Le procedure di gestione delle crisi delle banche e dei gruppi bancari sono disciplinate dal Titolo IV, Capi I e II del decreto legislativo 385/1993 e successive modificazioni (Testo Unico Bancario - TUB).
La disciplina speciale applicabile alle banche e ai gruppi bancari ha come primo obiettivo la tutela del risparmio, anche per il forte impatto sociale delle crisi sui diversi soggetti coinvolti: depositanti, fruitori dei servizi di investimento, altri creditori, dipendenti, azionisti.
La disciplina prevede diverse procedure di gestione delle crisi, secondo il grado di criticità della situazione aziendale: gravità delle perdite patrimoniali, irregolarità e violazioni normative e amministrative. È invece esclusa l'applicazione di procedure diverse da quelle disciplinate dal TUB.
Se la crisi non presenta caratteri di irreversibilità, la banca può essere sottoposta ad amministrazione straordinaria. Questa è disposta con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, emanato su proposta della Banca d'Italia, cui spetta la nomina degli organi straordinari. Obiettivo della procedura è accertare la situazione aziendale e avviare soluzioni nell'interesse dei depositanti.
Se ci sono ragioni di assoluta urgenza, in presenza degli stessi presupposti per l'avvio dell'amministrazione straordinaria, la Banca d'Italia può nominare uno o più commissari che assumono i poteri di amministrazione dell'intermediario per un massimo di due mesi ("gestione provvisoria").
Quando la crisi ha assunto caratteri di irreversibilità, l'intermediario viene assoggettato a liquidazione coatta amministrativa, con provvedimento del Ministro dell'Economia e delle Finanze, emanato su proposta della Banca d'Italia. Anche in questo caso la nomina degli organi liquidatori compete alla Banca d'Italia.
La legge fallimentare trova applicazione, se compatibile, solo per quanto non espressamente previsto dal TUB. Nei casi di liquidazione coatta amministrativa i sistemi di garanzia dei depositanti, ai quali le banche italiane sono tenute ad aderire, effettuano i rimborsi nel limite di 100.000 euro per ciascun depositante.
Gli organi straordinari e liquidatori operano sotto il controllo della Banca d'Italia, cui spetta anche un potere autorizzativo per atti di particolare rilevanza.
Le procedure che riguardano le banche comunitarie sono disciplinate dalla normativa dello Stato d'origine e producono i loro effetti nell'ordinamento nazionale senza ulteriori formalità.
Per informazioni sui provvedimenti disposti può essere consultato il Bollettino di vigilanza nella sezione Provvedimenti straordinari.