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MEDIATORI CREDITIZI - Variazioni

Persone fisiche
Le persone fisiche iscritte nell'Albo devono comunicare alla Banca d'Italia senza ritardo, avvalendosi del modulo BI/MC-VAR-A, le circostanze che potrebbero comportare il venir meno dei requisiti di onorabilità nonché ogni altra variazione delle informazioni indicate in sede di iscrizione.

Società
Le società con sede legale in Italia e le stabili organizzazioni in Italia di società aventi sede legale all'estero devono comunicare alla Banca d'Italia senza ritardo, avvalendosi del modulo BI/MC-VAR-B, ogni variazione delle informazioni indicate in sede di iscrizione.
Qualora nuovi soggetti acquisiscano il controllo ai sensi dell'articolo 23 del TUB devono altresì essere comunicate le informazioni attinenti alla circostanza per la quale sussiste il controllo e alla percentuale del capitale posseduta, avvalendosi dell'apposito allegato B1 al modulo BI/MC-B.
Qualora nuovi soggetti acquisiscano cariche che comportano lo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo devono altresì essere comunicate le informazioni attinenti al tipo di carica e alla sussistenza dei requisiti di onorabilità avvalendosi dell'apposito allegato B2 al modulo BI/MC-B.
Unitamente agli allegati B1 e B2 deve essere trasmessa copia del documento di identità dei nuovi esponenti o soci di controllo.

La comunicazione di variazione dei dati, datata e firmata, completa dei relativi allegati, deve essere trasmessa alla Banca d'Italia mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o mezzi postali similari all'indirizzo:

Banca d'Italia
Servizio Supervisione Intermediari Specializzati
Casella Postale n. 298
UFFICIO POSTALE ROMA V.R.
00187 ROMA

Sopravvenuta mancanza dei requisiti di onorabilità

La mancanza sopravvenuta dei requisiti di onorabilità in capo alla persona fisica iscritta è causa di cancellazione dall'Albo.

Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la responsabilità della verifica della esistenza e della permanenza dei requisiti di onorabilità è rimessa all'organo amministrativo. La sopravvenuta mancanza dei requisiti di onorabilità in capo a taluno dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso società iscritte all'Albo, comporta la decadenza immediata dalla carica. La decadenza è dichiarata dall'organo amministrativo ai sensi delle disposizioni contenute nell'art.109 del TUB e delle relative disposizioni di attuazione. Le dichiarazioni di decadenza devono essere immediatamente comunicate alla Banca d'Italia.

La verifica dei requisiti in questione deve essere effettuata dall'organo amministrativo in occasione della nomina di nuovi esponenti ovvero dell'acquisto del controllo da parte di nuovi soggetti e comunque con cadenza almeno annuale. Entro il 31 marzo di ogni anno il legale rappresentante trasmette alla Banca d'Italia copia del verbale illustrativo della verifica compiuta.

 

Mediatori Creditizi

 

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