Determinazione degli standard cui deve rispondere l'oro grezzo per avvalersi della qualifica di "buona consegna" nel mercato nazionale e criteri per il rilascio della certificazione di idoneita' alla "buona consegna" alle aziende, in attuazione dell'articolo 1, commi 8 e 9 della Legge 17 gennaio 2000, n. 7.
IL PRESIDENTE
Vista la legge 17 gennaio 2000, n. 7 contenente la nuova disciplina del mercato dell'oro, anche in attuazione della direttiva 98/80/CE del Consiglio, del 12 ottobre 1998;
Visto l'articolo. 1, comma 8 di detta legge, a norma del quale l'Ufficio Italiano dei Cambi fissa, coerentemente con gli standard in uso nei principali mercati internazionali, gli standard cui deve rispondere l'oro grezzo per avvalersi della qualifica di "buona consegna" nel mercato nazionale;
Visto l'articolo 1, comma 9, lettera a), di detta legge, che rimette all'Ufficio Italiano dei cambi la certificazione dell'idoneità delle aziende produttrici alla "buona consegna" sul mercato nazionale;
Visto che ai sensi dell'articolo 1, comma 9, lettera b, di detta legge, l'Ufficio italiano dei cambi "vigila sulla permanenza dei presupposti della certificazione, in difetto dei quali provvede alla revoca del relativo provvedimento";
Visto l'articolo 1, comma 9 lettera c), di detta legge, che rimette all'Ufficio Italiano dei cambi l'individuazione, sulla base di criteri predefiniti, dei soggetti, pubblici o privati, dai quali potranno essere rilasciate alle aziende interessate le attestazioni tecniche e merceologiche necessarie alla certificazione;
Viste le delibere del Consiglio dell'Ufficio italiano dei cambi del 25 gennaio 2002 e del 20 giugno 2003, concernenti l'approvazione dei criteri per la determinazione degli standard dell'oro di "buona consegna", per il rilascio della certificazione e per l'individuazione dei soggetti abilitati al rilascio delle attestazioni tecniche e merceologiche;
Considerato che con la suddetta delibera consiliare del 25 gennaio 2002 l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato SpA., in possesso dei requisiti predefiniti dall'Ufficio Italiano dei Cambi, ai sensi all'articolo 1, comma 9, lettera c) della legge 17 gennaio 2000, n. 7, è stato individuato come soggetto idoneo ad effettuare il rilascio alle aziende interessate delle attestazioni tecniche e merceologiche necessarie alla certificazione;
Considerato che, ai sensi dell'articolo 1 della legge 20 aprile 1978, n. 154, l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. ha, tra gli altri, il compito di eseguire "saggi su monete e metalli per conto dello Stato e di privati";
Considerato che gli standard della London Bullion Market Association sono in uso nei mercati internazionali:
EMANA:
le seguenti disposizioni attuative:
Articolo 1
(Definizioni)
Nel presente provvedimento si intendono per:
Articolo 2
(Determinazione degli standard dell'oro di "buona consegna")
Ai sensi dell'articolo 1, comma 8 della Legge, l'oro di "buona consegna", sotto forma di lingotto, deve avere le seguenti caratteristiche:
- difetti esteriori;
- restringimenti eccessivi;
- irregolarità;
- stratificazioni o scabrosità (ruvidezza);
- marchio di identificazione di cui all'articolo 7 del decreto legislativo del 22 maggio 1999, n. 251;
- marchio della sede produttiva, nell'ipotesi di azienda con più sedi produttive;
- numero di serie;
- titolo espresso in millesimi secondo quanto prescritto dall'articolo 3 del decreto legislativo del 22 maggio 1999, n. 251.
Articolo 3
(Requisiti per il rilascio della certificazione)
1 .L'azienda che richiede la certificazione deve possedere i seguenti requisiti di affidabilità:
2. I partecipanti al capitale, gli amministratori e i dipendenti investiti di funzioni di direzione tecnica e commerciale dell'azienda che richiede la certificazione devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dagli articoli 108 e 109 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, emanato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
3. L'azienda che richiede la certificazione deve possedere i seguenti requisiti di capacità tecnica e merceologica:
Articolo 4
(Modalità e tariffe per la richiesta ed il rilascio della certificazione)
1. L'azienda richiedente il rilascio della certificazione deve inoltrare la richiesta all'Ufficio completa di tutta la documentazione necessaria idonea a dimostrare il possesso dei requisiti di affidabilità e di onorabilità di cui all'articolo 3, commi 1 e 2 e deve contestualmente inoltrare all'Istituto attestatore la richiesta per il rilascio dell'attestazione concernente il possesso dei requisiti delle capacità tecniche e merceologiche di cui all'articolo 3, comma 3.
