Centrale di allarme interbancaria (CAI) - Carte di pagamento: novità per i nominativi segnalati nell'archivio

La Banca d'Italia ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 84 dell'8 aprile 2021 la modifica all'art. 8 del proprio Regolamento del 29 gennaio 2002 in materia di Centrale di allarme interbancaria (CAI).

Tale modifica è volta a rendere operativa la previsione, introdotta dal d.lgs. 15 dicembre 2017, n. 218, contenuta nell'art. 10-ter, comma 2, della legge 15 dicembre 1990 n. 386 che richiede agli intermediari emittenti carte di pagamento di segnalare alla CAI l'eventuale avvenuto pagamento integrale del debito a fronte del quale un soggetto è stato segnalato nel segmento della CAI "CARTER", che contiene i nominativi di coloro ai quali è stato revocato l'uso di una carta di pagamento. Il gestore tecnico e tutti i partecipanti alla CAI hanno adeguato le procedure informatiche utilizzate per rendere effettivo il nuovo obbligo segnaletico, che decorrerà a partire dall'8 maggio 2021.

Si tratta di un intervento rilevante, che accrescerà il valore informativo della CAI e potrà esplicare benefici sia per i titolari di carte - che vedranno pubblicizzato l'avvenuto integrale pagamento del proprio debito, seppur tardivo, con potenziali ricadute positive nei rapporti con il sistema bancario e finanziario - sia per gli intermediari, che potranno disporre di un nuovo elemento conoscitivo riferito alla clientela attuale e potenziale.

La nuova annotazione non incide sulla durata dell'iscrizione, che continuerà ad essere censita nella CAI fino alla scadenza dei due anni già prevista dalla legge.