Versione italiana  [ A | A | A ]


Advanced search

Skip navigation


In:

Operatori professionali in oro - Violazioni e sanzioni

Abusivo esercizio dell'attività

Chiunque svolge l'attività di commercio di oro senza averne dato comunicazione alla Banca d'Italia, ovvero in assenza dei requisiti richiesti, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da € 2.065 a € 10.329 (art. 4, comma 1, della Legge n. 7/2000).

Violazioni dell'obbligo di dichiarazione

Le violazioni dell'obbligo di dichiarazione di cui all'articolo 1, comma 2, della Legge n. 7/2000 sono punite, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della citata Legge, con la sanzione amministrativa da un minimo del 10% ad un massimo del 40% del valore negoziato. Per l'accertamento di tali violazioni si applicano le disposizioni del Testo unico delle norme di legge in materia valutaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988 , n. 148 e successive modificazioni.

In materia sanzionatoria, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 16 della medesima legge.


  • Press releases in chronological order, news on important issues for the Bank, the schedule of events, procedures for accreditation for journalists, timetable of statistical publications, photo gallery and video gallery.
  • twitter
  • Click here

E-MAIL ALERT AND RSS SERVICES

  • Receive an e-mail with a link whenever the Bank of Italy posts new material on its website (speeches, working papers, press releases, statistics, etc.)

    Subscribe to E-mail Alert service

    RSS (Really Simple Syndication) is a way of distributing web content that permits the publication of new material to be notified automatically on your computer in real time.

    Subscribe to RSS service

Back to top