Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti di professionalità e di onorabilità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 109 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visto il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (di seguito "testo unico"), emanato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
Visto l'articolo 109, comma 1, del testo unico, in base al quale coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso i soggetti iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 106 del testo unico (di seguito "intermediari finanziari") devono possedere i requisiti di professionalità e di onorabilità stabiliti con regolamento del Ministro del tesoro, adottato sentiti la Banca d'Italia e l'U.I.C.;
Visto l'articolo 109, comma 3, del testo unico, in base al quale il regolamento previsto dal comma 1 stabilisce le cause che comportano la sospensione dalla carica e la sua durata;
Sentita la Banca d'Italia;
Sentito l'Ufficio italiano dei cambi;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi in data 9 novembre 1998;
Vista la nota del 7 dicembre 1998 con la quale, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400, lo schema di regolamento è stato comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
ADOTTA
il seguente regolamento:
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Note
- Per il testo dell'art. 109 del D.Lgs. n. 385/1993 v. nelle note alle premesse e in nota all'art. 1.
Note alle premesse:
- Il D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, reca: "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia".
- Il testo dell'art. 106 del citato D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, è il seguente:
"Art. 106. - 1. L'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazione di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi è riservato a intermediari finanziari iscritti in un apposito elenco tenuto dal Ministro del tesoro, che si avvale dell'U.I.C.
2. Gli intermediari finanziari indicati nel comma 1 possono svolgere esclusivamente attività finanziarie, fatte salve le riserve di attività previste dalla legge.
3. L'iscrizione nell'elenco è subordinata al ricorrere delle seguenti condizioni:
a) forma di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata o di società cooperativa;
b) oggetto sociale conforme al disposto del comma 2;
c) capitale sociale versato non inferiore a cinque volte il capitale minimo previsto per la costituzione delle società per azioni;
d) possesso da parte dei partecipanti al capitale e degli esponenti aziendali dei requisiti previsti dagli articoli 108 e 109.
4. Il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'U.I.C.:
a) specifica il contenuto delle attività indicate nel comma 1, nonché in quali circostanze ricorra l'esercizio nei confronti del pubblico. Il credito al consumo si considera comunque esercitato nei confronti dei pubblico anche quando sia limitato all'ambito dei soci;
b) per gli intermediari finanziari che svolgono determinati tipi di attività, può, in deroga a quanto previsto dal comma 3, vincolare la scelta della forma giuridica, consentire l'assunzione di altre forme giuridiche e stabilire diversi requisiti patrimoniali.
5. Le modalità di iscrizione nell'elenco sono disciplinato dal Ministro del tesoro, sentito l'U.I.C.; l'U.I.C. dà comunicazione delle iscrizioni alla Banca d'Italia e alla Consob.
6. L'U.I.C. può chiedere agli intermediari finanziari la comunicazione di dati e notizie per verificare il permanere delle condizioni per l'iscrizione nell'elenco.
7. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari finanziari comunicano all'U.I.C., con le modalità dallo stesso stabilite, le cariche analoghe ricoperte presso altre società ed enti di qualsiasi natura".
- Il testo dell'art. 109, commi 1 e 3, del citato D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, è il seguente:
" 1. Con regolamento del Ministro del tesoro adottato, sentiti la Banca d'Italia e l'U.I.C., ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, vengono determinati i requisiti di professionalità e di onorabilità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari finanziari".
"3. Il regolamento previsto dal comma 1 stabilisce le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata. La sospensione è dichiarata con le modalità indicate dal comma 2".
- Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri", è il seguente:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
1. I consiglieri di amministrazione degli intermediari finanziari devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di:
a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese;
b) attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o, comunque, funzionali all'attività dell'intermediario finanziario;
c) attività di insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche;
d) funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico-finanziarie.
2. Il presidente del consiglio di amministrazione deve essere scelto secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un quinquennio attraverso l'esercizio dell'attività o delle funzioni indicate nel comma 1.
3. L'amministratore delegato, l'amministratore unico ed il direttore generale devono essere in possesso di una specifica competenza in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa maturata attraverso esperienze di lavoro in posizione di adeguata responsabilità per un periodo non inferiore ad un quinquennio. La medesima esperienza può essere stata maturata in imprese aventi una dimensione comparabile con quella dell'intermediario finanziario presso il quale la carica deve essere ricoperta. Analoghi requisiti sono richiesti per le cariche che comportano l'esercizio di funzioni equivalenti a quella di direttore generale.
4. Il consiglio di amministrazione, nel verificare, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del testo unico, la sussistenza dei requisiti previsti dai commi 2 e 3, sentito l'interessato, previa contestazione dei requisiti mancanti da effettuarsi almeno quindici giorni prima dell'audizione, valuta l'esperienza anche in relazione alle esigenze gestionali dell'intermediario finanziario, indicando nel verbale della riunione le valutazioni effettuate.
