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L'Arbitro Bancario Finanziario (ABF)

logo ABFL'Arbitro Bancario Finanziario è un sistema di risoluzione delle controversie tra i clienti e le banche e gli altri intermediari finanziari che si articola sul territorio nei collegi di Roma, Milano e Napoli. Si tratta di un organismo indipendente e imparziale, che garantisce tempi rapidi e costi minimi.

L'ABF è istituito ai sensi dell'articolo 128-bis del Testo Unico Bancario (TUB), introdotto dalla legge 262/2005 (legge sul risparmio). Secondo questa norma, le banche e gli altri intermediari finanziari sono obbligati ad aderire a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela.

Il Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio (CICR) con Delibera del 29 luglio 2008 ha stabilito i criteri per svolgere le procedure di risoluzione delle controversie e ha affidato alla Banca d'Italia l'organizzazione e il funzionamento dei sistemi.

La Banca d'Italia ha adottato le disposizioni di attuazione della Delibera del CICR.

In base alla normativa sull'ABF, se ritiene che l'intermediario abbia avuto un comportamento scorretto o poco trasparente, il cliente deve rivolgersi in prima battuta all'Ufficio Reclami istituito presso l'intermediario stesso, che è tenuto a rispondere entro 30 giorni.

Se la risposta dell'intermediario non lo ha soddisfatto, il cliente può presentare ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario, che deciderà sulla questione in pochi mesi.

L'Arbitro Bancario Finanziario decide per le controversie che riguardano operazioni e servizi bancari e finanziari di valore non superiore a 100 mila euro. Le sue decisioni non sono vincolanti come quelle del giudice, ma gli intermediari di solito le rispettano, anche perché la loro inadempienza è resa pubblica.

Ai sensi della legge che ha introdotto la mediazione obbligatoria, nella materia bancaria e finanziaria il ricorso all'ABF assolve la condizione di procedibilità per poter poi eventualmente rivolgersi al giudice.

In particolare, il decreto legislativo sulla mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali (d.lgs. n. 28/2010), in vigore dal 21 marzo 2011, stabilisce che per instaurare un procedimento civile in materia di contratti bancari e finanziari è necessario ricorrere preventivamente alla procedura di conciliazione/mediazione disciplinata dal medesimo decreto o alla procedura davanti all'ABF.

Va tuttavia tenuto presente che l'ABF ha regole di competenza e di funzionamento specifiche. Il procedimento davanti all'ABF può essere attivato esclusivamente dal cliente, mentre il procedimento disciplinato dal decreto legislativo n. 28/2010 - quale quello, ad esempio, davanti al Conciliatore Bancario Finanziario - può essere attivato sia dal cliente sia dall'intermediario. Per quanto riguarda gli esiti, il procedimento davanti all'ABF si conclude con la pronuncia di un organo cui è affidato il compito di decidere "chi ha torto e chi ha ragione", mentre le procedure di mediazione/conciliazione si concludono - in caso di successo - con un verbale di conciliazione della controversia, nel quale le parti danno atto di aver raggiunto un accordo grazie all'opera del mediatore. Mentre la pronuncia dell'ABF è priva di esecutività, il verbale di conciliazione può essere omologato dal giudice e acquistare valore di titolo esecutivo.

Il ricorso all'ABF si presenta attraverso un modulo, disponibile sul sito web dell'Arbitro Bancario Finanziario e presso tutte le Filiali della Banca d'Italia aperte al pubblico.



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