Chiunque svolge l'attività di mediazione creditizia senza essere iscritto nell'Albo è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da euro 2.065 a 10.329 (ai sensi dell'articolo 16, comma 7, della Legge n. 108/1996).
L'articolo 16, comma 9, della Legge n. 108/1996 stabilisce che, salvo che il fatto costituisca reato più grave, si punisce chi, nell'esercizio di attività bancaria, di intermediazione finanziaria o di mediazione creditizia, indirizza una persona, per operazioni bancarie o finanziarie, a un soggetto non abilitato all'esercizio dell'attività bancaria o finanziaria.
L'inosservanza delle disposizioni in materia di trasparenza e di pubblicità comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.032 a 12.911 (art. 144 T.U.B.). Detti importi sono stati quintuplicati a seguito dell'emanazione della Legge n. 262/2005.
La ripetuta violazione degli obblighi di pubblicità può comportare la sospensione dall'albo per un periodo non superiore a trenta giorni.
Inoltre, a norma dell'art. 133, comma 1, del T.U.B., l'uso, nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, delle parole "banca", "banco", "credito", "risparmio" ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dell'attività bancaria è vietato a soggetti diversi da banche. Qualora si intenda pubblicizzare la denominazione di una ditta individuale, si rende necessario indicare anche l'esatta specificazione del nome e del cognome integrali dell'iscritto all'albo nonché del relativo numero d'iscrizione.
La parola credito o locuzioni derivate può tuttavia essere utilizzata se nella denominazione o ragione sociale è prevista anche l'indicazione "mediazione creditizia" "mediatore creditizio", che qualifica esattamente l'attività svolta dal soggetto.
In generale per tutte le violazioni delle disposizioni contenute nel Testo Unico Bancario si applica la procedura sanzionatoria di cui all'art. 145 T.U.B.. Per i termini del procedimento si rinvia al Provvedimento della Banca d'Italia del 25 giugno 2008.