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CONFIDI - Violazioni e sanzioni

L'uso nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico delle parole "confidi", "consorzio, cooperativa, società consortile di garanzia collettiva dei fidi" ovvero di altre parole o locuzioni idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dell'attività di garanzia collettiva dei fidi è vietato a soggetti diversi dai confidi (art.13, comma 5, della Legge 24 novembre 2003, n.326). Chiunque contravviene al precedente disposto è punito con la medesima sanzione prevista dall'articolo 133, comma 3, del TUB. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 145 del TUB.

A norma dell'art. 133, comma 1, del TUB, l'uso, nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, delle parole "banca", "banco", "credito", "risparmio" ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dell'attività bancaria è vietato a soggetti diversi da banche.


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