Attraverso la consultazione dell'Elenco degli iscritti è possibile rinvenire tutte le informazioni relative ai soggetti iscritti. Pertanto, la Banca d'Italia non fornisce informazioni attraverso altri canali sullo stato di iscrizione di un soggetto, desumibile dalla consultazione dell'elenco.
Al fine di evitare che le informazioni contenute nell'elenco possano essere interpretate in modo non corretto dagli utenti, si precisa che l'avvenuta iscrizione nell'elenco generale o nelle apposite sezioni di esso attesta, per i terzi, che l'intermediario ha dimostrato di essere in possesso dei requisiti formali prescritti dalla legge ed è pertanto legittimato allo svolgimento dell'attività finanziaria dichiarata.
L'iscrizione nell'elenco non garantisce la corretta gestione operativa da parte degli intermediari finanziari; infatti, la vigente normativa non assegna alla Banca d'Italia compiti di vigilanza sull'andamento della gestione degli intermediari stessi.
Si rammenta che i Confidi iscritti nell'apposita sezione dell'elenco generale ex art.155 comma 4, possono prestare garanzie solo ed esclusivamente nei confronti delle imprese associate.
Con riferimento all'attività di concessione di finanziamenti nella forma del rilascio di garanzie nei confronti del pubblico si invita a consultare l'elenco delle società iscritte nell'elenco generale abilitate a prestare garanzie nei confronti del pubblico, ai sensi dell'art. 11 del DM n. 29/2009.
Cliccando su "Iscritti" (vedi box a lato) è possibile consultare l'Elenco generale degli Intermediari Finanziari.
Per consultare soltanto l'Elenco dei Confidi è necessario selezionare "Intermediari finanziari ex art 155 comma 4" nel campo "Sezione iscrizione" e cliccare sul pulsante "Invia".
Per effettuare ricerche avanzate è possibile combinare più criteri, ad esempio per restringere la ricerca ad una regione. I risultati possono essere salvati in formato csv.