2. La richiesta inoltrata all'Ufficio deve contenere le seguenti informazioni:
3. La richiesta deve essere corredata dai seguenti documenti:
4. L'Ufficio, ricevuta la richiesta, verifica la completezza della documentazione allegata e il possesso, da parte dell'azienda, dei requisiti di cui all'articolo 3, commi 1 e 2.
5. L'Ufficio entro sessanta giorni comunicherà all'azienda richiedente e all'Istituto attestatore l'esito della verifica di cui al precedente comma e, in caso di esito favorevole, rilascerà formale benestare all'Istituto attestatore affinché provveda ad espletare le operazioni di accertamento del possesso da parte dell'azienda dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 3.
6. L'Istituto attestatore, ricevuto il benestare dell'Ufficio di cui al precedente comma, invierà all'azienda il testo di contratto che regola l'espletamento delle operazioni di accertamento, richiedendo, al contempo, alla stessa azienda un anticipo del 50 per cento sul compenso dovuto per le attività di accertamento, di cui al successivo articolo 5 pari a complessivi euro undicimila (IVA esclusa). Saranno a carico dell'azienda le eventuali spese di vacazione necessarie ad espletare la predetta attività di verifica.
7. L'importo del compenso dovuto per le predette attività di verifica potrà subire, su richiesta motivata dell'Istituto attestatore, futuri adeguamenti da concordare previamente con l'Ufficio.
8. L'Istituto attestatore non procederà al compimento delle operazioni di verifica dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 3, nel caso in cui l'azienda richiedente non corrisponda l'anticipo richiesto e/o non restituisca il contratto sottoscritto, con l'impegno a prestare la massima collaborazione nello svolgimento dei test di verifica e con l'impegno di versare il compenso dovuto per le relative attività.
Articolo 5
(Accertamento dei requisiti delle capacità tecniche e merceologiche di cui all'articolo 3, comma 3)
1. L'accertamento dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 3, viene compiuto dall'Istituto attestatore attraverso specifiche operazioni di verifica.
2. Preliminarmente alle operazioni di accertamento di cui al precedente comma, l'azienda può richiedere eventualmente all'Istituto attestatore una visita di pre-audit presso la propria sede produttiva, onde constatare il possesso, da parte dell'azienda stessa, di organizzazione, professionalità e tecnologie di sicuro affidamento per poter dare avvio alle operazioni di accertamento dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 3.
3. In sede di visita di pre-audit, l'Istituto attestatore può suggerire all'azienda l'adozione di quelle misure ritenute necessarie e/o utili per poter dare avvio alle operazioni di accertamento dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 3. La visita di pre-audit non vincola in alcun modo l'Istituto attestatore sull'esito dell'eventuale successiva procedura per il rilascio dell'attestazione del possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 3, né l'Ufficio in ordine all'emanazione del provvedimento finale di certificazione di idoneità alla "buona consegna". Le spese della fase di pre-audit, che non sono comprese nel compenso complessivo di cui all'articolo 4, comma 6, sono a carico dell'azienda, secondo criteri preventivamente e autonomamente concordati con l'Istituto attestatore.
4. Ai fini dell'accertamento del possesso del requisito di cui all'articolo 3, comma 3 lettera a):
5. Ai fini dell'accertamento del possesso del requisito di cui all'articolo 3, comma 3, lettera b):
- il peso dei lingotti sia compreso tra 12.350 e 12.650 grammi;
- la purezza dei lingotti abbia titolo minimo di 995 millesimi;
- i lingotti abbiano la forma di un tronco di piramide a base rettangolare con angoli smussati e non acuti;
- l'aspetto esteriore dei lingotti sia privo di:
- difetti esteriori;
- restringimenti eccessivi;
- irregolarità;
- stratificazioni o scabrosità;
- il lingotto rechi impressi i seguenti dati:
- marchio di identificazione di cui all'articolo 7 del decreto legislativo del 22 maggio 1999, n. 251;
- marchio della sede produttiva, nell'ipotesi di azienda con più sedi produttive;
- numero di serie;
- titolo espresso in millesimi secondo quanto prescritto dall'articolo 3 del decreto legislativo del 22 maggio 1999, n. 251;
6. Ai fini dell'accertamento del possesso del requisito di cui all'articolo 3, comma 3 lettera c), l'Istituto attestatore provvede a recarsi presso la sede produttiva dell'azienda onde verificare il reale possesso da parte dell'azienda stessa di organizzazione, professionalità e tecnologie idonee a garantire il mantenimento ed il rispetto nel tempo degli standard cui deve rispondere l'oro per avvalersi della qualifica di "buona consegna" nel mercato nazionale.
