Le procedure di gestione delle crisi degli intermediari iscritti nell'elenco art. 107 del Testo Unico Bancario sono disciplinate dall'art. 107, comma 6, del decreto legislativo 385/1993, che rinvia alla disciplina per la gestione delle crisi degli intermediari bancari.
L'ordinamento prevede una disciplina articolata.
Gli intermediari autorizzati a prestare servizi di investimento o che abbiano acquisito fondi con obbligo di rimborso per un ammontare superiore al patrimonio sono assoggettati alla disciplina delle crisi bancarie.
Per gli altri intermediari si applica la disciplina ordinaria di gestione delle crisi, in particolare la legge fallimentare.
Questo quadro normativo subirà profonde modificazioni con l'entrata in vigore delle disposizioni introdotte dal decreto legislativo 141/2010, che riguardano anche l'integrazione tra gli elenchi art. 106 e 107 del TUB.
Per informazioni sui provvedimenti disposti può essere consultato il Bollettino di vigilanza nella sezione Provvedimenti straordinari.