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CONFIDI - Cancellazione

Cancellazione su istanza di parte

La richiesta di cancellazione deve essere formulata utilizzando l'apposito modulo di cancellazione Can , sottoscritta dal rappresentante legale della società (dal liquidatore o dal curatore nei casi previsti al successivo punto d), e inviata alla Banca d'Italia entro 120 giorni dal verificarsi delle cause a base della richiesta.

La cancellazione dall'elenco può essere richiesta dal Confidi, tra l'altro, nelle ipotesi di seguito indicate:

a) cessazione totale dell'attività, con conseguente cancellazione del confidi dal registro delle imprese o trasformazioni societarie, come fusioni e incorporazioni, che comunque determinino il venir meno del soggetto iscritto;

b) adozione di provvedimenti di liquidazione, compresa l'ipotesi di assoggettamento alle procedure previste dal regio decreto legge 16 marzo 1942, n. 267.

Ai fini della presentazione dell'istanza in modo formalmente corretto, si rammenta che, deve essere allega copia del documento identificativo del sottoscrittore e documentazione comprovante la ricorrenza della causa di cancellazione.

Termini del procedimento di cancellazione su istanza di parte

Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità, la Banca d'Italia, ricevuta l'istanza di cancellazione, comunica l'avvio del procedimento ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti. La comunicazione di avvio del procedimento indica l'oggetto del procedimento promosso, l'unità organizzativa e la persona responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento del procedimento stesso, nonché la struttura alla quale indirizzare la richiesta di accesso ai documenti amministrativi, ai sensi del capo V della legge n.241/1990 e relative disposizioni di attuazione emanate dalla Banca d'Italia. Nella comunicazione sono indicati inoltre, la data entro la quale deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione.

Il termine del procedimento di cancellazione è fissato in 120 gg. dalla data di ricezione dell'istanza. Entro la suddetta data, la Banca, in presenza dei requisiti richiesti, comunica con proprio provvedimento l'accoglimento dell'istanza e provvede alla cancellazione dall'elenco nonché all'aggiornamento del sito internet.

Le istanze di cancellazione, nel silenzio dell'amministrazione ricevente, si intendono accolte decorsi 120 gg. dalla data della relativa ricezione (principio del silenzio assenso).

La Banca d'Italia non fornisce informazioni nel corso dell'istruttoria.


  • Questa sezione ospita i comunicati stampa della Banca d'Italia in ordine cronologico, le notizie su temi di rilevanza per l'Istituto, l'agenda degli eventi, le procedure di accreditamento e le richieste di informazioni dei giornalisti, il calendario delle pubblicazioni statistiche, foto gallery e video gallery.
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