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Note
- Il testo dell'art. 109, comma 2, del citato D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, è il seguente:
"2. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dall'ufficio. Essa è dichiarata dal consiglio di amministrazione entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto".
1. I soggetti competenti al controllo dei conti di intermediari finanziari devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili.
1. Non possono ricoprire cariche di amministratori, direttori generali e sindaci in intermediari finanziari coloro che, almeno per i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti, hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate. Le frazioni superiori a sei mesi nell'ultimo esercizio equivalgono a un esercizio intero.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche a coloro che:
a) hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria;
b) nell'esercizio della professione di agente di cambio, non abbiano fatto fronte agli impegni previsti dalla legge, o si trovino in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato.
3. Il divieto di cui ai commi 1 e 2 ha la durata di tre anni dall'adozione dei provvedimenti. Il periodo è ridotto ad un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento sia stato adottato su istanza dell'imprenditore o degli organi amministrativi dell'impresa.
1. Le cariche, comunque denominate, di amministratore, sindaco e direttore generale negli intermediari finanziari non possono essere ricoperte da coloro che:
a) si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile;
b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575, salvi gli effetti della riabilitazione;
c) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
3) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.
2. Le cariche, comunque denominate, di amministratore, sindaco e direttore generale in intermediari finanziari non possono essere ricoperte da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera c), salvo il caso dell'estinzione del reato; le pene previste dal comma 1, lettera c), numeri 1) e 2), non rilevano se inferiori ad un anno.
3. Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, la verifica dell'insussistenza delle condizioni previste dai commi 1 e 2 è effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale.
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Note
- Il testo dell'art. 2382 del codice civile è il seguente:
"Art. 2382 (Cause d'ineleggibilità e di decadenza). - Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici (28, 29 c.p.) o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi".
- La legge 27 dicembre 1956, n. 1423, reca: "Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità".
- La legge 31 maggio 1965, n. 575, reca: "Disposizioni contro la mafia".
- Il titolo XI del libro V del codice civile recita: "Disposizioni penali in materia di società e di consorzi", e il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, reca: "Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, della amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa".
1. Costituiscono cause di sospensione dalle funzioni di amministratore, sindaco e direttore generale:
a) la condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui al precedente articolo 4, comma 1, lettera c);
b) l'applicazione su richiesta delle parti di una delle pene di cui al precedente articolo 4, comma 2, con sentenza non definitiva;
c) l'applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'articolo 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, da ultimo sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni e integrazioni;
d) l'applicazione di una misura cautelare di tipo personale.
2. Il consiglio di amministrazione iscrive l'eventuale revoca dei soggetti dei quali ha dichiarato la sospensione fra le materie da trattare nella prima assemblea utile successiva al verificarsi di una delle cause di sospensione indicate nel comma 1. La revoca è dichiarata, sentito l'interessato nei confronti del quale è effettuata la contestazione, almeno quindici giorni prima della sua audizione. La sospensione del direttore generale nominato dagli amministratori non può durare oltre quarantacinque giorni, trascorsi i quali il consiglio di amministrazione deve deliberare se procedere alla revoca. L'esponente non revocato è reintegrato nel pieno delle funzioni. Nei casi previsti dalle lettere c) e d) del comma 1, la sospensione si applica in ogni caso per l'intera durata delle misure ivi previste.
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Note
- Il testo dell'art. 10, comma 3, della citata legge 31 maggio 1965, n. 575, sostituito dall'art. 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni e integrazioni, è il seguente:
"3. Nel corso del procedimento di prevenzione, il tribunale, se sussistono motivi di particolare gravità, può disporre in via provvisoria i divieti di cui ai commi 1 e 2 e sospendere l'efficacia delle iscrizioni, delle erogazioni e degli altri provvedimenti ed atti di cui ai medesimi commi. Il provvedimento del tribunale può essere in qualunque momento revocato dal giudice procedente e perde efficacia se non è confermato con il decreto che applica la misura di prevenzione".
1. Per i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione di intermediari finanziari alla data di entrata in vigore del presente regolamento, la mancanza dei requisiti di cui al precedente articolo 1 non previsti dalla normativa previgente non rileva.
2. Per gli esponenti in carica alla data di entrata in vigore del presente regolamento la mancanza dei requisiti di cui ai precedenti articoli 3, 4 e 5 non previsti dalla normativa previgente non rileva se verificatasi antecedentemente alla data stessa.
3. Gli intermediari finanziari costituiti in forma di società cooperativa si adeguano alle disposizioni del precedente articolo 2 entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 30 dicembre 1998
p. Il Ministro: PINZA
Visto, il Guardasigilli: DILIBERTO
Registrato dalla Corte dei Conti il 26 marzo 1999. Registro n.1 Tesoro bilancio e programmazione economica, foglio n. 353
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.