Il ruolo della Banca d'Italia nella governance delle SGR bancarie

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Sul Sole-24Ore di oggi compare un articolo di Luigi Zingales in cui si formulano varie osservazioni sul ruolo della Banca d’Italia nella materia della governance dei gruppi bancari e dei conflitti di interesse, con specifici riferimenti a un recente caso concernente una SGR bancaria. Le valutazioni contenute nell’articolo sono fondate su una conoscenza approssimativa della normativa e dei fatti.

In generale, avendo ben chiara l’importanza crescente della governance nella sana e prudente gestione delle banche, negli ultimi anni la Banca d’Italia ha nettamente accentuato la propria azione in materia, con ripetuti interventi di regolamentazione e supervisione, non meno che con atti di moral suasion, generali e specifici, in alcuni casi ben noti.Nel 2008 ha adottato disposizioni per attuare i principi fondamentali della riforma societaria. Ha pubblicato una lista di “best practices” e ne ha stimolato l’adozione, con l’obiettivo tra l’altro di promuovere la contendibilità del controllo e un assetto equilibrato degli organi.

La normativa relativa alla vigilanza sulle SGR appartenenti a gruppi bancari assegna compiti di controllo sia alla Banca d’Italia sia alla Consob, con una ripartizione per finalità. Con riferimento al caso in questione, alla Consob spetta la vigilanza sulla prevenzione e gestione dei conflitti d’interesse e sull’esercizio del voto nell’interesse dei fondi gestiti, verificando i comportamenti concretamente tenuti. Alla Banca d’Italia compete la responsabilità di valutare la complessiva adeguatezza degli assetti organizzativi adottati dal gruppo per assicurare l’indipendenza della SGR dalla banca. Le due autorità sono chiamate a collaborare attraverso scambi di informazioni, al fine di evitare sovrapposizioni.

Sul caso specifico menzionato nell’articolo, la Banca d’Italia e la Consob si sono tenute fin dal principio in stretto contatto. Hanno concordato che esso attenesse a comportamenti di competenza della Consob; hanno convenuto che quest’ultima procedesse nell’ambito delle proprie responsabilità e dei propri poteri. La Banca d’Italia è stata tenuta costantemente informata e ha offerto la propria collaborazione. Presidi organizzativi sono stati stabiliti dalla banca interessata, come previsto dalla normativa; qualora essi si rivelassero inadeguati o disattesi, la Banca d’Italia e la Consob adotterebbero le necessarie misure.

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