English version  [ A | A | A ]


Ricerca avanzata

Salta la navigazione


Ti trovi in:

CONFIDI - Iscrizione

Requisiti per l'iscrizione

I requisiti per l'iscrizione (art. 4 del Provvedimento BI del 14 maggio 2009) sono:

  • natura giuridica: consorzi con attività esterna, società cooperative, società consortili per azioni, a responsabilità limitata o cooperative;
  • oggetto sociale che prevede esclusivamente lo svolgimento dell'attività di rilascio di garanzie collettive nei confronti delle piccole e medie imprese associate;
  • fondo consortile o capitale sociale, pari almeno a € 100.000, fermo restando per le s.p.a. consortili l'ammontare minimo previsto dal Codice Civile (attualmente, € 120.000);
  • quota di partecipazione di ciascuna impresa non inferiore a € 250, né superiore al 20% del capitale sociale o fondo consortile;
  • compagine sociale costituita da piccole e medie imprese industriali, commerciali, turistiche e di servizi, da imprese artigiane e agricole, come definite dalla disciplina comunitaria.

La legge sui confidi prevede che il patrimonio netto, comprensivo dei fondi rischi indisponibili e dei fondi rischi costituiti mediante accantonamenti di conto economico, non deve essere inferiore a € 250.000. Dell'ammontare minimo del patrimonio netto almeno un quinto deve essere costituito da apporti dei consorziati o da avanzi di gestione.

I requisiti sopraindicati devono essere espressamente previsti nello statuto del confidi.

Alla conclusione del primo esercizio, il Confidi deve verificare che il patrimonio netto non sia inferiore a euro 250.000,00 e sia rispettato l'articolo 13, comma 14, della legge confidi. A tal fine, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio, il Confidi invia alla Banca d'Italia lo schema di composizione del patrimonio netto utilizzando l'Allegato n. 3-bis del modulo Confidi.

Modalità di iscrizione

La domanda di iscrizione deve essere inoltrata, ai sensi del Provvedimento BI del 14 maggio 2009, utilizzando il modulo Domanda di iscrizione confidi reperibile nella sezione “Moduli” di questo sito.

I confidi devono presentare la domanda di iscrizione entro sessanta giorni dall’iscrizione nel registro delle imprese, se di nuova costituzione, ovvero dall'iscrizione nel registro delle imprese delle modifiche statutarie, se già costituiti. Per i confidi con forma giuridica di consorzio, il termine di presentazione della domanda di iscrizione decorre dalla data di registrazione del contratto nel registro delle imprese.

La Domanda di iscrizione confidi deve essere compilata in ogni sua parte, debitamente sottoscritta e corredata dei seguenti allegati:

a) certificato rilasciato dall’Ufficio del registro delle imprese o dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 attestante, a seconda dei casi, l’iscrizione della società nel registro delle imprese, l’iscrizione delle modifiche statutarie ovvero, nel caso di consorzi, la registrazione del contratto;

b) copia, dichiarata vigente dal legale rappresentante, dell’atto costitutivo e dello statuto sociale o, nel caso di consorzio, del contratto consortile;

c) schema di composizione del patrimonio netto del confidi (cfr. allegato n. 3-bis);

d) copia del documento di identità della persona che sottoscrive la domanda di iscrizione.

Le dichiarazioni rese in sede di iscrizione rispettano le disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

Si rammenta che, ai sensi dell'articolo 71 del TUB, è prevista l'effettuazione di idonei controlli delle dichiarazioni sostitutive rese, da effettuarsi anche a campione, nonché in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle stesse. Inoltre, ai sensi dell'articolo 76 del TUB, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia e può essere pronunciata la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere.

Si invitano gli interessati, all'atto della trasmissione della domanda di iscrizione, a comunicare l'esatto recapito postale al quale indirizzare la corrispondenza, ad esempio sede amministrativa ovvero denominazione dello studio professionale presso il quale la società richiedente l'iscrizione ha la sede legale.

La domanda di iscrizione completa degli allegati previsti, datata e firmata, deve essere trasmessa mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o mezzi postali similari a:

BANCA D'ITALIA
Servizio Supervisione Intermediari Specializzati
Casella Postale n. 298
UFFICIO POSTALE ROMA V.R.
00187 ROMA

L'iscrizione nell'elenco è gratuita.

Termini del procedimento

L'iscrizione deve essere effettuata prima dell'esercizio dell'attività.

Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità, la Banca d'Italia, ricevuta l'istanza d'iscrizione, comunica l'avvio del procedimento ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi. La comunicazione di avvio del procedimento indica l'oggetto del procedimento promosso, l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento del procedimento, nonché la struttura alla quale indirizzare la richiesta di accesso ai documenti amministrativi, ai sensi del capo V della legge n.241/1990 e relative disposizioni di attuazione emanate dalla Banca d'Italia. Nella comunicazione devono essere indicati inoltre, il termine entro il quale deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione.

Il termine per la conclusione del procedimento di iscrizione, fatte salve le ipotesi di sospensione e interruzione previste dal Provvedimento BI del 25 giugno 2008, è fissato in 120 gg. dalla data della ricezione dell'istanza. Entro la suddetta data, la Banca, in presenza dei requisiti richiesti, comunica con proprio provvedimento l'accoglimento dell'istanza e il numero di iscrizione in elenco.

Le istanze di iscrizione, nel silenzio dell'amministrazione ricevente (principio del silenzio assenso), semprechè sussistano i requisiti, si intendono accolte decorsi 120 gg dalla data della relativa ricezione, risultante da ricevuta di ritorno o timbro apposto dalla Banca d'Italia.

La Banca d'Italia non fornisce informazioni nel corso dell'istruttoria.

E' possibile verificare se un soggetto è iscritto consultando la sezione Consultazione Elenco di questo sito. L'indicazione contenuta sul sito internet è valida ai fini dell'attestazione dell'avvenuta iscrizione.

La Banca d'Italia non fornisce duplicati attestanti l'avvenuta iscrizione.

 

Domande irricevibili, irregolari o incomplete

Le domande di iscrizione non sottoscritte e/o prive della copia del documento di identità del legale rappresentante del soggetto istante, sono considerate irricevibili.

L'irricevibilità dell'istanza viene notificata alla parte, con apposita comunicazione scritta.

In caso di assenza o incompletezza delle attestazioni e/o informazioni richieste per l'iscrizione,la Banca comunica all'interessato le irregolarità e/o incompletezze di informazioni rilevate nelle istanze.

Nel caso di domanda irregolare o incompleta il termine di 120 giorni decorrerà dalla data di ricevimento da parte della Banca della domanda regolarizzata o completata (E' opportuno in tali casi ripresentare una nuova istanza, utilizzando l'apposito modulo, corredata della documentazione richiesta).

Sospensione dei termini

Qualora si renda necessario richiedere informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in suo possesso o non direttamente acquisibili presso altre amministrazioni o autorità, ovvero per effettuare ulteriori approfondimenti, la Banca può sospendere, per una sola volta, il termine per la conclusione del procedimento di iscrizione. Il termine di 120 gg. per la conclusione del procedimento riprende a decorrere dall'acquisizione delle informazioni richieste. La sospensione, in ogni caso, non potrà eccedere 180 gg.

Rigetto dell'istanza per mancanza dei requisiti

Ai sensi dell'art.10 bis della Legge 241/1990, la mancanza anche di un solo requisito richiesto per l'iscrizione determina il rigetto dell'istanza. La Banca comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di 10 gg. dal ricevimento della comunicazione gli istanti possono presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. Detta comunicazione interrompe i termini per la conclusione del procedimento che ricominciano a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni ovvero, in mancanza, dalla scadenza del termine fissato di 10 gg..

Il mancato accoglimento delle osservazioni prodotte ovvero il mancato riscontro nei termini suindicati determinano il rigetto dell'istanza.


  • Questa sezione ospita i comunicati stampa della Banca d'Italia in ordine cronologico, le notizie su temi di rilevanza per l'Istituto, l'agenda degli eventi, le procedure di accreditamento e le richieste di informazioni dei giornalisti, il calendario delle pubblicazioni statistiche, foto gallery e video gallery.
  • twitter
  • Vai a Media ed Eventi

E-MAIL ALERT E RSS

  • Il servizio di E-mail Alert consente di ricevere avvisi in posta elettronica sulle novità pubblicate sul sito della Banca d'Italia.

    Iscriviti al servizio E-mail Alert

    RSS (Really Simple Syndication) è una modalità di distribuzione di contenuti web che consente la notifica automatica delle novità pubblicate direttamente sul proprio computer e in tempo reale.

    Iscriviti al servizio RSS

Torna all'inizio della pagina