Nel caso in cui l'Istituto attestatore accerti che l'azienda, pur avendo dato prova di sicura affidabilità, non dispone a pieno di quei requisiti tecnici idonei ad assicurare la capacità di mantenimento nel tempo degli standard di "buona consegna", l'Istituto attestatore stesso fornisce indicazioni all'azienda per l'adozione delle misure ritenute necessarie e/o utili al riguardo e fissa un termine per la relativa attuazione. Alla scadenza effettua un'ulteriore verifica di audit. Le spese di tale seconda verifica saranno a carico dell'azienda secondo criteri preventivamente ed autonomamente concordati con l'Istituto attestatore.
7. Al termine delle operazioni di accertamento del possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 3, l'Istituto attestatore invierà, entro sei mesi dalla data di ricevimento del benestare dell'Ufficio rilasciato ai sensi all'articolo 4, comma 5, formale attestazione all'azienda e all'Ufficio stesso circa l'esito positivo o negativo degli accertamenti effettuati.
8. Tale termine di sei mesi, da riferirsi a ogni singola azienda o ad ogni singola sede produttiva, deve intendersi orientativo, potendo essere prorogato per effetto di più richieste di verifica contemporanee inviate dalle aziende, ovvero per l'espletamento della visita di pre-audit o di più visite di audit, ovvero per cause e ritardi imputabili alle aziende.
9. In nessun caso, comunque, l'Istituto attestatore risponde di ritardi dovuti a negligenza, imperizia o incuria da parte dell'azienda e, in genere, a una mancata collaborazione dell'azienda stessa con l'Istituto attestatore nell'espletamento del proprio incarico.
10. L'Istituto attestatore non rilascia la suddetta attestazione nel caso in cui l'azienda, al termine dei test di accertamento, non abbia versato l'importo totale del compenso dovuto, come determinato ai sensi dell'articolo 4, comma 6, dietro presentazione di fattura.
Articolo 6
(Rilascio della certificazione)
1. L'Ufficio, in caso di esito positivo degli accertamenti sul possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 3, rilascia all'azienda la certificazione con apposito provvedimento; in caso di esito negativo dei suddetti accertamenti, comunica all'azienda il diniego del provvedimento di certificazione dandone notizia, contestualmente, all'Istituto attestatore.
Articolo 7
(Vigilanza dell'Ufficio sulla permanenza dei requisiti di cui all'articolo 3 e conferma della certificazione)
1. L'Ufficio, ai sensi dell'articolo 1, comma 9, lettera b) della Legge, vigila, mediante controlli periodici, sulla permanenza dei requisiti di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
2. L'Ufficio si avvale dell'Istituto attestatore al fine di verificare la permanenza dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 3.
3. Le visite periodiche verranno richieste dall'Ufficio, previo accertamento della permanenza, in capo all'azienda certificata, dei requisiti di cui all'articolo 3, commi 1 e 2.
4. Decorsi tre anni dal rilascio della certificazione, l'Istituto attestatore provvederà, su richiesta dell'Ufficio e previa comunicazione all'azienda certificata, ad effettuare visite periodiche, di norma biennali, onde verificare la permanenza in capo all'azienda dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 3, tali da assicurare gli standard di "buona consegna".
5. Al termine delle visite periodiche, l'Istituto attestatore invierà formale attestazione all'azienda e all'Ufficio circa l'esito positivo o negativo degli accertamenti effettuati, ai fini della conferma o della revoca della certificazione.
6. Il compenso dovuto all'Istituto attestatore per le attività di verifica periodica, pari a complessivi euro tremiladuecento (IVA esclusa) per ciascuna visita, oltre alle spese di vacazione necessarie per l'espletamento dell'incarico, sarà a carico dell'azienda certificata.
7. L'importo del compenso per le predette attività di verifica periodica potrà subire, su richiesta motivata dell'Istituto attestatore, futuri adeguamenti da concordare previamente con l'Ufficio.
8. L'Istituto attestatore non procederà al rilascio della suddetta attestazione, nel caso in cui l'azienda non abbia versato il compenso dovuto, come determinato al comma precedente, per le operazioni di verifica periodica dietro presentazione di fattura.
9. L'Ufficio, in caso di esito positivo dei controlli periodici, conferma la certificazione con apposito provvedimento; in caso di esito negativo dei suddetti controlli revoca la certificazione all'azienda con apposito provvedimento.
10. L'Ufficio provvede alla revoca del provvedimento di certificazione qualora verifichi, nei controlli periodici di cui al precedente comma 1, la circostanza che per l'azienda certificata non sussista almeno uno dei requisiti di cui all'articolo 3.
Articolo 8
(Riconoscimento degli standard internazionali)
1. Gli standard definiti dalla London Bullion Market Association sono riconosciuti nel mercato nazionale.
2. L'Ufficio conferisce, su richiesta, la certificazione alle imprese iscritte nella "good delivery list", tenuta dalla London Bullion Market Association.
Articolo 9
(Entrata in vigore)
Il presente Provvedimento entra in vigore il 30 ottobre 2003.
Roma, 23 giugno 2003
IL PRESIDENTE
A. Fazio