Le procedure di gestione delle crisi degli Istituti di pagamento sono disciplinate dall'art. 114-undecies, comma 2, che rinvia alla disciplina applicabile alle banche, con la sola eccezione delle disposizioni che riguardano il riconoscimento delle procedure relative a intermediari operanti in ambito comunitario e i sistemi di garanzia dei depositanti.
Una disciplina specifica è prevista nell'articolo 114-terdecies, commi 5 e ss., per gli Istituti di pagamento cosiddetti "ibridi".
Per informazioni sui provvedimenti disposti può essere consultato il Bollettino di vigilanza nella sezione Provvedimenti straordinari.