Le procedure di gestione delle crisi di SIM, SGR e SICAV sono regolate dalla Parte II, Titolo IV, del decreto legislativo 58/1998 e successive modifiche del Testo Unico della Finanza.
Come per le banche e i gruppi bancari e per le stesse ragioni di tutela del risparmio, la crisi di questi intermediari è soggetta a una disciplina speciale, che richiama le disposizioni del Testo Unico Bancario applicabili alle banche.
Per la gestione delle crisi le competenze sono ripartite tra la Banca d'Italia e la Consob.
Al Presidente della Consob spetta il potere di disporre, in via d'urgenza, la sospensione degli organi amministrativi e di nominare un commissario che assume la gestione dell'intermediario per un periodo massimo di sessanta giorni. Per le sole SGR e SICAV tale potere viene esercitato dopo aver sentito la Banca d'Italia.
Sia la Consob sia la Banca d'Italia, per gli aspetti di propria competenza, possono proporre al Ministero dell'Economia e delle Finanze di sottoporre gli intermediari alle procedure di amministrazione straordinaria e di liquidazione coatta amministrativa.
La direzione delle procedure e tutti gli adempimenti connessi spettano alla Banca d'Italia.
Per poter prestare servizi di investimento gli intermediari devono aderire a un sistema di indennizzo, che interviene a tutela degli investitori in caso di liquidazione coatta amministrativa.
Per informazioni sui provvedimenti disposti può essere consultato il Bollettino di vigilanza nella sezione Provvedimenti straordinari.