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Disciplina dell'attività sanzionatoria

Nel caso di irregolarità riscontrate nell'attività di vigilanza, la Banca d'Italia ha il potere di applicare sanzioni amministrative a carattere pecuniario. L'esercizio di tale potere è complementare agli altri strumenti di vigilanza e concorre a esercitare un'azione deterrente nei confronti dei comportamenti contrari ai principi di sana e prudente gestione, di trasparenza e di correttezza nei rapporti con la clientela.

Il potere sanzionatorio della Banca d'Italia è disciplinato da una serie di norme: il titolo VI del TUB (per le banche e le società finanziarie), la Parte V, Titolo II del TUF (per le SIM e le SGR) il Titolo V del decreto legislativo 231/2007 (per gli aspetti di contrasto al riciclaggio). La procedura sanzionatoria è invece retta dai principi delle leggi 689/1981, 262/2005 e 241/1990.

La disciplina dell'attività sanzionatoria è stata rinnovata con provvedimento del 27 giugno 2011.

In generale, le norme di riferimento individuano come destinatari dei provvedimenti sanzionatori le singole persone fisiche cui l'irregolarità è direttamente attribuibile, mentre le società di appartenenza sono chiamate in solido al pagamento delle somme irrogate, con obbligo di rivalersi sui responsabili.

Il procedimento viene avviato quando, nel corso di una ispezione in loco o nell'esercizio di altre attività di vigilanza svolte a distanza, venga accertata un'irregolarità sanzionabile. Dopo la notifica della contestazione, la procedura prevede il contraddittorio con gli interessati, i quali hanno possibilità di difendersi presentando controdeduzioni scritte o richiedendo un'audizione personale.

La fase istruttoria, che è articolata nell'acquisizione e nella valutazione di tutti gli atti e le informazioni rilevanti, termina con la formulazione di una proposta al Direttorio della Banca d'Italia, unico organo competente a emanare il provvedimento finale.

I provvedimenti sanzionatori sono pubblicati per estratto sul Bollettino della Banca d'Italia (come previsto dall'art. 8 del TUB). In caso di sanzioni irrogate per l'inosservanza delle disposizioni in materia di trasparenza, i provvedimenti sono invece pubblicati per estratto, a cura e spese dell'intermediario sanzionato, nel termine di trenta giorni dalla notifica, su almeno due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico.

I proventi delle sanzioni applicate dalla Banca d'Italia, riscossi attraverso concessionari, sono riversati alle Tesorerie Provinciali dello Stato.

Per informazioni sulle sanzioni irrogate può essere consultato il Bollettino di vigilanza nella sezione Sanzioni amministrative.



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