Ammissione alla sperimentazione

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Ambito di applicazione e soggetti ammissibili (art. 5 del D.M.)

La sandbox prevede un modello trasversale, che coinvolge il settore bancario, finanziario e assicurativo, rivolto sia a operatori FinTech sia a intermediari vigilati, italiani e esteri, con un coordinamento tra le autorità accentrato nel Comitato FinTech (art. 2 del D.M.).

La sperimentazione può essere richiesta per un'attività di innovazione tecnologica che incide sul settore bancario, finanziario o assicurativo e che, alternativamente:

  • è soggetta ad autorizzazione o iscrizione ad albo/registro/elenco di almeno una delle autorità di vigilanza (o soggetta in astratto ma rientrante in casi di esclusione previsti dalla legge);
  • viene prestata in favore di un soggetto vigilato o regolamentato da almeno una autorità di vigilanza (anche operante in Italia in regime di libera prestazione di servizi o tramite succursale);
  • viene svolta da un soggetto vigilato o regolamentato da almeno una delle autorità di vigilanza o da un soggetto estero operante in Italia in regime di libera prestazione di servizi o tramite succursale.

Presupposti per l'ammissione (art. 6 del D.M.)

I progetti, per essere ammessi alla sperimentazione, dovranno rispettare tutti i seguenti presupposti che andranno attestati mediante documentazione specifica:

  • l'attività è significativamente innovativa;
  • per le modalità con cui è prospettata richiede la deroga a norme emanate dalle autorità di vigilanza oppure per gli elementi di novità necessita di sperimentazione ed esame congiunto con l'autorità;
  • apporta valore aggiunto agli utenti finali, all'efficienza del sistema finanziario, etc.;
  • è in uno stato sufficientemente avanzato per la sperimentazione;
  • è sostenibile dal punto di vista economico e finanziario o comunque gode di copertura finanziaria adeguata.

Prima della presentazione della richiesta, gli operatori interessati, al fine di ottenere ulteriori chiarimenti, potranno avviare interlocuzioni informali con la Banca d'Italia compilando e inviando il presente modulo attraverso il canale di comunicazione dedicato info.sandbox@bancaditalia.it.

Per maggiori informazioni sui requisiti è possibile visitare la pagina dedicata
"Presupposti per l'ammissione".

Richiesta di ammissione

La seconda finestra temporale per la presentazione delle richieste di ammissione alla sperimentazione sarà aperta dal 3 novembre al 5 dicembre 2023.

Nella seconda finestra non sono state previste limitazioni in termini di numero massimo e area tematica dei progetti ammissibili alla sperimentazione.

I soggetti ammessi alla sperimentazione sono inseriti in un apposito registro tenuto presso la segreteria tecnica del Comitato FinTech e pubblicato sul sito internet del Comitato. L'autorità di vigilanza competente dà comunicazione al pubblico di aver ammesso il soggetto alla sperimentazione (art. 15 del D.M.).

La durata massima della sperimentazione potrà essere di diciotto mesi, salvo i casi di proroga previsti dal D.M. (art. 17).

Come partecipare

La richiesta di ammissione è gratuita e riservata ai soggetti in possesso dei requisiti specificati nel Regolamento. Per partecipare è necessario prendere visione dell'informativa privacy e inviare la seguente documentazione:

  • Domanda di ammissione (scaricabile qui);
  • Autocertificazione esponenti DM 169/2020 (scaricabile qui)
  • Autocertificazione approvazione bilanci (scaricabile qui)

Tutta la documentazione va compilata e firmata digitalmente dal rappresentante legale della società, e inviata alla casella PEC sandbox.italia@pec.bancaditalia.it.
Per maggiori informazioni è possibile consultare il Decreto e per ulteriori chiarimenti è disponibile la casella info.sandbox@bancaditalia.it.

La disciplina del procedimento per l'ammissione alla sandbox è dettagliata nel Regolamento del 3 novembre 2021; l'Allegato al Regolamento reca invece l'individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti.