Chiunque svolge l'attività di commercio di oro senza averne dato comunicazione alla Banca d'Italia, ovvero in assenza dei requisiti richiesti, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da € 2.065 a € 10.329 (art. 4, comma 1, della Legge n. 7/2000).
Le violazioni dell'obbligo di dichiarazione di cui all'articolo 1, comma 2, della Legge n. 7/2000 sono punite, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della citata Legge, con la sanzione amministrativa da un minimo del 10% ad un massimo del 40% del valore negoziato. Per l'accertamento di tali violazioni si applicano le disposizioni del Testo unico delle norme di legge in materia valutaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988 , n. 148 e successive modificazioni.
In materia sanzionatoria, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 16 della medesima legge.
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