Avviso
Il decreto legislativo n. 141/2010 e successive modifiche prevede che la Banca d'Italia cessi la tenuta dell'albo dei mediatori creditizi al termine del periodo transitorio definito dal combinato disposto degli artt. 26, comma 4, e 28, comma 1-bis.
Pertanto, dal 1° gennaio 2013, possono continuare ad esercitare l'attività di mediazione creditizia, in base alla previgente disciplina, le società iscritte nel vecchio albo che hanno presentato, entro il 31 ottobre 2012, domanda di iscrizione nei nuovi elenchi tenuti dall'Organismo degli agenti e mediatori, fino alla data di iscrizione o di rigetto della istanza stessa da parte dell'OAM. Tali società possono avvalersi di persone fisiche già iscritte nel vecchio albo a condizione che siano state segnalate come collaboratori nell'istanza presentata all'OAM.
Nella presente sezione è pubblicato l'elenco aggiornato dei soggetti che beneficiano del richiamato regime transitorio.
Tutti gli altri soggetti (persone fisiche e società) iscritti nell'albo dei mediatori creditizi istituito ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 108/1996 sono cancellati d'ufficio dal 31 dicembre 2012.
Pertanto, è fatto obbligo ai soggetti cancellati di cessare l'esercizio dell'attività e di provvedere senza indugio ad eliminare ogni riferimento all'attività di mediazione creditizia dall'oggetto sociale, dalla ragione o denominazione sociale nonché da ogni altro segno distintivo dell'impresa fin qui utilizzato. E' altresì inibito l'uso del numero di iscrizione nell'albo dei mediatori creditizi a suo tempo attribuito.
