e obblighi

Verifica del patrimonio netto e comunicazione alla Banca d'Italia

Alla conclusione del primo esercizio, il confidi verifica che il patrimonio netto non sia inferiore a 250.000 euro e sia rispettato l'articolo 13, comma 14, della legge confidi. A tal fine, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio, il confidi invia alla Banca d'Italia lo schema di composizione del patrimonio netto utilizzando l'Allegato n. 3-bis del modulo per la domanda di iscrizione dei confidi.

Accertamento delle perdite e relativi provvedimenti

Qualora, in occasione dell'approvazione del bilancio d'esercizio, risulti che il patrimonio netto è diminuito per oltre un terzo al di sotto del minimo stabilito dall'art.13, comma 14, della Legge n. 326/2003, (250.000 euro comprensivo dei fondi rischi indisponibili) gli amministratori devono sottoporre all'assemblea gli opportuni provvedimenti.

Se entro l'esercizio successivo la diminuzione del patrimonio netto non si è ridotta a meno di un terzo di tale minimo, l'assemblea che approva il bilancio deve deliberare l'aumento del fondo consortile o del capitale sociale ovvero il versamento, se lo statuto ne prevede l'obbligo per i consorziati o i soci, di nuovi contributi ai fondi rischi indisponibili, in misura tale da ridurre la perdita a meno di un terzo; in caso diverso deve deliberare lo scioglimento del confidi.

Se, per la perdita di oltre un terzo del fondo consortile o del capitale sociale, questo si riduce al di sotto del minimo stabilito, gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del fondo o del capitale e il contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore a detto minimo, o lo scioglimento del confidi.

Per i confidi costituiti come società consortili per azioni o a responsabilità limitata restano applicabili le ulteriori disposizioni del Codice Civile vigenti in materia di riduzione del capitale per perdite.

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Cancellazione su istanza di parte

La richiesta di cancellazione deve essere formulata utilizzando l'apposito modulo di cancellazione Can, sottoscritta dal rappresentante legale della società (dal liquidatore o dal curatore nei casi previsti al successivo punto d), e inviata alla Banca d'Italia entro 120 giorni dal verificarsi delle cause a base della richiesta.

La cancellazione dall'elenco può essere richiesta dal confidi, tra l'altro, nelle ipotesi di seguito indicate:

  • cessazione totale dell'attività, con conseguente cancellazione del confidi dal registro delle imprese o trasformazioni societarie, come fusioni e incorporazioni, che comunque determinino il venir meno del soggetto iscritto;
  • adozione di provvedimenti di liquidazione, compresa l'ipotesi di assoggettamento alle procedure previste dal Regio Decreto Legge 16 marzo 1942, n. 267.

Ai fini della presentazione dell'istanza in modo formalmente corretto, si rammenta che deve essere allegata copia del documento identificativo del sottoscrittore e documentazione comprovante la ricorrenza della causa di cancellazione.

Termini del procedimento

Il termine del procedimento di cancellazione è fissato in 120 gg. dalla data di ricezione dell'istanza. Entro la suddetta data, la Banca d’Italia, in presenza dei requisiti richiesti, comunica con proprio provvedimento l'accoglimento dell'istanza e provvede alla cancellazione dall'elenco nonché all'aggiornamento del sito internet.

Le istanze di cancellazione, nel silenzio dell'amministrazione ricevente, si intendono accolte decorsi 120 gg. dalla data della relativa ricezione (principio del silenzio assenso).

La Banca d'Italia non fornisce informazioni nel corso dell'istruttoria.

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Moduli