Il soggetto che intende esercitare in via professionale il commercio di oro deve darne comunicazione alla Banca d'Italia prima dell'avvio dell'attività.
Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità, la Banca d'Italia, ricevuta la Comunicazione, rende noto l'avvio del procedimento ai soggetti interessati. La comunicazione di avvio indica l'oggetto del procedimento promosso, l'unità organizzativa e la persona responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento nonché la struttura alla quale indirizzare la richiesta di accesso ai documenti amministrativi, ai sensi del capo V della Legge n. 241/1990 e relative disposizioni di attuazione emanate dalla Banca d'Italia. Nella comunicazione sono indicati, inoltre, la data entro la quale deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione.
Il termine per la conclusione del procedimento è fissato in 120gg dalla data di ricezione della previa Comunicazione.
Entro il suddetto termine, la Banca, in presenza dei requisiti richiesti, comunica, con proprio provvedimento, il codice operatore attribuito al soggetto che ha effettuato la Comunicazione.
Nel silenzio dell'amministrazione ricevente, sempre che sussistano i requisiti, decorsi 120 gg dalla data di acquisizione della domanda di iscrizione, risultante da ricevuta di ritorno o timbro apposto dalla Banca d'Italia, la domanda si intende accolta (principio del silenzio assenso).
La Banca d'Italia non fornisce informazioni nel corso dell'istruttoria.
E' possibile verificare se un soggetto è stato registrato tra gli "Operatori professionali in oro" consultando la sezione "Consultazione Elenco Operatori professionali in oro " di questo sito.
L'indicazione contenuta sul sito internet è valida ai fini dell'attestazione dell'avvenuta iscrizione.
La Banca d'Italia non fornisce duplicati attestanti l'avvenuta iscrizione.
Le Comunicazioni non sottoscritte o prive della copia del documento d'identità del legale rappresentante sono considerate irricevibili. L'irricevibilità dell'istanza viene notificata alla parte con apposita comunicazione scritta.
In caso di assenza o incompletezza delle attestazioni e delle informazioni richieste, ovvero di oggetto sociale non conforme alle disposizioni che regolano la materia, la Banca comunica all'interessato le irregolarità o incompletezze rilevate nell'istanza.
Nel caso di domanda irregolare o incompleta il termine di 120 giorni, previsto per la conclusione del procedimento, decorre dalla data di ricezione da parte della Banca della Comunicazione regolarizzata o completata.
Qualora si renda necessario richiedere informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in suo possesso o non direttamente acquisibili presso altre amministrazioni o autorità, ovvero per effettuare ulteriori approfondimenti, la Banca può sospendere, per una sola volta, il termine per la conclusione del procedimento. In tal caso il termine di 120 gg. per la conclusione del procedimento riprende a decorrere dall’acquisizione delle informazioni richieste. La sospensione, in ogni caso, non può eccedere i 180 gg.
La mancanza anche di un solo requisito richiesto per l’esercizio in via professionale del commercio di oro determina, ai sensi dell’art. 10 bis della Legge 241/1990, il rigetto dell’istanza.
La Banca comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all’accoglimento della domanda. Entro il termine di 10 gg. dalla ricezione dei motivi ostativi, gli istanti possono presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate di idonea documentazione. Detta comunicazione interrompe il termine previsto per la conclusione del procedimento; un nuovo termine di 120 gg ricomincia, pertanto, a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni ovvero, in mancanza, dalla scadenza del termine fissato di 10gg.
Il mancato riscontro nei termini suindicati determina il rigetto definitivo dell’istanza.
Operatori professionali in oro