N. 762 - Una garanzia pubblica di rendimento minimo agli aderenti a schemi pensionistici a contribuzione definita

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di Giuseppe Grande e Ignazio Viscogiugno 2010

Negli schemi pensionistici a contribuzione definita (che possono assumere la forma di fondi pensione o di altri strumenti di accumulo a fini previdenziali), i rischi d’investimento sono tipicamente assunti per intero dagli aderenti. Ad esempio, nel 2008 la caduta dei corsi azionari ha determinato in diversi paesi forti cali dei montanti accumulati, con perdite significative soprattutto per i lavoratori prossimi al pensionamento. Questo lavoro valuta l’opportunità di introdurre una garanzia pubblica di rendimento minimo per queste forme di risparmio previdenziale, che possa limitare l’esposizione degli aderenti ai rischi d’investimento. Un tale strumento sarebbe utile soprattutto per i paesi in cui gli schemi pensionistici a contribuzione definita sono destinati a fornire un’ampia quota del reddito dei futuri pensionati.

Secondo il meccanismo preso in considerazione in questo lavoro, la garanzia verrebbe gestita da un fondo pubblico appositamente costituito. Ogni aderente a uno schema pensionistico a contribuzione definita sarebbe coperto dalla garanzia e potrebbe scegliere tra diversi livelli di rendimento minimo, a seconda della propria propensione a esporsi ai rischi finanziari. Il rendimento minimo sarebbe compreso tra lo 0 per cento (che assicura la garanzia di restituzione dei contributi versati) e il saggio nominale di crescita del Pil. A fronte di questa garanzia, l’aderente dovrebbe corrispondere al fondo di garanzia un premio periodico, che sarebbe tanto più alto quanto più elevato è il rendimento minimo scelto dal lavoratore e quanto più rischiosa è la linea di investimento scelta dal lavoratore per l’accumulo dei propri contributi.

Il fondo di garanzia sarebbe finanziariamente stabile perché potrebbe gestire il portafoglio come un investitore istituzionale a lungo termine, avvalendosi della tendenza dei prezzi delle attività finanziarie a crescere nel lungo periodo almeno tanto quanto il saggio nominale di crescita dell’economia. Il fondo potrebbe inoltre indebitarsi a un costo contenuto, essendo di emanazione pubblica. Comportamenti opportunistici da parte degli assicurati – e specificamente la possibilità di un’eccessiva assunzione di rischi di portafoglio – potrebbero essere limitati attraverso vincoli regolamentari. Il rischio di un utilizzo delle risorse del fondo di garanzia per fini diversi da quelli statutari potrebbe essere limitato da adeguati presidi di governo societario.

Tra i principali vantaggi per i lavoratori, vi sarebbe in primo luogo la protezione dai rischi estremi sui propri investimenti. Essi avrebbero inoltre la possibilità di assicurarsi una crescita del montante in linea con la dinamica nominale dell’economia. Infine, la garanzia pubblica sarebbe pienamente compatibile con forme pensionistiche private; essa costituirebbe anzi un incentivo ad aderire a schemi pensionistici individuali o collettivi, e a incrementare le percentuali di contribuzione.

Pubblicato nel 2011 in: The Journal of Risk, v. 13, 3, pp. 3-43