Si rammenta che i confidi non possono esercitare le attività riservate agli intermediari finanziari ex art.106 TUB. Pertanto a tali operatori è inibita la prestazione di garanzie diverse da quelle indicate e, in particolare, nei confronti del pubblico.
Il legale rappresentante dei confidi iscritti nell'apposita sezione di cui all'art. 155, comma 4, del TUB devono comunicare alla Banca d'Italia ogni variazioni dei dati e delle informazioni fornite ai fini dell'iscrizione utilizzando esclusivamente il modulo di variazione VAR appositamente predisposto, ai sensi del Provvedimento Banca d'Italia del 14 maggio 2009, entro trenta giorni dal momento in cui si verifica la variazione o, se la modifica è soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro trenta giorni dalla data di iscrizione; nel caso di modifiche statutarie, al modulo di variazione VAR deve essere allegata una copia dello statuto del confidi dichiarato vigente dal legale rappresentante, da cui risultino le relative modifiche.
Nell'ipotesi in cui, a seguito della modifica dell'oggetto sociale, sussistano i presupposti per una diversa rubricazione nell'ambito dell'elenco generale o delle sue sezioni, il soggetto interessato inoltra alla Banca d'Italia una nuova istanza di iscrizione secondo le modalità previste dal Provvedimento BI 14 maggio 2009, indicando nell'apposito riquadro del modulo di iscrizione la precedente collocazione nell'elenco.
La comunicazione di variazione dei dati, datata e firmata, deve essere trasmessa, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o mezzi postali all'indirizzo:
BANCA D'ITALIA
Servizio Supervisione Intermediari Specializzati
Casella Postale n. 298
UFFICIO POSTALE ROMA V.R.
00187 ROMA
Alla conclusione del primo esercizio, il confidi verifica che il patrimonio netto non sia inferiore a euro 250.000,00 e sia rispettato l'articolo 13, comma 14, della legge confidi. A tal fine, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio, il confidi invia alla Banca d'Italia lo schema di composizione del patrimonio netto utilizzando l'Allegato n. 3-bis del modulo domanda di iscrizione confidi.
Qualora, in occasione dell'approvazione del bilancio d'esercizio, risulti che il patrimonio netto è diminuito per oltre un terzo al di sotto del minimo stabilito dall'art.13, comma 14, della legge 326/2003, (Euro 250.000 comprensivo del fondio rischi indisponibili) gli amministratori devono sottoporre all'assemblea gli opportuni provvedimenti.
Se entro l'esercizio successivo la diminuzione del patrimonio netto non si è ridotta a meno di un terzo di tale minimo, l'assemblea che approva il bilancio deve deliberare l'aumento del fondo consortile o del capitale sociale ovvero il versamento, se lo statuto ne prevede l'obbligo per i consorziati o i soci, di nuovi contributi ai fondi rischi indisponibili, in misura tale da ridurre la perdita a meno di un terzo; in caso diverso deve deliberare lo scioglimento del confidi.
Se, per la perdita di oltre un terzo del fondo consortile o del capitale sociale, questo si riduce al di sotto del minimo stabilito, gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del fondo o del capitale e il contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore a detto minimo, o lo scioglimento del confidi.
Per i confidi costituiti come società consortili per azioni o a responsabilità limitata restano applicabili le ulteriori disposizioni del codice civile vigenti in materia di riduzione del capitale per perdite.
Ai Confidi si applicano gli obblighi antiriciclaggio di identificazione della clientela, di registrazione delle operazioni e di segnalazione delle operazioni sospette.
I Confidi sono tenuti all'osservanza delle disposizioni sulla trasparenza delle operazioni bancarie e finanziarie previste nelle sezioni da I a VII e nella sezione X del Provvedimento della Banca d'Italia del 29 luglio 2009 in materia di pubblicità e informazione precontrattuale, forma, contenuto minimo dei contratti, comunicazioni alla clientela, tecniche di comunicazione a distanza, servizi di pagamento, credito ai consumatori e requisiti organizzativi per la gestione dei reclami.
I confidi che hanno un volume di attività finanziaria pari o superiore a 75 milioni di euro, sono tenuti, ai sensi dell'art.15 del D.M. 17 febbraio 2009, n.29, ad iscriversi nell'elenco speciale ex art. 107 TUB.
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