I confidi iscritti nell'apposita sezione di cui all'art. 155, comma 4, del testo unico devono comunicare alla Banca d'Italia ogni variazione dei dati e delle informazioni fornite ai fini dell'iscrizione utilizzando esclusivamente il modulo di variazione VAR appositamente predisposto, ai sensi del Provvedimento Banca d'Italia del 14 maggio 2009, entro trenta giorni dal momento in cui si verifica la variazione o, se la modifica è soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro trenta giorni dalla data di iscrizione; nel caso di modifiche statutarie, al modulo di variazione VAR deve essere allegata una copia dello statuto del confidi dichiarato vigente dal legale rappresentante, da cui risultino le relative modifiche.
Nell'ipotesi in cui, a seguito della modifica dell'oggetto sociale, sussistano i presupposti per una diversa rubricazione nell'ambito dell'elenco generale o delle sue sezioni, il soggetto interessato inoltra alla Banca d'Italia una nuova istanza di iscrizione secondo le modalità previste dal Provvedimento BI 14.5.2009, indicando nell'apposito riquadro del modulo di iscrizione la precedente collocazione nell'elenco.
La comunicazione di variazione dei dati, datata e firmata, deve essere trasmessa alla Banca d'Italia mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o mezzi postali similari all'indirizzo:
BANCA D'ITALIA
Servizio Supervisione Intermediari Specializzati
Casella Postale n. 298
UFFICIO POSTALE ROMA V.R.
00187 ROMA