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CONFIDI - Qualificazione dell'attività

I confidi iscritti ai sensi dell'art. 155, comma 4, del TUB nell'apposita sezione dell'elenco generale, possono svolgere esclusivamente l'attività di garanzia collettiva dei fidi che consiste nella "prestazione mutualistica e imprenditoriale di garanzie" volta a favorire l'accesso delle piccole e medie imprese associate al credito di banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario (art. 13, comma 1, del D.L. n. 269/2003 convertito in legge dalla L. n. 326/2003).

A tali operatori è pertanto precluso l'esercizio di prestazioni di garanzie diverse da quelle indicate e, in particolare, nei confronti del pubblico nonché l'esercizio delle altre attività riservate agli intermediari finanziari ex art.106.

I Confidi devono avere una compagine sociale costituita da piccole e medie imprese industriali, commerciali, turistiche e di servizi, da imprese artigiane e agricole, come definite dalla disciplina comunitaria.

Per "confidi di secondo grado", si intendono i consorzi con attività esterna, le società cooperative, le società consortili per azioni, a responsabilità limitata o cooperative, costituiti dai confidi ed eventualmente da imprese consorziate o socie di questi ultimi o da altre imprese. I confidi di secondo grado svolgono l'attività attività di rilascio di garanzie collettive dei fidi a favore dei confidi e delle imprese a essi aderenti e delle imprese consorziate o socie di questi ultimi.

In relazione ai descritti limiti operativi e alla finalità di sostegno delle PMI, i consorzi di garanzia collettiva dei fidi di cui al ripetuto art. 155, comma 4, del TUB sono espressamente sottratti all'applicazione delle disposizioni del Titolo V del TUB relative agli intermediari finanziari e la loro operatività non è sottoposta al regime di vigilanza prudenziale della Banca d'Italia, che viene invece esercitato nei confronti dei confidi iscritti nell'elenco speciale di cui all'art.107 del D.Lgs. 385/93. Più specificatamente nei confronti dei confidi iscritti ex art.155, comma 4, i poteri e gli interventi di controllo della Banca d'Italia sono finalizzati a verificare l'osservanza delle norme sulla trasparenza delle operazioni loro consentite.

I confidi che hanno un volume di attività finanziaria pari o superiore a 75 milioni di euro, sono tenuti, ai sensi dell'art.15 del D.M. 17 febbraio 2009, n.29, ad iscriversi nell'elenco speciale ex art. 107 TUB. Ai soli confidi iscritti nell'elenco speciale, ai sensi dell'art. 155, comma 4-bis e seguenti (commi introdotti dal medesimo art. 13 del D.L. n. 269/2003), è consentito esercitare, in via non prevalente, attività diverse da quella di garanzia collettiva dei fidi. In particolare, tali intermediari - sottoposti ad un regime di vigilanza prudenziale equivalente a quello delle banche - possono svolgere, oltre all'operatività tipica e prevalentemente nei confronti delle imprese consorziate o socie, le seguenti attività:

a) prestazione di garanzie a favore dell'amministrazione finanziaria dello Stato, al fine dell'esecuzione dei rimborsi di imposte alle imprese consorziate o socie;

b) gestione, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del TUB di fondi pubblici di agevolazione;

c) stipula, ai sensi dell'articolo 47, comma 3, del TUB, di contratti con le banche assegnatarie di fondi pubblici di garanzia o socie, al fine di facilitarne la fruizione.

L'uso della denominazione o qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico delle parole "confidi", "consorzio, cooperativa, società consortile di garanzia collettiva dei fidi" ovvero di altre parole o locuzioni idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dell'attività è vietato ai soggetti diversi dai confidi.


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