Avviso
Il decreto legislativo n. 141/2010 e successive modifiche prevede che la Banca d'Italia cessi la tenuta dell'albo dei mediatori creditizi al termine del periodo transitorio definito dal combinato disposto degli artt. 26, comma 4, e 28, comma 1-bis.
Pertanto, dal 1° gennaio 2013, possono continuare ad esercitare l'attività di mediazione creditizia, in base alla previgente disciplina, i soggetti iscritti nel vecchio albo che hanno presentato nei termini previsti, domanda di iscrizione nei nuovi elenchi tenuti dall'Organismo degli agenti e mediatori, L'esercizio di tale attività è consentito fino alla data di iscrizione o di rigetto della istanza stessa da parte dell'OAM.
Le società possono avvalersi di persone fisiche già iscritte nel vecchio albo a condizione che siano state segnalate come collaboratori nell'istanza presentata all'OAM.
Di seguito sono pubblicati gli elenchi aggiornati dei soggetti che beneficiano del richiamato regime transitorio:
Tutti gli altri soggetti (persone fisiche e società) iscritti nell'albo dei mediatori creditizi istituito ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 108/1996 sono stati cancellati d'ufficio il 31 dicembre 2012.
Pertanto, è fatto obbligo ai soggetti cancellati di cessare l'esercizio dell'attività e di provvedere senza indugio ad eliminare ogni riferimento all'attività di mediazione creditizia dall'oggetto sociale, dalla ragione o denominazione sociale nonché da ogni altro segno distintivo dell'impresa fin qui utilizzato. E' altresì inibito l'uso del numero di iscrizione nell'albo dei mediatori creditizi a suo tempo attribuito.
