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Confidi (Intermediari finanziari ex art. 155 comma 4)

Si intendono per Confidi - Consorzi e Cooperative di garanzia collettiva fidi - i soggetti che, ai sensi della legge 326/2003, svolgono esclusivamente l'attività di rilascio di garanzie collettive dei fidi e i servizi connessi o strumentali, a favore delle piccole e medie imprese associate, nel rispetto delle riserve di attività previste dalla legge.

Attenzione

Il 4 settembre 2010 è stato pubblicato il Decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 141, attuativo della Direttiva comunitaria n. 48/2008, che riforma la disciplina del credito al consumo.

Il decreto prevede l'istituzione di un nuovo elenco dei confidi, anche di secondo grado, che esercitano in via esclusiva l'attività di garanzia collettiva dei fidi, tenuto da un apposito Organismo.

I confidi che, alla data di entrata in vigore delle norme, risultino iscritti nella apposita sezione di cui all'articolo 155, comma 4, del Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, possono continuare a operare per un periodo di 12 mesi successivi al completamento degli adempimenti richiesti per l'attuazione della riforma (cfr. art. 10 del D.Lgs. 141/2010).

 



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